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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28753/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza in data 1° dicembre 2021 con cui la Corte di cassazione, sezione quinta, ha respinto il ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 19 novembre 2019 della Corte di appello di Roma, che, ridotta la durata delle pene accessorie, aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità del Palmieri per il reato di bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale.

Con l'unico motivo viene denunciato che la sentenza impugnata era incorsa in errori di fatto, e precisamente: - laddove aveva ritenuto possibile per l'imputato sottoscrivere gli atti della società, e in particolare la sottoscrizione del bilancio avvenuta nel gennaio 2007, circostanza incompatibile con la condizione di detenuto del Palmieri nel periodo dall'Il gennaio 2007 al 20 aprile 2008 e dall'Il novembre 2008 al 14 aprile 2009; - laddove aveva ritenuto che, al di fuori del Palmieri, non vi fossero altri soggetti preposti alla gestione della società, mentre anche la stessa sentenza aveva riconosciuto che il Palmieri era mero soggetto interposto dello zio, vero dominus.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

1. La difesa sostiene che la sentenza impugnata con ricorso straordinario sarebbe incorsa in due errori di fatto: l'uno, per aver ritenuto che il bilancio relativo all'anno 2006 era stato sottoscritto dal Palmieri, circostanza incompatibile oggettivamente con la condizione di detenzione in carcere nella quale Palmieri si trovava nell'anno 2007; il secondo, per aver ritenuto che la società fallita fosse stata gestita unicamente dal Palmieri, circostanza che la stessa sentenza, in altro passaggio, negava affermando il ruolo gestorio dello zio del Palmieri.

Innanzitutto, si deve rilevare, quanto alla prima circostanza, che la sentenza impugnata ha dato atto dell'argomentazione difensiva relativa alla impossibilità per Palmieri, detenuto, di sottoscrivere il bilancio societario, ritenendo che sul punto la risposta data dai giudici del merito era stata motivata in termini incensurabili, avendo le sentenze evidenziato che Palmieri non aveva mai disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al bilancio, né denunciato la relativa falsità e che la detenzione era stata discontinua per cessare cinque anni prima del fallimento.

In relazione alla presenza di altri soggetti dediti alla gestione della società la sentenza, da una parte, rileva che la sentenza di appello aveva ritenuto che l'imputato avesse avuto la responsabilità della tenuta e gestione delle scritture e, dall'altra, che non era provato che Palmieri avesse, d'accordo con lo zio, inteso un ruolo esclusivamente di mero prestanome, risultando piuttosto il concorso fra amministratore di fatto e il ricorrente, quale amministratore di diritto, che mai aveva rassegnato le dimissioni o ceduto le quote.

Quanto alla condotta relativa alle scritture contabili la sentenza ha evidenziato l'assenza di qualsiasi prova della loro sottrazione da parte di terzi.

2. Il ricorso, dunque, risulta inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, manifestamente infondata è la denuncia di errore di fatto, avendo la sentenza impugnata esaminato le censure proposte dalla difesa con i motivi di ricorso, evidenziando, da una parte, che la motivazione relativa alla /Ak sottoscrizione del bilancio da parte dell'imputato era stata congruamente motivata e, dall'altra, che Palmieri non si era limitato ad assumere una carica formale, ma aveva pure assunto un ruolo gestorio.

Inoltre, il ricorso non argomenta, e da questo punto di vista si appalesa come generico, in ordine alla decisività delle prospettate censure, tanto più che il giudizio di colpevolezza era stato pronunciato in relazione a condotte di distrazione di beni della società e di sottrazione di libri contabili.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza in data 1° dicembre 2021 con cui la Corte di cassazione, sezione quinta, ha respinto il ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 19 novembre 2019 della Corte di appello di Roma, che, ridotta la durata delle pene accessorie, aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità del Palmieri per il reato di bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale. Con l'unico motivo viene denunciato che la sentenza impugnata era incorsa in errori di fatto, e precisamente: - laddove aveva ritenuto possibile per l'imputato sottoscrivere gli atti della società, e in particolare la sottoscrizione del bilancio avvenuta nel gennaio 2007, circostanza incompatibile con la condizione di detenuto del Palmieri nel periodo dall'Il gennaio 2007 al 20 aprile 2008 e dall'Il novembre 2008 al 14 aprile 2009; - laddove aveva ritenuto che, al di fuori del Palmieri, non vi fossero altri soggetti preposti alla gestione della società, mentre anche la stessa sentenza aveva riconosciuto che il Palmieri era mero soggetto interposto dello zio, vero dominus. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. La difesa sostiene che la sentenza impugnata con ricorso straordinario sarebbe incorsa in due errori di fatto: l'uno, per aver ritenuto che il bilancio relativo all'anno 2006 era stato sottoscritto dal Palmieri, circostanza incompatibile oggettivamente con la condizione di detenzione in carcere nella quale Palmieri si trovava nell'anno 2007; il secondo, per aver ritenuto che la società fallita fosse stata gestita unicamente dal Palmieri, circostanza che la stessa sentenza, in altro passaggio, negava affermando il ruolo gestorio dello zio del Palmieri. Innanzitutto, si deve rilevare, quanto alla prima circostanza, che la sentenza impugnata ha dato atto dell'argomentazione difensiva relativa alla impossibilità per Palmieri, detenuto, di sottoscrivere il bilancio societario, ritenendo che sul punto la risposta data dai giudici del merito era stata motivata in termini incensurabili, avendo le sentenze evidenziato che Palmieri non aveva mai disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al bilancio, né denunciato la relativa falsità e che la detenzione era stata discontinua per cessare cinque anni prima del fallimento. In relazione alla presenza di altri soggetti dediti alla gestione della società la sentenza, da una parte, rileva che la sentenza di appello aveva ritenuto che l'imputato avesse avuto la responsabilità della tenuta e gestione delle scritture e, dall'altra, che non era provato che Palmieri avesse, d'accordo con lo zio, inteso un ruolo esclusivamente di mero prestanome, risultando piuttosto il concorso fra amministratore di fatto e il ricorrente, quale amministratore di diritto, che mai aveva rassegnato le dimissioni o ceduto le quote. Quanto alla condotta relativa alle scritture contabili la sentenza ha evidenziato l'assenza di qualsiasi prova della loro sottrazione da parte di terzi. 2. Il ricorso, dunque, risulta inammissibile sotto diversi profili. Innanzitutto, manifestamente infondata è la denuncia di errore di fatto, avendo la sentenza impugnata esaminato le censure proposte dalla difesa con i motivi di ricorso, evidenziando, da una parte, che la motivazione relativa alla /Ak sottoscrizione del bilancio da parte dell'imputato era stata congruamente motivata e, dall'altra, che Palmieri non si era limitato ad assumere una carica formale, ma aveva pure assunto un ruolo gestorio. Inoltre, il ricorso non argomenta, e da questo punto di vista si appalesa come generico, in ordine alla decisività delle prospettate censure, tanto più che il giudizio di colpevolezza era stato pronunciato in relazione a condotte di distrazione di beni della società e di sottrazione di libri contabili. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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