CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 07505/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29317/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 390/2017 , depositata il05/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha accolto in parte l’impugnazione proposta dall’INPS nei riguardi di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato non dovute le somme pretese dall’INPS con due note di rettifica ed un avviso di addebito, pur tardivamente opposto, in ragione dell’indebita fruizione dei benefici previsti dalla l. n. 407 del 1990; in particolare, la Corte territoriale dopo aver rilevato che la pendenza di un giudizio di merito non importava la necessità di opporre l’avviso di addebito nel termine di 40 giorni, ha ritenuto che la fruizione dei benefici previsti dall’art. 8 legge n. 407 del 1990, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1175 , legge n. 296 del 2006, fosse subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto dei contratti e degli accordi nazionali ed anche territoriali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi; pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di essere in possesso di tale documento, senza che l’omissione da parte dell’INPS dell’invito a regolarizzare la propria posizione ex art. 7 del d. m. del 24 ottobre 2007 potesse esonerare la parte dal rispetto dei propri obblighi; avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione sulla base di due motivi; resiste l’INPS con controricorso; considerato che: con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1175,legge n. 296/2006 e dell’art. 8 legge n. 407 del 1990, degli artt. 5 e 7 d. m. 24 ottobre 2007 , in ragione del fatto che il possesso del DURC non avrebbe dovuto essere considerato presupposto del diritto a fruire dei benefici; con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in ragione del fatto che in tema di accertamento negativo dell’obbligo contributivo l’onere di provare la pretesa contributiva non poteva che spettare all’INPS: il primo motivo è infondato; questa Corte di cassazione (Cass. n. 27107 del 25/10/2018) ha avuto modo di affermare che, in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi; a tale principio la sentenza impugnata si è pienamente conformata; il secondomotivo è pure infondato; la Corte ha fatto corretta applicazione del principio espresso da questa Corte di legittimità secondo cui n via generale, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 10428 del 2017) il tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione trattandosi di ipotesi eccettuativa dell'obbligo del pagamento integrale; si tratta di una regola che vale per tutte le ipotesi di beneficio incidente sull'obbligo contributivo previdenziale proprio per il tratto comune della natura esonerativa, rispetto ai contenuti della ordinaria obbligazione contributiva, della fattispecie agevolativa; grava, dunque, sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008) ed il principio trova applicazione anche laddove, come nella specie, i benefici contributivi, di cui l'Ente impositore nega la spettanza, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi dedotti in giudizio si siano conformati al modello legale nella ricorrenza del quale il datore di lavoro può beneficiare degli sgravi; la Corte territoriale non ha affrontato la questione sotto il profilo del concreto riparto dell'onere probatorio ma ha deciso valutando in concreto che la società non aveva mai negato l’inadempienza contributiva, che avrebbe potuto sanare, ragion per cui sono inammissibili le denunce di violazione dell'art. 2697 c.c., più volte ripetute dal ricorrente in applicazione del principio secondo il quale la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 19064 del 2006); in definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu