CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00402/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Reggio di Venezia, Sezione Specializzata per i Minorenni,con ordinanza del 14 febbraio 2025, ha rigettato l’istanza di revoca del provvedimento con ilquale il Procuratore generale della Corte di appello di Venezia ha disposto ai sensi e per glieffetti del d.lgs. 161 del 2010 il trasferimento in XXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXX, detenutae in regime di espiazione della pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione a seguitodella condannata pronunciata dalla Corte di appello di Venezia, Sezione Specializzata per iMinorenni, con la sentenza n. 26/2020, divenuta irrevocabile il 17 novembre 2021, inrelazione ai reati di concorso in omicidio e soppressione di cadavere.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la condannata che, amezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 161del 2010 con riferimento all’art. 1 del medesimo decreto legislativo e agli artt. 13, 24 e 111cost. e 52 della Carta fondamentale dei diritti UE. Nel primo motivo la difesa rileva che ladecisione della Corte territoriale sarebbe illegittima in quanto emessa in assenza delnecessario consenso della condannata e che ciò non potrebbe essere superato ritenendoche questo non sia necessario in quanto la stessa sarebbe “fuggita” o sarebbe altrimentiandata in Romania immediatamente dopo il fatto. Diversamente da quanto ritenuto dallaCorte di appello, infatti, la stessa si sarebbe allontanata dall’Italia solo in quanto era statacosì costretta dall’allora fidanzato e concorrente nel reato XXXXXXXXXXXX.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 161del 2010 con riferimento alla finalità di reinserimento sociale del condannato, sottesa eispiratrice della disciplina prevista per il trasferimento dello stesso all’estero. Nel secondomotivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione, facendo riferimento alla sola carenza di“radicamento” della condannata nel territorio nazionale, avrebbe male interpretato eapplicato la normativa che, invece, ha quale principale scopo quello di favorire ilreinserimento sociale del condannato che nel caso di specie, considerato che il percorsotrattamentale è già avviato in carcere, potrebbe essere interrotto con il trasferimento inXXXXXXX.3. In data 6 ottobre 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali il Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In due distinti motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 5 e 6 d.lgs. 161 del 2010 con riferimento all’art. 1 delmedesimo decreto legislativo e agli artt. 13, 24 e 111 cost. e 52 della Carta fondamentale deidiritti UE quanto all’assenza di consenso al trasferimento e della finalità di reinserimentosociale della condannata.Le doglianze sono infondate.2.1. Il d.lgs. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione-quadro2008/909/GAI dell’Unione europea, regola e disciplina il trasferimento all’estero e dall’esterodei condannati per l’esecuzione delle pene.In entrambe le ipotesi il presupposto è comunque costituito dal riconoscimento dellasentenza di condanna nel paese dove la pena dovrà essere eseguita.Ai fini della questione posta dal ricorso nel caso in esame non assume rilievo ladisciplina relativa all’esecuzione in Italia (trasferimento dall’estero) della pena per cui sulpunto è sufficiente evidenziare esclusivamente che in questa ipotesi il procedimento prevedel’intervento della Corte d’appello.Per il trasferimento del condannato all’estero che riguarda il caso di specie lanormativa di riferimento è contenuta negli articoli da 4 a 8 del citato decreto.L’art. 4 stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV dellibro XI del codice di procedura penale e, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilitedall’articolo 5, attribuisce la competenza a provvedere al pubblico ministero presso il giudiceindicato all’articolo 665 cod. proc. pen., per le pene detentive, ovvero al pubblico ministeroindividuato ai sensi dell’articolo 658 cod. proc. pen., per le misure di sicurezza personalidetentive.Il successivo art. 5 prevede che la trasmissione all’estero è disposta all’attodell’emissione dell’ordine di esecuzione, oppure successivamente, purché la residua pena omisura di sicurezza da scontare non sia inferiore a sei mesi.A tali fini la stessa norma statuisce che l’autorità giudiziaria dispone la trasmissionesolo se non vi siano cause di sospensione dell’esecuzione e se ricorrano congiuntamentealcune condizioni espressamente indicate: a) lo scopo è favorire il reinserimento socialedella persona condannata; b)il reato è punito con una pena non inferiore a tre anni; c) lapersona condannata si trova nello Stato oppure nello Stato di esecuzione; d) non vi sonoaltri procedimenti penali o pene in corso, salvo diverso parere dell’autorità giudiziariacompetente.In presenza di tali condizioni, d’altro canto, la trasmissione può avvenire verso loStato membro di cittadinanza in cui il condannato vive, verso quello in cui sarà espulso o cheabbia acconsentito alla trasmissione.Ai sensi del medesimo articolo è sempre richiesto il consenso della personacondannata per la trasmissione verso lo Stato membro dell'Unione europea che haacconsentito alla trasmissione, salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata èfuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenzadi condanna.Il successivo articolo 6 regola il procedimento evidenziando che l’autorità giudiziariacompetente procede alla trasmissione all’estero d’ufficio oppure su richiesta del condannatoo dello Stato di esecuzione, sentendo la persona interessata se presente in Italia.Prevede inoltre che prima del trasferimento deve essere consultata l’autorità delloStato di esecuzione per verificare che la pena favorisca il reinserimento sociale, trasmettereil parere del condannato, acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nei casi previsti econoscere le norme in materia di liberazione anticipata o condizionale applicabili nello Statodi esecuzione.Il provvedimento di trasmissione, infine, deve indicare lo Stato di esecuzione e vienecomunicato all’interessato. La trasmissione materiale avviene tramite il Ministero dellagiustizia o, se previsto, direttamente all’autorità straniera. Sono previsti meccanismi persospendere o revocare il provvedimento, nonché per la comunicazione degli esiti negatividel riconoscimento della sentenza.L’art. 7, ancora, prevede i tempi e le modalità con le quali deve avvenire iltrasferimento, ciò anche in caso di transito in altri stati membri, e l’intervento della Corte diappello del distretto dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 4 nel caso in cui,dopo il trasferimento, lo Stato di esecuzione chieda che la persona trasferita sia perseguita,condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso anteriormenteal suo trasferimento diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita.L’art. 8, infine, prevede che l'autorità giudiziaria, in attesa del riconoscimento dellasentenza di condanna, può chiedere l'arresto provvisorio della persona condannata (ol’adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenzanel territorio di quello Stato) che si trova nello Stato di esecuzione.2.2. La pur schematica lettura della disciplina prevista per il trasferimento all’esterodelle persone condannate consente di ritenere superate le perplessità che la Corteterritoriale ha indicato incidentalmente in ordine all’ammissibilità dell’istanza di revoca delprovvedimento emesso dal pubblico ministero competente.La specificità delle condizioni e dei presupposti sui quali si fonda il potere di disporreil trasferimento all’estero delle persone condannate, infatti, non escludono l’applicazione atale procedimento delle disposizioni previste per l’esecuzione e, conseguentemente, ilsistema di controlli previsto per i provvedimenti assunti in tale sede.Ciò sia considerato che l’organo competente a provvedere è quello indicato dall’art.655 cod. proc. pen. per l’esecuzione e che la materia cui si riferisce l’intera disciplina siinserisce appunto nella fase dell’esecuzione della pena.Sotto altro profilo, peraltro, il provvedimento che dispone la trasmissione delcondannato all’estero, emesso “sulla libertà personale”, sarebbe sempre e comunquedirettamente ricorribile in cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 cost.2.3. Nel caso di specie la Corte territoriale si è pronunciata nel merito in ordine allecensure della difesa e ha dato atto del corretto svolgimento della procedura e dell’esistenzadei presupposti e delle condizioni richiesta dalla norma.2.3.1. Il riferimento all’allontanamento dall’Italia il giorno dopo la commissione degliomicidi, all’intervista resa in Romania pochi giorni dopo i fatti e al fatto la ricorrente è rimastain patria per tutta la celebrazione del processo, rende corretto e coerente conto delle ragioniper cui il giudice dell’esecuzione, pure in assenza di un espresso consenso, ha ritenutorealizzata l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. 161 del 2010.2.3.2. Il riferimento alla circostanza che la ricorrente durante la permanenza inXXXXXXX si è sposata e ha avuto due figlie rende conto della logicità della conclusionecirca il radicamento della stessa nel proprio stato di origine e, proprio per la presenza dellafamiglia, delle maggiori e migliori possibilità di reinserimento sociale in tale paese. Ciò senzache, in assenza di qualsivoglia altro elemento di collegamento in Italia, dove la ricorrente eraarrivata solo pochi mesi prima della commissione del reato, possano assumere alcun rilievola corretta condotta tenuta in carcere e il lavoro svolto nell’istituto penitenziario didetenzione.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.