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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23019/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, =ma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato per i reati in continuazione.

Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzionatorio, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel c:aso di specie, la Corte territoriale, facendo richiamo dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ha condiviso le statuizioni del giudice di primo grado in ordine al blando aumento di pena applicato per i reati in continuazione, concernenti i gumerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente (almeno • LA dieci), pari all'aumentogan-i-rrtct di due mesi di reclusione e di euro 300 di multa, in aggiunta alla pena base di mesi otto di reclusione e euro 1.200 di multa, fornendo cosi indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. ( Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, Rv. 271830).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, =ma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato per i reati in continuazione. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzionatorio, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel c:aso di specie, la Corte territoriale, facendo richiamo dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ha condiviso le statuizioni del giudice di primo grado in ordine al blando aumento di pena applicato per i reati in continuazione, concernenti i gumerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente (almeno • LA dieci), pari all'aumentogan-i-rrtct di due mesi di reclusione e di euro 300 di multa, in aggiunta alla pena base di mesi otto di reclusione e euro 1.200 di multa, fornendo cosi indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. ( Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, Rv. 271830). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 23019/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris