CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 19289/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Pisanelli 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; slopylci,le i-(V • L.)ct - intimati - 22-14- avverso la sentenza n. 4852/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigl o del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. citava davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - società editrice dell'omonimo quotidiano -, [OSCURATO:PERSONA] - suo articolista - e [OSCURATO:PERSONA] - suo direttore responsabile - per risarcimento di danno non patrimoniale per aver pubblicato un articolo in data 1 maggio 2014 che le aveva attribuito falsamente di essere debitrice di euro 700.000 nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], il quale vicino al locale dell'attrice aveva incendiato una cabina Enel. I convenuti si costituivano, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 20 febbraio 2017, li condannava solidalmente a risarcire [OSCURATO:PERSONA] nella misura di euro 10.062, e condannava l'autore dell'articolo a pagare euro 2000 per riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 I. 47/1948. I tre condannati proponevano appello principale, mentre [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 7 novembre 2019, accoglieva il gravame principale rigettando l'incidentale, reputando che fosse stata rispettata la verità putativa per quanto risultante dagli atti processuali penali della vicenda, e che quindi non vi fosse stato illecito di diffamazione in forza dell'applicazione della esimente di cui agli articoli 51 c.p. e 21 Cost.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in due motivi, da cui gli intimati non si sono difesi. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 51, 59 c.p. e 21 Cost.La Corte d'appello avrebbe ritenuto esente da responsabilità il giornalista per avere riportato soltanto il contenuto dell'ordinanza del gip di convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nonostante avesse a disposizione gli altri atti processuali che avrebbero consentito di ricostruire diversamente la vicenda in cui si innestava l'incendio da lui cagionato - tra l'altro, il debitore che avrebbe suscitato una simile condotta illecita del creditore Docupil non era la ricorrente, bensì tale [OSCURATO:PERSONA] -. 2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 51, 59 c.p. e 21 Cost. nonché omesso esame di fatto discusso e decisivo riguardo all'alterazione e/o al travisamento del contenuto degli atti e dei documenti del procedimento penale che avrebbe effettuato il giornalista. Sarebbe stata pubblicata nell'articolo de qua una notizia falsa, perché debitore dell'ingente somma di euro 700.000 era un altro soggetto, e non la ricorrente, e altresì perché sarebbero falsi i fatti della cessione di un locale dal Docupil alla [OSCURATO:PERSONA], della sollecitazione al pagamento dal primo alla seconda con tanto di ottenimento di decreto ingiuntivo, e di mancato pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del debito oggetto di ingiunzione. Nell'articolo si sarebbe poi affermato che il Docupil aveva raccontato al giudice di aver voluto provocare un incendio per rovinare la festa di apertura del locale alla società cui lo aveva ceduto e che nonostante ripetute sollecitazioni non lo aveva pagato. Peraltro tale passaggio non troverebbe riscontro nell'ordinanza di convalida del gip. Ne deriverebbe che il giudice d'appello avrebbe violato l'articolo 51 c.p. in combinato disposto con gli articoli 59 c.p. e 21 Cost., e in tal senso la sua pronuncia sarebbe "priva di motivazione, contraddittoria e comunque errata" laddove dichiara che dal verbale delle spontanee dichiarazioni rese dal Docupil alla polizia giudiziaria emerge che quest'ultimo era creditore di [OSCURATO:PERSONA], mentre dall'ordinanza di convalida emerge che egli vantava ragioni di credito, non precisate o anche a titolo risarcitorio, nei confronti dei gestori del nuovo locale di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi il giornalista avrebbe alterato e/o travisato i fatti. 3. I due motivi sono di contenuto conforme e possono pertanto essere vagliati congiuntamente. Si tratta, ictu ocu/i, di censure direttamente fattuali rispel:to alla ricostruzione espletata nella impugnata sentenza, o tutt'al più riconducibili al previgente testo dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. In sostanza, la ricorrente si adopera per ottenere un terzo grado di merito, proponendo una valutazione alternativa dell'esito probatorio che smentisca quella adottata dalla corte territoriale. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali, in quanto gli intimati non si sono difesi. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del c