CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 39863/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 34123/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro P! MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino liberiano, originario di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 26 luglio 2019, che ne rigettava l'opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. - L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente "atto di costituzione" al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - In via preliminare ed assorbente (ciò che esime il Collegio dal dover dar conto del tenore dei motivi di impugnazione), il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato (il 18 novembre 2019) ben oltre il termine di impugnazione - trenta giorni - decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale (26 luglio 2019). 2. - Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte resistente. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] L' i! ESPERTO A NCELiIi-IRE Torri r i DEP., 0,S