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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02176/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8003-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.8003/2021 Cron.

Rep.

Ud.25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per la correzione del decreto di estinzione n. 28811/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 04/10/2022 R.G.N. 8003/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che RFI - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha rinunciato al ricorso in Cassazione con il quale era stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano n. 566 del 2020, rinuncia notificata ai controricorrenti; che con decreto del Presidente della Sezione Lavoro n. 28811 del 2022 è stata dichiarata l’estinzione del processo con condanna della società al pagamento delle spese in favore dei controricorrentistante la mancata accettazione della rinuncia; che nell’intestazione del decreto è stata indicata [OSCURATO:SOCIETA]invece dell’effettiva ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.,entrambe le parti hanno chiesto che si provvedesse alla correzione dell’errore RITENUTO che il Decreto del Presidente della sezione Lavoro che ha dichiarato l’estinzione del processo pendente tra le parti in epigrafe riportateè affetto da errore materiale laddove indica come parte ricorrente e rinunciante [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo della parte effettiva risultante inequivocabilmente dagli atti che è RFI –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che ai sensi dell’art. 391 bis primo comma c.p.c., come richiesto dalle parti, occorre procedere alla correzione dell’errore materiale denunciato; P.Q.M.

La Corte dispone che neldecreto n. 28811 del 2022 laddove è indicata quale parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia indicata invece RFI –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Manda alla cancelleria perché provveda alle dovute an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8003-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.8003/2021 Cron. Rep. Ud.25/10/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per la correzione del decreto di estinzione n. 28811/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 04/10/2022 R.G.N. 8003/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che RFI - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha rinunciato al ricorso in Cassazione con il quale era stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano n. 566 del 2020, rinuncia notificata ai controricorrenti; che con decreto del Presidente della Sezione Lavoro n. 28811 del 2022 è stata dichiarata l’estinzione del processo con condanna della società al pagamento delle spese in favore dei controricorrentistante la mancata accettazione della rinuncia; che nell’intestazione del decreto è stata indicata [OSCURATO:SOCIETA]invece dell’effettiva ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.,entrambe le parti hanno chiesto che si provvedesse alla correzione dell’errore RITENUTO che il Decreto del Presidente della sezione Lavoro che ha dichiarato l’estinzione del processo pendente tra le parti in epigrafe riportateè affetto da errore materiale laddove indica come parte ricorrente e rinunciante [OSCURATO:SOCIETA]. in luogo della parte effettiva risultante inequivocabilmente dagli atti che è RFI –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che ai sensi dell’art. 391 bis primo comma c.p.c., come richiesto dalle parti, occorre procedere alla correzione dell’errore materiale denunciato; P.Q.M. La Corte dispone che neldecreto n. 28811 del 2022 laddove è indicata quale parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia indicata invece RFI –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Manda alla cancelleria perché provveda alle dovute an
Decreto Cassazione n. 02176/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris