CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2015
Cassazione n. 12072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6166/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA, SEZ. DIST.LIVORNOn. 1460/2015 depositata i l 08/09/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento per l’anno 2007 relativo all’imposta unica sulle scommessedi cui al d.lgs. n. 504 del 1998, avendo il contribuente raccolto scommesse per conto di un bookmaker inglese privo di concessione ed autorizzazione ad operare in Italia. 2. Il ricorso del Biasci è stato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Livorno la cui sentenza è stata gravata dall’Agenzia e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello. 3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su cinquemotivi. 4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e/o n. 5 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli art. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1998,dell’art. 1, comma 66 , lettera A) e B) della l. n. 220/2010 e/o omesso esame di un fatto decisivo», avendo la CTR errato laddove ha ricompreso nel concetto di gestione della scommessa, sia pure per conto di altri, l’attività svolta dal ricorrente che aveva operato come mero ricevitore. 2. Con il secondo motivo si deduce, sempre in relazione agli artt. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli art. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1998, dell’art. 1 , comma 66, lettera A) e B) della l. n. 220/2010 e degli artt. 3 e 53 della Costituzione - omesso esame di un fatto decisivo » , avendo la CTR inteso i concetti di capacità contributiva e di gestione della scommessa in modo contrario ai dettami espressi dall’art. 3 e dall’art. 53 della Costituzione. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli art. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1998, dell’art. 1 , comma 66 , della l. n. 220/2010 nonché degli artt. 3 e 53 della Costituzione- omesso esame di un fatto decisivo» per aver la CTR attribuito carattere interpretativo e comunque retroattivo all’art. 1, comma 66 , della legge n. 220/2010. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2,lettera B) della legge delega n. 228/1998 » , per non aver la CTR correttamente interpretato il requisito della territorialità dell’imposta unica. 5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE (già artt. 43 e 49 del Trattato CE) nonché dell’art. 1, comma 66,legge n. 220/2010». 6. Va considerato che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale (sent. n. 27 del 2018) e della Corte di giustizia (Corte giust., 26.2.2020, C- 788/18), che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale. In particolare, la Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. L'attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Né viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva. 6.1. La stessa Corte costituzionale, peraltro, ha osservato (v. in particolare, par. 4.5.) che gli argomenti che militano a favore della infondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell’art. 53 Cost. «non sono replicabili con riferimento all’applicazione della disciplina in esame alle annualità fiscali antecedenti all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010». In mancanza di una regolazione degli effetti transitori ed in considerazione della portata interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, tale disposizione è destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, rispetto a questa categoria di rapporti non può aver luogo la traslazione dell’imposta, giacché l’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010. La Corte, quindi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, per le annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. 6.2. Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale (Cass. n. 25450 del 2021). 6.3. Lo ius superveniens determinato dalla citata pronunzia della Corte costituzionale si riflette, in particolare, sul terzo motivo di ricorso, con il quale si contestava la retroattività della norma di cui all’art. 1 comma 66 lett. b) della l. n. 220/10; il motivo, pertanto, deve essere accolto con assorbimento degli altri. 7. Conclusivamente, accolto il terzo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza e, potendo decidersi nel merito, in accoglimento del ricorso iniziale l’atto impugnatodeve essere annullato. 8. Considerata la complessità della questione interpretativa e vista la stabilizzazione del quadro giurisprudenziale solo ad esito della pronuncia della Corte costituzionale, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di litedell’intero giudizio. p.q.m. accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i