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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 39734/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 27/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Firenze 19/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due rapine e ai connessi reati di lesioni .

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto in ordine ai reati ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione, è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori.

Si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, valorizzando il corposo compendio probatorio - le lesioni in danno della parte offesa, le inequivocabili immagini riprese dalle telecamere della viabilità del Comune di Firenze, da cui emerge la rapina in atto ad opera del predetto, l'identità dell'abbigliamento del prevenuto al momento del fatto - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile poiché manifestamente infondato in quanto la corte ha reso al riguardo sufficiente e non illogica motivazione, valorizzando la non trascurabile costatazione che entrambe le vittime delle rapine fossero due ragazze sedicenni, la cui debolezza sul piano psicofisico ha comportato anche una ridotta capacità di reazione e di controllo della situazione, considerate pure le modalità di condotta (aggredite brutalmente ed inaspettatamente con una bottiglia di vetro in un contesto urbano notturno; letta la memoria presentata dalla parte civile costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché in ragione del principio di soccombenza alle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 27/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Firenze 19/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due rapine e ai connessi reati di lesioni . Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto in ordine ai reati ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione, è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori. Si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, valorizzando il corposo compendio probatorio - le lesioni in danno della parte offesa, le inequivocabili immagini riprese dalle telecamere della viabilità del Comune di Firenze, da cui emerge la rapina in atto ad opera del predetto, l'identità dell'abbigliamento del prevenuto al momento del fatto - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile poiché manifestamente infondato in quanto la corte ha reso al riguardo sufficiente e non illogica motivazione, valorizzando la non trascurabile costatazione che entrambe le vittime delle rapine fossero due ragazze sedicenni, la cui debolezza sul piano psicofisico ha comportato anche una ridotta capacità di reazione e di controllo della situazione, considerate pure le modalità di condotta (aggredite brutalmente ed inaspettatamente con una bottiglia di vetro in un contesto urbano notturno; letta la memoria presentata dalla parte civile costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché in ragione del principio di soccombenza alle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento
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