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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33871/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione per aver la sentenza ritenuto la sua responsabilità in ordine al contestato reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 valorizzando soltanto indizi concernenti la soggettiva valutazione dell'emittente le fatture e addebitando all'imputato di non aver fornito la prova contraria è inammissibile perché concernente la ricostruzione del fatto e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale con non illogica motivazione, senza che in sede di legittimità possa procedersi alla rivalutazione del materiale probatorio; Considerato, in particolare, che la sentenza - con la cui articolata motivazione il ricorrente neppure completamente si confronta - ha adeguatamente argomentato, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (esposti a pag. 5), le ragioni dell'inesistenza delle generiche prestazioni portate dalle numerose fatture, di elevato importo e delle quali neppure era risultato il pagamento tracciabile, emesse dall'evasore totale [OSCURATO:PERSONA], privo di struttura aziendale idonea all'espletamento di lavori di quell'importo, non essendo pertanto fondato che si sia proceduto ad un'inversione dell'onere della prova, ma essendosi soltanto rilevato che quel grave, univoco e preciso quadro indiziario non risultava sconfessato da alcun elemento di segno contrario addotto dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta il vizio di motivazione per aver la sentenza ritenuto la sua responsabilità in ordine al contestato reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 valorizzando soltanto indizi concernenti la soggettiva valutazione dell'emittente le fatture e addebitando all'imputato di non aver fornito la prova contraria è inammissibile perché concernente la ricostruzione del fatto e meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliate dalla Corte territoriale con non illogica motivazione, senza che in sede di legittimità possa procedersi alla rivalutazione del materiale probatorio; Considerato, in particolare, che la sentenza - con la cui articolata motivazione il ricorrente neppure completamente si confronta - ha adeguatamente argomentato, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (esposti a pag. 5), le ragioni dell'inesistenza delle generiche prestazioni portate dalle numerose fatture, di elevato importo e delle quali neppure era risultato il pagamento tracciabile, emesse dall'evasore totale [OSCURATO:PERSONA], privo di struttura aziendale idonea all'espletamento di lavori di quell'importo, non essendo pertanto fondato che si sia proceduto ad un'inversione dell'onere della prova, ma essendosi soltanto rilevato che quel grave, univoco e preciso quadro indiziario non risultava sconfessato da alcun elemento di segno contrario addotto dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15
Sentenza Cassazione n. 33871/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris