CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 33867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
competenza sollevato dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Corte di appello di Catania, nel procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Catania.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'11 marzo 2026 il Tribunale di Caltanissetta sollevava conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., in relazione all'istanza di restituzione per equivalente, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riguardante l'autovettura Ferrari F355 3.5 Berlinetta, targata [OSCURATO:TARGA], a seguito della trasmissione degli atti per competenza disposta dalla Corte di appello di Catania. Occorre, in proposito, premettere che la Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta di revoca avanzata dal prevenuto, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), con decreto emesso il 19 agosto 2024, divenuto irrevocabile il 17 settembre 2024, disponeva la restituzione di tutti i beni intestati ad [OSCURATO:PERSONA], che, in precedenza, erano stati sottoposti ad ablazione. In particolare, i beni, mobili e immobili, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], erano stati originariamente confiscati con decreto emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta il 7 maggio 2015, divenuto irrevocabile il 26 ottobre 2016. A questo provvedimento restitutorio dei beni sottoposti ad ablazione, faceva seguito l'istanza di restituzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte di appello di Catania, che, accogliendola, disponeva la restituzione di tutti i cespiti del prevenuto, fatta eccezione per l'autovettura controversa, per la quale ordinava la restituzione per equivalente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. A tale provvedimento faceva seguito la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta, ritenuto competente a provvedere sulla disposta restituzione per equivalente, dalla quale traeva origine la situazione di conflittualità processuale oggetto di vaglio. Infatti, il Tribunale di Caltanissetta, ricevuti gli atti processuali, sollevava conflitto di competenza, deducendo che, secondo quanto previsto dall'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, sulla revocazione della decisione definitiva della confisca di prevenzione, deve ritenersi competente a pronunciarsi la corte di appello, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen., che non possono essere derogati nelle ipotesi, analoghe a quelle in esame, di restituzione per equivalente dei beni, disposte in conformità dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne discendeva la competenza della Corte di appello di Catania a pronunciarsi sull'istanza di restituzione per equivalente dell'autovettura l'autovettura Ferrari F355 3.5 Berlinetta, targata [OSCURATO:TARGA], confiscata ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, 112 tcod. proc. pen., del quale si invocava l'applicazione per la risoluzione del conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali - la Corte di appello di Catania e il Tribunale di Caltanissetta - ricusavano contemporaneamente la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dall'istanza di restituzione per equivalente, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'autovettura Ferrari F355 3.5 Berlinetta, targata [OSCURATO:TARGA]. Occorre premettere ulteriormente che l'autovettura controversa era stata confiscata con il decreto irrevocabile emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta il 7 maggio 2015 ed era stata restituita, ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, con il decreto irrevocabile emesso dalla Corte di appello di Catania il 19 agosto 2024. L'istanza di restituzione per equivalente presentata da [OSCURATO:PERSONA], pertanto, faceva seguito alla revoca della confisca di prevenzione disposta dalla Corte di appello di Catania, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha ritenuto ammissibile, chiarendo che l'istituto revocatorio è «diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinché il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente» (Sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414 - 01). 3. In questa cornice, l'istanza presupposta traeva origine dalla restituzione di tutti i beni, mobili e immobili, che erano stati confiscati ad [OSCURATO:PERSONA], disposta dalla Corte di appello di Catania, con decreto emesso il 19 agosto 2024, divenuto irrevocabile il 17 settembre 2024. Tale provvedimento restitutorio, però, non comprendeva l'autovettura Ferrari F355 3.5 Berlinetta, targata [OSCURATO:TARGA], per la quale veniva ordinata la restituzione per equivalente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Caltanissetta. Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale che precedeva la proposizione del conflitto di competenza, deve rilevarsi che l'autorità giudiziaria competente a decidere sull'istanza di restituzione per equivalente presentata da [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuata nella Corte di appello di Catania, in linea con l'opzione ermeneutica, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui3 tl'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011 «si riferisce a tutte le ipotesi in cui si debba restituire il bene confiscato, ad eccezione di quella della revocazione, indica il tribunale non quale giudice che abbia la competenza funzionale a decidere sempre e comunque sulla restituzione, ma quale giudice che nella fisiologia dei casi è il giudice che una volta che abbia revocato il titolo ablatorio è tenuto anche a disporre la restituzione [...]» (Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, Gumari, Rv. 287402 - 01). Ne discende che la domanda accessoria di restituzione per equivalente deve essere proposta davanti al giudice che ha accolto l'istanza di revoca, disponendo la restituzione dei beni. Tale ricostruzione trova conforto nel tenore del novellato art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce alla corte di appello competente per la revocazione la competenza a decidere sulle modalità di restituzione dei beni. La regola che può trarsi dal combinato disposto degli artt. 28 e 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, dunque, è «quella secondo la quale a decidere le controversie insorte sul dictum esecutivo deve essere il giudice che ha emesso il provvedimento» (Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, Gumari, cit.). Pertanto, la competenza a decidere nelle ipotesi analoghe a quelle in esame, riguardando le modalità di restituzione del bene la cui confisca è stata revocata, ex art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011, non può che spettare «alla corte di appello in quanto è l'organo che ha pronunziato la revoca della confisca e le modalità della restituzione integrano una pronunzia accessoria che attiene all'esecuzione del provvedimento pronunziato» (Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, Gumari, cit.). 4. Questa‘ condivisibile soluzione interpretativa trae il suo fondamento processuale dal fatto che, indipendentemente dalla circostanza che il vincolo ablatorio sui beni oggetto dell'originaria confisca sia stato annullato ovvero sia stata dichiarato nullo, gli atti del procedimento di prevenzione sono a disposizione della corte di appello - nel nostro caso, individuata nella Corte di appello di Catania -, quale giudice che ha sciolto il vincolo ablatorio con la sua decisione, con la conseguente possibilità, che i soggetti titolari dei relativi diritti sui beni, ne ottengano, per effetto dello scioglimento, la restituzione. Questo situazione processuale, a ben vedere, costituisce un dato decisivo ai fini della risoluzione della questione di competenza sollevata dal Tribunale di Caltanissetta. Non può, in proposito, non richiamarsi quanto affermato da Sez. 1, n. 51644 del 05/06/2023, Sciarra, non mass., che, in linea con l'opzione ermeneutica recepita da Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, Gumari, cit., osservava che l'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, nella «sua precedente versione, stabiliva che la corte 4trasmettesse gli atti al tribunale affinché provvedesse alla restituzione. Attualmente, invece, la norma stabilisce la competenza della corte d'appello a provvedere direttamente, così fornendo un'implicita conferma della (nuova) competenza sulla restituzione dei beni in capo al giudice che ha sciolto il vincolo già gravante sugli stessi con la sua decisione». 5. Per queste ragioni, occorre dichiarare conclusivamente la competenza della Corte di appello di Catania, alla quale devono essere trasmessi gli atti processuali. P.Q.M. Decidendo sul P.Q.MAle nd o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Di CASSAMNE (:);:pgsiiata Cax- i 8 stt 2u26' [OSCURATO:PERSONA] L,iUD'iZIARIO [OSCURATO:PERSONA] A l - 5