CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 11128/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina, in sede di rinvio aseguito di annullamento parziale, limitatamente al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, della sentenza emessa dalla medesima Corte il 14 aprile 2023, ha confermatola sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 12 luglio 2022, che aveva ritenutoDomenica [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale, condannandola alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e alle peneaccessorie di legge, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.2. Avverso la sentenza l’imputata, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo della fattispecie di bancarottafraudolenta documentale, chiedendo la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217r.d. 16 marzo 1942, n. 267.Ha dedotto che la Corte territoriale con un argomentare asseverativo ha ritenutodimostrato il dolo specifico di recar pregiudizio ai creditori in relazione all’omessa tenutadelle scritture contabili, contestata anche riguardo all’omessa approvazione del bilancio perl’anno 2013, antecedente all’assunzione della carica amministrativa, nonché il dolo genericodella fraudolenta tenuta, con specifico riferimento alla condotta di falsificazione del saldo dicassa, in realtà già manifestatasi in un periodo temporale in cui la ricorrente non ricoprivaalcun ruolo all’interno della società.3. Con memoria del 30 gennaio 2026 il difensore della ricorrente si è riportato ai motividi ricorso, chiedendone l’accoglimento.4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Per effetto della sentenza di questa Corte n. 35700 del 10 luglio 2024, con cui è statoaccolto solo parzialmente il ricorso per cassazione proposto dall’imputata avverso lasentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 14 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] hariportato condanna definitiva per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere,nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 31 marzo 2014 e finoal fallimento, dichiarato in data 15 marzo 2017, dissipato il patrimonio della società,omettendo di incassare i crediti vantati nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA] perl’importo di euro 63.413,00; per avere omesso di assumere iniziative per il recupero di altricrediti nei confronti di terzi per complessivi euro 46.389,00; per avere distratto benidell’impresa fallita, segnatamente un autoveicolo bobcat e un impianto di pesa del bestiame.La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del 14 aprile 2023relativamente alla fattispecie di bancarotta documentale, contestata all’imputata per avere,nella sopra menzionata qualità, tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da nonconsentire la ricostruzione del patrimonio della società, in particolare falsificando il saldo dicassa tramite l’indicazione di valori elevati dal 2009 al 2015, nonché per aver omesso diapprovare i bilanci di esercizio dal 2013 in poi, di tenere le scritture contabili per gli anni2016 e 2017, di consegnare il libro dei verbali di amministrazione.Richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’occultamento delle scritturecontabili, anche nelle forme dell’omessa tenuta, è punito a titolo di dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, mentre la fraudolenta tenuta di tali scritture integra un’ipotesi di reatoa dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari,Rv. 278321 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n.18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01), la Corte di cassazione ha rimproveratoalla Corte territoriale di avere, nell’ambito di una motivazione in ogni caso carente, invertito irisultati dei sopra menzionati approdi, ritenendo punibile a titolo di dolo specifico la tenutafraudolenta delle scritture contabili e a titolo di dolo generico l’omessa tenuta.3. Nel perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, il giudice del rinvio ha ovviato allelacune evidenziate dal giudice di legittimità, offrendo una motivazione congrua che siconforma alle indicazioni giurisprudenziali.In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilitàinterna, la giurisprudenza ha affermato che «lo scopo di recare danno ai creditori impedendola ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorandodi specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine deldato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01). Nellamedesima prospettiva, riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cuialla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., si è affermato che «il dolo,generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilitàdell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta diirregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento fenomenicodal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, è di regolafunzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale»(Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659 - 01).In linea con gli indirizzi richiamati, la Corte di appello, premesso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era una società a connotazione familiare, ai cui vertici si erano alternati l’imputata e i figli, harimarcato che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 l’impresa aveva continuato a fornireSebastiano [OSCURATO:PERSONA], già socio unico e amministratore unico della società, nonché titolaredella ditta individuale omonima esercente attività di macelleria, incassando corrispettivi incontanti in assenza di documentazione attestante movimentazioni finanziarie; ha evidenziatoulteriormente che, stando alle risultanze delle scritture contabili, a partire dal 19 novembre2013 [OSCURATO:PERSONA] non aveva più corrisposto alcun pagamento in favore dellasocietà, senza che la creditrice si attivasse per la riscossione. Dato atto che le condotte testéindicate erano cristallizzate dal giudicato, il giudice di merito ha concluso che l’omessatenuta delle scritture contabili, totalmente assenti per gli esercizi 2016 e 2017, fosseascrivibile alla ricorrente per il periodo successivo alla nomina quale amministratore unico efosse finalizzata a favorire il figlio debitore in pregiudizio dei creditori, ai quali erano occultatii crediti vantati nei confronti del principale debitore della società.La Corte di appello ha altresì ricondotto al dolo generico,costituito dalla coscienza evolontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosao impossibile la ricostruzione delle vicende afferenti al patrimonio e agli affari della società,l’indicazione nelle scritture contabili di saldi di cassa fittizi che, seppur presenti nelleannualità precedenti all’assunzione della carica, erano annotati sino al 31 dicembre 2015,epoca dopo la quale l’impresa non aveva di fatto più operato: l’indicazione di saldi di cassaelevati occultava i mancati pagamenti di [OSCURATO:PERSONA], registrati come avvenuti,sebbene non vi fosse traccia di movimentazioni di danaro.Nell’ammissione dell’imputata, in sede di audizione da parte del curatore nell’ambitodella procedura concorsuale, dell’assenza di liquidità nella cassa alla data del fallimento, laCorte ha ravvisato un ulteriore indice della natura dolosa della condotta.Ricostruito l’elemento soggettivo delle due fattispecie di bancarotta documentaledescritte in imputazione in ossequio alle coordinate giurisprudenziali, la Corte di appello diMessina ha pertanto espresso sui profili oggetto di rinvio argomentazioni adeguate ecoerenti, esenti da vizi di illogicità o contraddittorietà, che valgono a corroborare laqualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale.4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11128/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIACOMO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 100/2026MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33758/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA]- Relatore -GENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Messina, in sede di rinvio aseguito di annullamento parziale, limitatamente al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, della sentenza emessa dalla medesima Corte il 14 aprile 2023, ha confermatola sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina in data 12 luglio 2022, che aveva ritenutoDomenica [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale, condannandola alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e alle peneaccessorie di legge, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.2. Avverso la sentenza l’imputata, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso percassazione, articolando un unico motivo di censura, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo della fattispecie di bancarottafraudolenta documentale, chiedendo la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217r.d. 16 marzo 1942, n. 267.Ha dedotto che la Corte territoriale con un argomentare asseverativo ha ritenutodimostrato il dolo specifico di recar pregiudizio ai creditori in relazione all’omessa tenutadelle scritture contabili, contestata anche riguardo all’omessa approvazione del bilancio perl’anno 2013, antecedente all’assunzione della carica amministrativa, nonché il dolo genericodella fraudolenta tenuta, con specifico riferimento alla condotta di falsificazione del saldo dicassa, in realtà già manifestatasi in un periodo temporale in cui la ricorrente non ricoprivaalcun ruolo all’interno della società.3. Con memoria del 30 gennaio 2026 il difensore della ricorrente si è riportato ai motividi ricorso, chiedendone l’accoglimento.4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenutarichiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Per effetto della sentenza di questa Corte n. 35700 del 10 luglio 2024, con cui è statoaccolto solo parzialmente il ricorso per cassazione proposto dall’imputata avverso lasentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 14 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] hariportato condanna definitiva per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere,nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 31 marzo 2014 e finoal fallimento, dichiarato in data 15 marzo 2017, dissipato il patrimonio della società,omettendo di incassare i crediti vantati nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA] perl’importo di euro 63.413,00; per avere omesso di assumere iniziative per il recupero di altricrediti nei confronti di terzi per complessivi euro 46.389,00; per avere distratto benidell’impresa fallita, segnatamente un autoveicolo bobcat e un impianto di pesa del bestiame.La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del 14 aprile 2023relativamente alla fattispecie di bancarotta documentale, contestata all’imputata per avere,nella sopra menzionata qualità, tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da nonconsentire la ricostruzione del patrimonio della società, in particolare falsificando il saldo dicassa tramite l’indicazione di valori elevati dal 2009 al 2015, nonché per aver omesso diapprovare i bilanci di esercizio dal 2013 in poi, di tenere le scritture contabili per gli anni2016 e 2017, di consegnare il libro dei verbali di amministrazione.Richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’occultamento delle scritturecontabili, anche nelle forme dell’omessa tenuta, è punito a titolo di dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori, mentre la fraudolenta tenuta di tali scritture integra un’ipotesi di reatoa dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari,Rv. 278321 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n.18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 - 01), la Corte di cassazione ha rimproveratoalla Corte territoriale di avere, nell’ambito di una motivazione in ogni caso carente, invertito irisultati dei sopra menzionati approdi, ritenendo punibile a titolo di dolo specifico la tenutafraudolenta delle scritture contabili e a titolo di dolo generico l’omessa tenuta.3. Nel perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, il giudice del rinvio ha ovviato allelacune evidenziate dal giudice di legittimità, offrendo una motivazione congrua che siconforma alle indicazioni giurisprudenziali.In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilitàinterna, la giurisprudenza ha affermato che «lo scopo di recare danno ai creditori impedendola ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione dellavicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorandodi specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine deldato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01). Nellamedesima prospettiva, riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cuialla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., si è affermato che «il dolo,generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilitàdell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta diirregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento fenomenicodal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, è di regolafunzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale»(Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659 - 01).In linea con gli indirizzi richiamati, la Corte di appello, premesso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era una società a connotazione familiare, ai cui vertici si erano alternati l’imputata e i figli, harimarcato che nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014 l’impresa aveva continuato a fornireSebastiano [OSCURATO:PERSONA], già socio unico e amministratore unico della società, nonché titolaredella ditta individuale omonima esercente attività di macelleria, incassando corrispettivi incontanti in assenza di documentazione attestante movimentazioni finanziarie; ha evidenziatoulteriormente che, stando alle risultanze delle scritture contabili, a partire dal 19 novembre2013 [OSCURATO:PERSONA] non aveva più corrisposto alcun pagamento in favore dellasocietà, senza che la creditrice si attivasse per la riscossione. Dato atto che le condotte testéindicate erano cristallizzate dal giudicato, il giudice di merito ha concluso che l’omessatenuta delle scritture contabili, totalmente assenti per gli esercizi 2016 e 2017, fosseascrivibile alla ricorrente per il periodo successivo alla nomina quale amministratore unico efosse finalizzata a favorire il figlio debitore in pregiudizio dei creditori, ai quali erano occultatii crediti vantati nei confronti del principale debitore della società.La Corte di appello ha altresì ricondotto al dolo generico,costituito dalla coscienza evolontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosao impossibile la ricostruzione delle vicende afferenti al patrimonio e agli affari della società,l’indicazione nelle scritture contabili di saldi di cassa fittizi che, seppur presenti nelleannualità precedenti all’assunzione della carica, erano annotati sino al 31 dicembre 2015,epoca dopo la quale l’impresa non aveva di fatto più operato: l’indicazione di saldi di cassaelevati occultava i mancati pagamenti di [OSCURATO:PERSONA], registrati come avvenuti,sebbene non vi fosse traccia di movimentazioni di danaro.Nell’ammissione dell’imputata, in sede di audizione da parte del curatore nell’ambitodella procedura concorsuale, dell’assenza di liquidità nella cassa alla data del fallimento, laCorte ha ravvisato un ulteriore indice della natura dolosa della condotta.Ricostruito l’elemento soggettivo delle due fattispecie di bancarotta documentaledescritte in imputazione in ossequio alle coordinate giurisprudenziali, la Corte di appello diMessina ha pertanto espresso sui profili oggetto di rinvio argomentazioni adeguate ecoerenti, esenti da vizi di illogicità o contraddittorietà, che valgono a corroborare laqualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale.4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]