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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20870/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 26 giugno 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili dei reati di cui agli artt. 644 e 56, 629 cod.pen..

Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 644 e 629 cp nonché vizio di motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza fondato sulle dichiarazioni delle persone offese, ritenute illogicamente attendibili.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Ed invero la corte, dopo aver apprezzato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della vittima, ha compiutamente indicato a pagina 7 della sentenza gli elementi oggettivi che hanno offerto adeguato riscontro a tali dichiarazioni. - violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 597 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione poiché la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione le censure formulate con l'atto di appello.

Nel caso di specie il motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 133 cp.

Il motivo è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso in esame la Corte ha confermato la pena determinata dal giudice di primo grado che ha contenuto la pena base per il più grave delitto di usura al di sotto della media edittale e l'aumento in continuazione per il tentativo di estorsione nella misura di un anno di reclusione.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A BORSELLINO LUIdI A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 26 giugno 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili dei reati di cui agli artt. 644 e 56, 629 cod.pen.. Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 644 e 629 cp nonché vizio di motivazione, in ordine al giudizio di colpevolezza fondato sulle dichiarazioni delle persone offese, ritenute illogicamente attendibili. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Ed invero la corte, dopo aver apprezzato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della vittima, ha compiutamente indicato a pagina 7 della sentenza gli elementi oggettivi che hanno offerto adeguato riscontro a tali dichiarazioni. - violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 597 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione poiché la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione le censure formulate con l'atto di appello. Nel caso di specie il motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. - erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 133 cp. Il motivo è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame la Corte ha confermato la pena determinata dal giudice di primo grado che ha contenuto la pena base per il più grave delitto di usura al di sotto della media edittale e l'aumento in continuazione per il tentativo di estorsione nella misura di un anno di reclusione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A BORSELLINO LUIdI A
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