CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 10246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale in data 27 gennaio 2022 la Corte d'appello di Milano, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 6 ottobre 2016 in relazione al delitto p. e p. dall'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo con il quale il ricorrente si duole, per vizio di motivazione, in relazione al punto concernente la corretta valutazione della congruità della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. 3, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Inoltre, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, Baragiani). Viceversa, quandunque la pena che viene irrogata sia al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (v. Cass., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il Consigliere es ensore La