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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 24794/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 novembre 2023 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha pronunciato in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte del 23 maggio 2023, di annullamento della precedente ordinanza del 27 gennaio 2023, del medesimo Tribunale, che aveva confermato l'ordinanza depositata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi il 5 gennaio 2023.

Ha così confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la predetta ordinanza genetica per il reato di cui agli artt. 423 e 61, comma 1, n. 5) cod. pen. contestatogli.

1.1. La vicenda per la quale si procede trae origine da un incendio dolosamente appiccato in via A. Gramsci di Torchiarolo il 9 dicembre 2021, verso l'1.35, le cui fiamme hanno danneggiato tre autovetture, nonché la facciata di alcune abitazioni e un tubo del gas della rete cittadina, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati desunti dai seguenti indizi: 1) le intercettazioni e le deposizioni rese, principalmente, da Alfredo e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato, con chiarezza, che l'autore dell'incendio era stato Solazzo; 2) l'esistenza di un rapporto conflittuale tra l'indagato e la Ingrosso verso la quale aveva, in passato, esternato propositi omicidiari e di vendetta; 3) la prova dell'effettuazione di due passaggi a bordo della propria automobile nei pressi del luogo dell'incendio venti minuti prima che venisse appiccato il fuoco.

In particolare, è stato assegnato pregnante rilievo alle risultanze delle video riprese, mentre con riguardo agli altri elementi è stata affermata la loro natura recessiva, benchè si trattasse di dati convergenti nella individuazione di Solazzo come autore dell'incendio.

In punto di qualificazione giuridica, il Tribunale salentino ha valorizzato il mezzo utilizzato per appiccare il fuoco ad una vettura che si trovava parcheggiata nelle immediate vicinanze di altri veicoli, con conseguente propagazione delle fiamme anche alle facciate di alcuni edifici, per come risultante del verbale dei vigili del fuoco, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità derivante anche dalla fuga di gas.

2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione.2.1.

Con il primo ha eccepito violazione ed erronea applicazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. ed insussistenza della gravità indiziaria per la condotta contestatagli, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo è stata eccepita violazione dell'art. 423 cod. pen. ed erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.

Gli elementi valutati dal Tribunale per ritenere che la condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie di incendio doloso di cui all'art. 423 cod. pen, sono stati l'utilizzo di un liquido infiammabile, la prossimità dei bersagli presi di mira ad abitazione, l'entità della combustione che ne è scaturita e la diffusività delle fiamme, tale da aver determinato una totale compromissione dello stato dei luoghi.

Il Tribunale avrebbe errato nel desumere la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 423 cod. pen., da quella, meno grave, effettivamente ravvisabile nella fattispecie, di cui all'art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio).

A tale scopo, è stata richiamata conforme giurisprudenza di legittimità.

3. Il difensore dell'indagato ha chiesto procedersi alla discussione orale.

Il medesimo difensore ha depositato dispositivo di sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto Solazzo dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto in data 25 gennaio 2024 con conseguente caducazione della misura cautelare.

Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha argomentato la propria richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione.

2. L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez.

U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez.

U, n. 6624 del 2011 cit.).

Risulta da quanto esposto e documentato dal difensore che [OSCURATO:PERSONA], il 25 gennaio 2024 è stato assolto dal reato a lui ascritto e ciò ha determinato, per effetto del disposto dell'art. 300 cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura cautelare in relazione alla quale ha proposto il ricorso in esame.

Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare al ricorrente alcun effetto favorevole.

Deve ritenersi, quindi, che sia venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso.

3. Da quanto premesso discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).

C Ui o o g < E2 P.Q.M. -a5- u..) .e3 Ri n gw o a- -03 i c a , Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2023 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha pronunciato in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte del 23 maggio 2023, di annullamento della precedente ordinanza del 27 gennaio 2023, del medesimo Tribunale, che aveva confermato l'ordinanza depositata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi il 5 gennaio 2023. Ha così confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la predetta ordinanza genetica per il reato di cui agli artt. 423 e 61, comma 1, n. 5) cod. pen. contestatogli. 1.1. La vicenda per la quale si procede trae origine da un incendio dolosamente appiccato in via A. Gramsci di Torchiarolo il 9 dicembre 2021, verso l'1.35, le cui fiamme hanno danneggiato tre autovetture, nonché la facciata di alcune abitazioni e un tubo del gas della rete cittadina, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità. Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati desunti dai seguenti indizi: 1) le intercettazioni e le deposizioni rese, principalmente, da Alfredo e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato, con chiarezza, che l'autore dell'incendio era stato Solazzo; 2) l'esistenza di un rapporto conflittuale tra l'indagato e la Ingrosso verso la quale aveva, in passato, esternato propositi omicidiari e di vendetta; 3) la prova dell'effettuazione di due passaggi a bordo della propria automobile nei pressi del luogo dell'incendio venti minuti prima che venisse appiccato il fuoco. In particolare, è stato assegnato pregnante rilievo alle risultanze delle video riprese, mentre con riguardo agli altri elementi è stata affermata la loro natura recessiva, benchè si trattasse di dati convergenti nella individuazione di Solazzo come autore dell'incendio. In punto di qualificazione giuridica, il Tribunale salentino ha valorizzato il mezzo utilizzato per appiccare il fuoco ad una vettura che si trovava parcheggiata nelle immediate vicinanze di altri veicoli, con conseguente propagazione delle fiamme anche alle facciate di alcuni edifici, per come risultante del verbale dei vigili del fuoco, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità derivante anche dalla fuga di gas. 2. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione.2.1. Con il primo ha eccepito violazione ed erronea applicazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. ed insussistenza della gravità indiziaria per la condotta contestatagli, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo è stata eccepita violazione dell'art. 423 cod. pen. ed erronea qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. Gli elementi valutati dal Tribunale per ritenere che la condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie di incendio doloso di cui all'art. 423 cod. pen, sono stati l'utilizzo di un liquido infiammabile, la prossimità dei bersagli presi di mira ad abitazione, l'entità della combustione che ne è scaturita e la diffusività delle fiamme, tale da aver determinato una totale compromissione dello stato dei luoghi. Il Tribunale avrebbe errato nel desumere la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 423 cod. pen., da quella, meno grave, effettivamente ravvisabile nella fattispecie, di cui all'art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio). A tale scopo, è stata richiamata conforme giurisprudenza di legittimità. 3. Il difensore dell'indagato ha chiesto procedersi alla discussione orale. Il medesimo difensore ha depositato dispositivo di sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto Solazzo dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto in data 25 gennaio 2024 con conseguente caducazione della misura cautelare. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha argomentato la propria richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. 2. L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.). Risulta da quanto esposto e documentato dal difensore che [OSCURATO:PERSONA], il 25 gennaio 2024 è stato assolto dal reato a lui ascritto e ciò ha determinato, per effetto del disposto dell'art. 300 cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura cautelare in relazione alla quale ha proposto il ricorso in esame. Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare al ricorrente alcun effetto favorevole. Deve ritenersi, quindi, che sia venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso. 3. Da quanto premesso discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi). C Ui o o g < E2 P.Q.M. -a5- u..) .e3 Ri n gw o a- -03 i c a , Dichiara i
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