CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 14 febbraio 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Avezzano, in data 2 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si vedano pagg. 1 e 2, ove la Corte territoriale, condividendo la ricostruzione operata dal primo giudice, sottolinea la rilevanza penale dei fatti e la piena prova della colpevolezza dell'imputato) e nella corretta applicazione della legge penale, anche alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231); Ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso inerenti alla mancata concessione dei benefici di legge, oltre ad essere privi del requisito di specificità previstio a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata, sono anche manifestamente infondati in ragione della genericità dei motivi di appello sul punto (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681); considerato che la richiesta avanzata dalla parte civile è inammissibile poiché alcuna notifica era dovuta ad avvocato non cassazionista; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I onsigliere [OSCURATO:PERSONA]