CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,ricorrente-contro-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 8117/2022 depositato il01/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1/2023Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 21446/2026Data pubblicazione 24/06/20261 Il Tribunale di Padova con l’impugnato provvedimento dichiaravainammissibile l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Agenzia delleEntrate- Riscossioni (di seguito indicata per brevità “ADER”) avverso ildecreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl cheaveva accolto solo in parte le domande di insinuazione per crediti erarialiproposte dall’ente di riscossione.1.1 Rilevava il Tribunale che il ricorso ex art. 98 l.fall. era intempestivo; lacomunicazione da parte del Curatore del provvedimento assunto dalGiudice delegato era avvenuta il 20.9.2021, laddove l’atto di opposizioneallo stato passivo era stato depositato presso la Cancelleria il 22.10.2021e , quindi, oltre il termine di 30 giorni di cui all’ art. 99 l.fall.1.2 Affermava che non risultava rilevante la motivazione addotta dall’ entecirca il ritardo in ordine alla trasmissione del ricorso, posto che trattasi dierrore non scusabile, come tale imputabile.2 ADER ha proposto ricorso la cassazione del decreto affidato ad un unicomotivo; il Fallimento non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo di impugnazione denuncia «Nullità per violazione dell’art. 99L.F., dell’art. 16 bis, co. 7, D.L. n. 179/2012, conv. in mod. in L.221/2012, dell’art. 153, co. 2, c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. (art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c.) ».1.1 Afferma la ricorrente che in data 20/10/2021, e quindi, nel rispetto deltermine di trenta giorni dalla data di esecutività dello stato passivo(comunicato il 20.9.2021), l’ente di riscossione aveva effettuato duedepositi, in via telematica, dei ricorsi in opposizione allo stato passivo,indicando il registro “Procedure concorsuali”.Precisava che al proprio difensore pervenivano le comunicazioni PEC diavvenuta accettazione e consegna. Soltanto il giorno successivo, a seguitoNumero registro generale 1/2023Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 21446/2026Data pubblicazione 24/06/2026di comunicazione trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria, venivacomunicato il rifiuto di entrambi i depositi, atteso che il difensore avrebbedovuto indicare il registro “contenzioso civile”; per tali ragioni ADEReffettuava un ulteriore deposito del ricorso e dei relativi documenti in data21/10/2021, indicando come registro “Contenzioso affari civili” che venivaaccettato.Lamenta che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile il ricorso,in quanto il deposito era avvenuto tempestivamente e solo per una merairregolarità nell’indicazione del registro non era stato accettato; l’ente diriscossione non appena avuto conoscenza del rifiuto si eraimmediatamente adoperato per un nuovo deposito con l’esatta indicazionedel registro.2 Il motivo è fondato.2.1 Questa Corte, in fattispecie analoghe a quelle in esame, ha enunciatoil principio secondo il quale «il deposito in via telematica, utilizzando unregistro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcunanullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma dilegge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per ilraggiungimento dello scopo, una volta che l’atto sia stato inserito neiregistri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione dellaricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della Giustizia» (Cass. nn. 15243/2022,31371/2022 e 8233/2025).2.2 Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalle ricevute telematichetrascritte nel corpo del motivo, l’atto di opposizione era statoeffettivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Padova invia telematica in data 20 ottobre 2021, e dunque entro i trenta giornidalla comunicazione del decreto impugnato (avvenuta il 20 settembre2021), con iscrizione telematica recante l’erronea indicazione di registro“procedure concorsuali”, anziché di registro “contenzioso civile” ; ciòNumero registro generale 1/2023Numero sezionale 2283/2026Numero di raccolta generale 21446/2026Data pubblicazione 24/06/2026integrava una mera irregolarità in quanto l’atto era comunque pervenuto aconoscenza dell’ufficio di cancelleria.3 Pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decretoimpugnato e rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità, al Tribunale di Padova, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa alTribunale di Padova, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente