Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 30415/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29052-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (E.I.P.L.I.), in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, [OSCURATO:PERSONA] giusta causa impiego pubblico R.G.N.29052/2022 Cron.

Rep.

Ud.13/09/2023 PU presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 79/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 9/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 79 del 2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia(E.I.P.L.I.), avverso la sentenza n. 25/2022 del Tribunale di Potenza, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento per giusta causache gli era stato irrogato.2.

La Corte d’Appello ricorda che il fatto contestato al Cerverizzo, nella qualità di Presidente della Commissione di gara per la ristrutturazione della traversa del fiume Sauro in Agro di Aliano, era consistito nell’aver fornito, in sede di richiesta di accesso agli atti da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] che aveva partecipato alla gara- richiesta ricevuta il 30 settembre 2016 - tabelle difformi da quelle sottoscritte ed in possesso della Commissione dallo stessopresieduta, con falsificazione delle firme degli altri componenti della Commissione.

Il Tribunale aveva affermato che il datore di lavoro aveva rispettato i termini ex art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, e aveva concluso per la fondatezza dell’addebito e per la legittimità della sanzione del licenziamento per giusta causache era stata irrogata.

3. La Corte d’Appello ha affermato che non vi era stata la violazione dei termini di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che la condotta del lavoratore doveva ritenersi provata, e vi era proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione disciplinare.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], prospettando sei motivi di ricorso (indicati con le lettere a-f).

5. Resiste l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia con controricorso.6.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, che ha confermato nella discussione in pubblica udienza.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in sei motivi. a.

Con il primo motivo di ricorso è prospettato il vizio ex art. 360, comma 1 numero 3, cod. proc. c iv. – Violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 55-bis, del d.lgs. 165 del 2001, in vigore dal 15\11\2009 al 21/06/2017, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75.

Si censura la sentenza perché la Corte di Appello di Potenza avrebbe errato nel giustificare lo sforamento dei termini previsti dalla normativa, dilatandone l’equa previsione fatta della giurisprudenza di legittimità, pur in assenza di particolari attivitàistruttorie.

Dalla contestazione di addebito si evinceva che già il 30 settembre 2016, il lavoratore, convocato per chiarimenti a seguito di istanza di terzi, aveva riferito ed incartato con documento a protocollo ai massimi organi dell’Ente, una parte preponderante delle accuse mossegli.

Poiché la contestazione era intervenuta il 21 dicembre 2016, oltre il termine di quaranta giorni, e la sanzione disciplinare era stata irrogata il 20 febbraio 2017, oltre il termine di centoventi giorni, la sanzione avrebbe dovuto essere annullata per intervenuta decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare.

Dunque, la Corte d’Appello, nel richiamare la nozione di “notizia circostanziata dell’illecito”, avrebbe dilatato immotivatamente il termine per esercitare il potere disciplinare, atteso che sin dal 30 settembre 2016 il datore di lavoro era a conoscenza completa dell’operato del dipendente , come si evinceva dal confronto tra l’audizione e la contestazione dell’UPD, di cui sono riportati stralci nel ricorso.

Assume il ricorrente che l’unico accertamento effettuato dall’UPD era l’ascolto degli altri due Commissari della Commissione di gara ; quindi la decisione della Corte d’Appello avevaapplicato in modo erroneo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

L’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporis prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 prevede: “Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”.

Questa Corte ha più volte fatto applicazione della suddetta disciplina, affermando i seguenti principi.

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del comma 4 dell'art.55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dald.lgs. n. 75 del 2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, la contestazione dell'addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni dall'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elementi sufficienti a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito(Cass., n. 22075 del 2018).

Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto «è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022).

In conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente (Cass., n. 21193 del 2018).

Dunque, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per lacontestazione dell’addebito dall’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante lacontestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (si v., Cass., n. 16706 del 2018).

Nella specie, la Corte d’Appello nell’accertamentoe nella valutazione deifatti acquisiti al processo rimessa al giudice di merito,ha correttamente applicato i suddetti principi e ha affermato che proprio all’esito d i quanto dichiarato dal lavoratore nella stessa giornata del 30 settembre 2016,in cui perveniva la richiesta di accesso agli atti da parte della [OSCURATO:SOCIETA], di aver aperto la busta su autorizzazione degli altri due componenti della commissione e di averla smarrita, si imponeva l’inevitabile necessità da parte del datore di lavoro di ascoltare gli altri due componenti della commissione, Polieri e Lovecchio, per sapere se avessero autorizzato il lavoratore ad aprire la busta nonostante che sulla stessa, controfirmata sui lembi, di chiusura, fosse stata apposta la dicitura “ busta da aprire solo su autorizzazione dell’autorità giudiziaria”.

Le dichiarazioni dei due Commissari di gara recavano la data del 24 novembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] negava di aver autorizzato l’apertura della busta e di avere sottoscritto tabelle comparative di confronto a coppie diverse da quelle già firmate, come da verbali di gara, di cui una copia originale era in suo possesso.

Lovecchio, invece , dichiarava di non aver mai ricevuto la telefonata di Cerverizzo e di non averlo in quella sede autorizzato ad aprire la busta.

Il procedimento disciplinare era stato, du nque, avviato all’esito del contenuto delle dichiarazioni a firma degli altri due C omponenti della commissione, che assumevano rilievo ai fini della contestazione.

L’addebito veniva contestato il 21 dicembre 2016, il 16 gennaio 2017 veniva sentito il Cerverizzo , il 23 gennaio veniva sentito nuovamente Polieri, e quindi in data 14 febbraio 2027 veniva irrogato il licenziamento.

Pertanto la Corte d’Appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accertato, alla luce delle risultanze di causa, come illustrat e nella sentenza, che il procedimento disciplinare era stato avviato tempestivamente, in ragione dell’attività preliminare che si era resanecessaria.

2. b.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nullità della sentenza in relazione all’art. 11 (recte: 111), sesto comma, Cost. e all’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ.

Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante.

Si censura la sentenza in quanto il giudice di appello avrebbe adottato la decisione con motivazione apparente ed illogica in relazione alla dichiarata complessità delle indagini che erano state svolte dall’Ufficio disciplinare per definire la condotta ascrivibile al lavoratore.

La Corte d’Appello ha affermato la necessità di assumere dettagliate informazioni dagli altri Componenti della Commissione.

In tal modo emetteva una semplice tautologia, ma non giustificava la necessità della dilatazione dei tempi istruttori, sino a travalicare quelli previsti dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, a pena di decadenza.

Non vi era nessun supporto probatorio alla mera decisione della legittimità dello sforamento dei suddetti termini di legge.

L’audizione degli altri C ommissari non implicava particolari complessità.

2.1. Il motivo è inammissibile.

È applicabile ratione temporisl’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Hanno osservato le Sezioni Unite (Cass.

S.U., n. 19881 del 2014 e Cass., S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari, lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge.

Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,che non si rinvengono nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022).

La Corte d’Appello ha motivato la statuizione adottata illustrando, come esposto sopra nella trattazione del primo motivo di ricorso, che l’audizione degli altri due Commissari conseguiva proprio al contenuto delle dichiarazioni del lavoratore e riguardava la vicenda oggetto del procedimento disciplinare; successivamente, anche in ragione dell’esito delle audizioni,veniva effettuata la contestazione.

Pertanto, la censura è inammissibile in quanto esula dal paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e nella sostanza sollecita ex novo un e same delle risultanze istruttorie, che è rimesso al giudice del merito.

3. c.

Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione e \ o falsa applicazione dell’art. 2199, cod. civ., dell’art 55 - quater del d.lgs. 165\2001, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, dell’art. 9, comma 9, n. 2 del CCNL Area VI Dirigenza enti pubblici non economici.

Espone il ricorrente che la Corte d’Appello di Potenza avrebbe adottato la decisionein contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità e in violazione delle norme contrattuali, senza l’analisi degli elementi di gravità della condotta del lavoratore in ordine alla procedura di gara, che era stata giudicata legittima dalla Magistratura Amministrativa.

Illustra il lavoratore che non vi era stata alterazione del risultato di gara, essendosi egli limitato a correggere l’allocazione dei valori,con la predisposizione di una nuova tabella priva di refusi, per una migliore comprensibilità e fruizione.

Il ricorso che era stato proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al giudice amministrativo, dove l’Amministrazione nel costituirsi indicava come errore scusabile l’operato di esso lavoratore, era stato rigettato.

Non vi era stato danno per il datore di lavoro, e non vi erano precedenti disciplinaria suo carico.

La Corte d’Appello non aveva effettuato una valutazione di proporzionalità appropriata con riguardo all’elemento soggettivo e all’elemento oggettivo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

La contrattazione collettiva, nel prevedere i casi di licenziamento senza preavviso, non conteneva alcuna voce in cui potesse essere sussunta la condottaascritta allavoratore.3.1.

Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile.

La Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (si v., ex aliis, Cass., n. 33811 del 2021, n. 3283 del 2020, n. 18195 del2019).

Di tale principio il giudice di appello ha fatto corretta applicazione.

Peraltro, il ricorrente non ha dedotto la devoluzione in appello della violazione dell’art. 9, comma 9, n. 2 del CCNL Area VI Dirigenza enti pubblici non economici– di cui non vi è menzione nella sentenza di appello -di talchè l’odierna relativa censura è inammissibile per novità della questione.

Il giudice di secondo grado ha preso in considerazione l’elemento oggettivo della fattispecie, ritenendo provato che il lavoratore, di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte degli altri due componenti della Commissione, sostituiva le tabelle contenute nella busta, poi dallo stesso successivamente smarrita, così consegnando alla società [OSCURATO:SOCIETA] una documentazione difforme da quella sottoscritta ed in possesso della Commissione esaminatrice.

Ha considerato il giudizio amministrativo, che aveva riguardato la procedura di gara, e l’esito dello stesso, e ne ha escluso la rilevanza in relazione alla condotta del lavoratore oggetto di contestazione disciplinare.

3.2. Lo stesso ricorrente (pag. 13 del ricorso) riporta che il TAR Puglia con la sentenza n. 252 del 2017 in accoglimento delle ragioni dell’Ente aveva affermato che i giudizi (ed i punteggi finali attribuiti) sono comunque identici… (pag. 7).

Si apprezza, quindi, come la statuizione del giudice amministrativo verte sulla legittimità dell’aggiudicazione della gara, ma non offre argomenti rispetto alla condotta disciplinare, relativa, lo si ripete, all’apertura della busta e all’aver fornito alla ditta [OSCURATO:SOCIETA] una documentazione non corrispondente agli originali delle tabelle dei confronti a coppie, così come sottoscritte e certificate dai componenti della Commissione aggiudicatrice di gara, condotta rispetto alla quale la Corte d’Appello ha effettuato il giudizio di proporzionalità con riguardo alla sanzione anche sotto il profilo soggettivo.

Il giudice di secondo grado ha affermato la particolare gravità della condotta posta in essere dal lavoratore, trattandosi di un dirigente di notevole esperienza e qualificazione professionale, tale da recidere il rapporto fiduciario tra il dipendentee il datore di lavoro e non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.

La censura diomesso esame del motivo di appello con il quale si era fatto leva sull’assenza di precedenti disciplinari, così come quella relativa alla mancata considerazione delle difese che sarebbero state svolte dall’Amministrazione nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo, sono inammissibili per carenza di specificità delle stesse, atteso che nel ricorso non sono riprodotte le relative statuizioni della sentenza di primo grado e i motivi di appello che sarebbero stati proposti, né è indicata la produzione in giudizio delle suddette difese dell’Amministrazione, di talchè non è possibile procedere al giudizio di rilevanza della stessa.

4. d.

Con il quarto motivo di ricorso la sentenza di appello è censurata in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5 –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nullità della sentenza in relazione all’art.

Cost., art. 111 e all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante.

La Corte di Appello di Potenza non avrebbe motivato sulla dichiarata irrilevanza delle pronunce del [OSCURATO:PERSONA], che con giudizio ormai definitivo, aveva dichiarato legittimo, quindi conforme alla legge, l’operato del ricorrente, atteso che erastata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati.4.1.

Il motivo è inammissibile perché la censura esula dal parametro legale dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in ragione dei principi illustratinei par.2.1 e 3.2.

5. e.

Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione e\o falsa applicazione degli art. 111 Cost., 115,cod. proc. civ., 116, comma 1, cod. proc. civ., 132, cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che sarebbe mancata l’analisi da parte del giudice di appello del contenuto della CTU di trascrizione dei colloqui telefonici e personali (di cui riporta stralci nel motivo), intrattenuti dal ricorrente con altro membro della Commissione,Polieri, che fondavano la richiesta di dichiarare come non consistente l’accusa di aver realizzato la condotta imputatagli contro l’assenso dei Commissari di gara.

Il giudice di appello non aveva preso posizione sul perché le asserzioni dell’altro componente della Commissione, Polieri, non potevano essere prese in considerazione, limitandosi a far riferimento alle pressioni che il ricorrente avrebbe realizzato, senza ulteriori specificazioni, sull’altro membro della Commissione. 6.f.

Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione ex art. 360, comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nullità della sentenza in relazione all'art.

Cost., art.11 (recte: 111), sesto comma, Cost. e all’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante.

La sentenza sarebbe carente di motivazione sul motivo di impugnazione relativo alla fondatezza dell’addebito.

Il ricorrente ricorda il contenuto della trascrizione dell’incontro e della telefonata con altro componente della Commissione,Polieri, da cui sarebbe emerso che la vicenda disciplinare era un mero pretesto utilizzato in modo strumentale rispetto ad altre vicende.

6.1. Il quinto e il sesto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili.

L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, ed è sottratta al sindacato di legittimità (Cass., n. 24155 del 2017, n. 6587 del 2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass., n. 22707 del 2017, Cass., n. 195 del 2016).

Le doglianze in disamina evocano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono perciò al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, vizio di violazione di legge e di omesso esame, traducendosi di fatto in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa (Cass., n. 6939 del 2020, n. 7192 del 2020, n. 27072 del 2019, n. 29404 del 2017, n. 16056 del 2016).

È evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., S.U., n. 28220 del 2018).

Nella specie, non è ravvisabile, in ragione dei principi già enunciati da questa Corte, il vizio di omesso esame, che riguarda un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico –naturalistico, e non “questioni” o “argomentazioni”, come quelle indicate dal ricorrente.

Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360, n.5, cod. proc. civ. qualsiasicensura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, cod. proc. civ., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 11176 del 2017), come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

La Corte d’appello, invero, ha valutato , con motivazione logica e coerente, nel rispetto dei suddetti principi, le risultanze probatorie, la consulenza relativa all’estrapolazione e trascrizione dei colloqui tra Polieri e il lavoratore, la dichiarazione testimoniale di Lovecchio, affermando la legittimità della sanzione disciplinare.

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29052-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'IRRIGAZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (E.I.P.L.I.), in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 142, [OSCURATO:PERSONA] giusta causa impiego pubblico R.G.N.29052/2022 Cron. Rep. Ud.13/09/2023 PU presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 79/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/10/2022 R.G.N. 9/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 79 del 2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia(E.I.P.L.I.), avverso la sentenza n. 25/2022 del Tribunale di Potenza, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento per giusta causache gli era stato irrogato.2. La Corte d’Appello ricorda che il fatto contestato al Cerverizzo, nella qualità di Presidente della Commissione di gara per la ristrutturazione della traversa del fiume Sauro in Agro di Aliano, era consistito nell’aver fornito, in sede di richiesta di accesso agli atti da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] che aveva partecipato alla gara- richiesta ricevuta il 30 settembre 2016 - tabelle difformi da quelle sottoscritte ed in possesso della Commissione dallo stessopresieduta, con falsificazione delle firme degli altri componenti della Commissione. Il Tribunale aveva affermato che il datore di lavoro aveva rispettato i termini ex art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, e aveva concluso per la fondatezza dell’addebito e per la legittimità della sanzione del licenziamento per giusta causache era stata irrogata. 3. La Corte d’Appello ha affermato che non vi era stata la violazione dei termini di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che la condotta del lavoratore doveva ritenersi provata, e vi era proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione disciplinare. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], prospettando sei motivi di ricorso (indicati con le lettere a-f). 5. Resiste l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia con controricorso.6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, che ha confermato nella discussione in pubblica udienza. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in sei motivi. a. Con il primo motivo di ricorso è prospettato il vizio ex art. 360, comma 1 numero 3, cod. proc. c iv. – Violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 55-bis, del d.lgs. 165 del 2001, in vigore dal 15\11\2009 al 21/06/2017, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75. Si censura la sentenza perché la Corte di Appello di Potenza avrebbe errato nel giustificare lo sforamento dei termini previsti dalla normativa, dilatandone l’equa previsione fatta della giurisprudenza di legittimità, pur in assenza di particolari attivitàistruttorie. Dalla contestazione di addebito si evinceva che già il 30 settembre 2016, il lavoratore, convocato per chiarimenti a seguito di istanza di terzi, aveva riferito ed incartato con documento a protocollo ai massimi organi dell’Ente, una parte preponderante delle accuse mossegli. Poiché la contestazione era intervenuta il 21 dicembre 2016, oltre il termine di quaranta giorni, e la sanzione disciplinare era stata irrogata il 20 febbraio 2017, oltre il termine di centoventi giorni, la sanzione avrebbe dovuto essere annullata per intervenuta decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare. Dunque, la Corte d’Appello, nel richiamare la nozione di “notizia circostanziata dell’illecito”, avrebbe dilatato immotivatamente il termine per esercitare il potere disciplinare, atteso che sin dal 30 settembre 2016 il datore di lavoro era a conoscenza completa dell’operato del dipendente , come si evinceva dal confronto tra l’audizione e la contestazione dell’UPD, di cui sono riportati stralci nel ricorso. Assume il ricorrente che l’unico accertamento effettuato dall’UPD era l’ascolto degli altri due Commissari della Commissione di gara ; quindi la decisione della Corte d’Appello avevaapplicato in modo erroneo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. 1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. L’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporis prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 prevede: “Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”. Questa Corte ha più volte fatto applicazione della suddetta disciplina, affermando i seguenti principi. In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del comma 4 dell'art.55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dald.lgs. n. 75 del 2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, la contestazione dell'addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni dall'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elementi sufficienti a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito(Cass., n. 22075 del 2018). Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto «è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022). In conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione; ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente (Cass., n. 21193 del 2018). Dunque, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per lacontestazione dell’addebito dall’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante lacontestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (si v., Cass., n. 16706 del 2018). Nella specie, la Corte d’Appello nell’accertamentoe nella valutazione deifatti acquisiti al processo rimessa al giudice di merito,ha correttamente applicato i suddetti principi e ha affermato che proprio all’esito d i quanto dichiarato dal lavoratore nella stessa giornata del 30 settembre 2016,in cui perveniva la richiesta di accesso agli atti da parte della [OSCURATO:SOCIETA], di aver aperto la busta su autorizzazione degli altri due componenti della commissione e di averla smarrita, si imponeva l’inevitabile necessità da parte del datore di lavoro di ascoltare gli altri due componenti della commissione, Polieri e Lovecchio, per sapere se avessero autorizzato il lavoratore ad aprire la busta nonostante che sulla stessa, controfirmata sui lembi, di chiusura, fosse stata apposta la dicitura “ busta da aprire solo su autorizzazione dell’autorità giudiziaria”. Le dichiarazioni dei due Commissari di gara recavano la data del 24 novembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] negava di aver autorizzato l’apertura della busta e di avere sottoscritto tabelle comparative di confronto a coppie diverse da quelle già firmate, come da verbali di gara, di cui una copia originale era in suo possesso. Lovecchio, invece , dichiarava di non aver mai ricevuto la telefonata di Cerverizzo e di non averlo in quella sede autorizzato ad aprire la busta. Il procedimento disciplinare era stato, du nque, avviato all’esito del contenuto delle dichiarazioni a firma degli altri due C omponenti della commissione, che assumevano rilievo ai fini della contestazione. L’addebito veniva contestato il 21 dicembre 2016, il 16 gennaio 2017 veniva sentito il Cerverizzo , il 23 gennaio veniva sentito nuovamente Polieri, e quindi in data 14 febbraio 2027 veniva irrogato il licenziamento. Pertanto la Corte d’Appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, ha accertato, alla luce delle risultanze di causa, come illustrat e nella sentenza, che il procedimento disciplinare era stato avviato tempestivamente, in ragione dell’attività preliminare che si era resanecessaria. 2. b. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza in relazione all’art. 11 (recte: 111), sesto comma, Cost. e all’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ. Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante. Si censura la sentenza in quanto il giudice di appello avrebbe adottato la decisione con motivazione apparente ed illogica in relazione alla dichiarata complessità delle indagini che erano state svolte dall’Ufficio disciplinare per definire la condotta ascrivibile al lavoratore. La Corte d’Appello ha affermato la necessità di assumere dettagliate informazioni dagli altri Componenti della Commissione. In tal modo emetteva una semplice tautologia, ma non giustificava la necessità della dilatazione dei tempi istruttori, sino a travalicare quelli previsti dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, a pena di decadenza. Non vi era nessun supporto probatorio alla mera decisione della legittimità dello sforamento dei suddetti termini di legge. L’audizione degli altri C ommissari non implicava particolari complessità. 2.1. Il motivo è inammissibile. È applicabile ratione temporisl’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 19881 del 2014 e Cass., S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari, lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,che non si rinvengono nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). La Corte d’Appello ha motivato la statuizione adottata illustrando, come esposto sopra nella trattazione del primo motivo di ricorso, che l’audizione degli altri due Commissari conseguiva proprio al contenuto delle dichiarazioni del lavoratore e riguardava la vicenda oggetto del procedimento disciplinare; successivamente, anche in ragione dell’esito delle audizioni,veniva effettuata la contestazione. Pertanto, la censura è inammissibile in quanto esula dal paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e nella sostanza sollecita ex novo un e same delle risultanze istruttorie, che è rimesso al giudice del merito. 3. c. Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione e \ o falsa applicazione dell’art. 2199, cod. civ., dell’art 55 - quater del d.lgs. 165\2001, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, dell’art. 9, comma 9, n. 2 del CCNL Area VI Dirigenza enti pubblici non economici. Espone il ricorrente che la Corte d’Appello di Potenza avrebbe adottato la decisionein contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità e in violazione delle norme contrattuali, senza l’analisi degli elementi di gravità della condotta del lavoratore in ordine alla procedura di gara, che era stata giudicata legittima dalla Magistratura Amministrativa. Illustra il lavoratore che non vi era stata alterazione del risultato di gara, essendosi egli limitato a correggere l’allocazione dei valori,con la predisposizione di una nuova tabella priva di refusi, per una migliore comprensibilità e fruizione. Il ricorso che era stato proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al giudice amministrativo, dove l’Amministrazione nel costituirsi indicava come errore scusabile l’operato di esso lavoratore, era stato rigettato. Non vi era stato danno per il datore di lavoro, e non vi erano precedenti disciplinaria suo carico. La Corte d’Appello non aveva effettuato una valutazione di proporzionalità appropriata con riguardo all’elemento soggettivo e all’elemento oggettivo, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La contrattazione collettiva, nel prevedere i casi di licenziamento senza preavviso, non conteneva alcuna voce in cui potesse essere sussunta la condottaascritta allavoratore.3.1. Il motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile. La Corte d’Appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, spettando al giudice la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (si v., ex aliis, Cass., n. 33811 del 2021, n. 3283 del 2020, n. 18195 del2019). Di tale principio il giudice di appello ha fatto corretta applicazione. Peraltro, il ricorrente non ha dedotto la devoluzione in appello della violazione dell’art. 9, comma 9, n. 2 del CCNL Area VI Dirigenza enti pubblici non economici– di cui non vi è menzione nella sentenza di appello -di talchè l’odierna relativa censura è inammissibile per novità della questione. Il giudice di secondo grado ha preso in considerazione l’elemento oggettivo della fattispecie, ritenendo provato che il lavoratore, di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte degli altri due componenti della Commissione, sostituiva le tabelle contenute nella busta, poi dallo stesso successivamente smarrita, così consegnando alla società [OSCURATO:SOCIETA] una documentazione difforme da quella sottoscritta ed in possesso della Commissione esaminatrice. Ha considerato il giudizio amministrativo, che aveva riguardato la procedura di gara, e l’esito dello stesso, e ne ha escluso la rilevanza in relazione alla condotta del lavoratore oggetto di contestazione disciplinare. 3.2. Lo stesso ricorrente (pag. 13 del ricorso) riporta che il TAR Puglia con la sentenza n. 252 del 2017 in accoglimento delle ragioni dell’Ente aveva affermato che i giudizi (ed i punteggi finali attribuiti) sono comunque identici… (pag. 7). Si apprezza, quindi, come la statuizione del giudice amministrativo verte sulla legittimità dell’aggiudicazione della gara, ma non offre argomenti rispetto alla condotta disciplinare, relativa, lo si ripete, all’apertura della busta e all’aver fornito alla ditta [OSCURATO:SOCIETA] una documentazione non corrispondente agli originali delle tabelle dei confronti a coppie, così come sottoscritte e certificate dai componenti della Commissione aggiudicatrice di gara, condotta rispetto alla quale la Corte d’Appello ha effettuato il giudizio di proporzionalità con riguardo alla sanzione anche sotto il profilo soggettivo. Il giudice di secondo grado ha affermato la particolare gravità della condotta posta in essere dal lavoratore, trattandosi di un dirigente di notevole esperienza e qualificazione professionale, tale da recidere il rapporto fiduciario tra il dipendentee il datore di lavoro e non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. La censura diomesso esame del motivo di appello con il quale si era fatto leva sull’assenza di precedenti disciplinari, così come quella relativa alla mancata considerazione delle difese che sarebbero state svolte dall’Amministrazione nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo, sono inammissibili per carenza di specificità delle stesse, atteso che nel ricorso non sono riprodotte le relative statuizioni della sentenza di primo grado e i motivi di appello che sarebbero stati proposti, né è indicata la produzione in giudizio delle suddette difese dell’Amministrazione, di talchè non è possibile procedere al giudizio di rilevanza della stessa. 4. d. Con il quarto motivo di ricorso la sentenza di appello è censurata in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 5 –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza in relazione all’art. Cost., art. 111 e all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante. La Corte di Appello di Potenza non avrebbe motivato sulla dichiarata irrilevanza delle pronunce del [OSCURATO:PERSONA], che con giudizio ormai definitivo, aveva dichiarato legittimo, quindi conforme alla legge, l’operato del ricorrente, atteso che erastata riscontrata la legittimità dei provvedimenti censurati.4.1. Il motivo è inammissibile perché la censura esula dal parametro legale dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in ragione dei principi illustratinei par.2.1 e 3.2. 5. e. Con il quinto motivo di ricorso è denunciata la violazione e\o falsa applicazione degli art. 111 Cost., 115,cod. proc. civ., 116, comma 1, cod. proc. civ., 132, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che sarebbe mancata l’analisi da parte del giudice di appello del contenuto della CTU di trascrizione dei colloqui telefonici e personali (di cui riporta stralci nel motivo), intrattenuti dal ricorrente con altro membro della Commissione,Polieri, che fondavano la richiesta di dichiarare come non consistente l’accusa di aver realizzato la condotta imputatagli contro l’assenso dei Commissari di gara. Il giudice di appello non aveva preso posizione sul perché le asserzioni dell’altro componente della Commissione, Polieri, non potevano essere prese in considerazione, limitandosi a far riferimento alle pressioni che il ricorrente avrebbe realizzato, senza ulteriori specificazioni, sull’altro membro della Commissione. 6.f. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione ex art. 360, comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza in relazione all'art. Cost., art.11 (recte: 111), sesto comma, Cost. e all’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. Motivazione apparente per insufficienza ed assenza in un punto rilevante. La sentenza sarebbe carente di motivazione sul motivo di impugnazione relativo alla fondatezza dell’addebito. Il ricorrente ricorda il contenuto della trascrizione dell’incontro e della telefonata con altro componente della Commissione,Polieri, da cui sarebbe emerso che la vicenda disciplinare era un mero pretesto utilizzato in modo strumentale rispetto ad altre vicende. 6.1. Il quinto e il sesto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono inammissibili. L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, ed è sottratta al sindacato di legittimità (Cass., n. 24155 del 2017, n. 6587 del 2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass., n. 22707 del 2017, Cass., n. 195 del 2016). Le doglianze in disamina evocano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono perciò al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, vizio di violazione di legge e di omesso esame, traducendosi di fatto in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa (Cass., n. 6939 del 2020, n. 7192 del 2020, n. 27072 del 2019, n. 29404 del 2017, n. 16056 del 2016). È evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., S.U., n. 28220 del 2018). Nella specie, non è ravvisabile, in ragione dei principi già enunciati da questa Corte, il vizio di omesso esame, che riguarda un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico –naturalistico, e non “questioni” o “argomentazioni”, come quelle indicate dal ricorrente. Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360, n.5, cod. proc. civ. qualsiasicensura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, cod. proc. civ., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non consente, quindi, di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propriavalutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass., n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 11176 del 2017), come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La Corte d’appello, invero, ha valutato , con motivazione logica e coerente, nel rispetto dei suddetti principi, le risultanze probatorie, la consulenza relativa all’estrapolazione e trascrizione dei colloqui tra Polieri e il lavoratore, la dichiarazione testimoniale di Lovecchio, affermando la legittimità della sanzione disciplinare. 7. Il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-q
Sentenza Cassazione n. 30415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris