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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13706/2026

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l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panetta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-già intimato-avverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.29904/2025 depositata il 12/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Vista l’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di correzione di errore materiale ex art.391 bis c.p.c., presentata da [OSCURATO:PERSONA]- già controricorrente nelprocedimento conclusosi con l’ordinanza della Corte di Cassazione n.Numero registro generale 23498/2025Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 13706/2026Data pubblicazione 11/05/202629904/2025-, che ha esposto che con ordinanza pubblicata il 12.11.2025la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo harespinto, che a pag. 5 di tale ordinanza al punto n. 4 dei Fatti di Causa ècosì riportato :“ ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA]..

Entrambe le parti hanno depositato memorie”, che, invero,come risulta dall’epigrafe di tale ordinanza, dal contesto della decisione edagli atti, provvedimenti e documenti in essa richiamati, l’effettivocontroricorrente è il Dott. [OSCURATO:PERSONA];-Vista la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di disporre la correzione dell’erroremateriale contenuto nella parte riportante i fatti di causa al n. 4, pag. 5,dell’ordinanza citata;-Ritenuta la sussistenza dell’errore materiale su indicato; P.Q.MLa Corte dispone che l’Ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], numero diraccolta gen. 29904/2025, numero sezionale 3803/2025, numero diregistro generale 21313/2022, pubblicata il 12.11.2025, sottoscritta dalPresidente dott. [OSCURATO:PERSONA] nella C.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia corretta,nella parte riportante i fatti di causa al n. 4, pag. 5, sostituendo alladicitura “ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA].p.a.

Entrambe le parti hanno depositato memorie”, la dicitura “Haresistito con controricorso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositatomemoria”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, co. 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panetta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-già intimato-avverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.29904/2025 depositata il 12/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Vista l’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di correzione di errore materiale ex art.391 bis c.p.c., presentata da [OSCURATO:PERSONA]- già controricorrente nelprocedimento conclusosi con l’ordinanza della Corte di Cassazione n.Numero registro generale 23498/2025Numero sezionale 1947/2026Numero di raccolta generale 13706/2026Data pubblicazione 11/05/202629904/2025-, che ha esposto che con ordinanza pubblicata il 12.11.2025la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo harespinto, che a pag. 5 di tale ordinanza al punto n. 4 dei Fatti di Causa ècosì riportato :“ ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memorie”, che, invero,come risulta dall’epigrafe di tale ordinanza, dal contesto della decisione edagli atti, provvedimenti e documenti in essa richiamati, l’effettivocontroricorrente è il Dott. [OSCURATO:PERSONA];-Vista la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di disporre la correzione dell’erroremateriale contenuto nella parte riportante i fatti di causa al n. 4, pag. 5,dell’ordinanza citata;-Ritenuta la sussistenza dell’errore materiale su indicato; P.Q.MLa Corte dispone che l’Ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], numero diraccolta gen. 29904/2025, numero sezionale 3803/2025, numero diregistro generale 21313/2022, pubblicata il 12.11.2025, sottoscritta dalPresidente dott. [OSCURATO:PERSONA] nella C.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia corretta,nella parte riportante i fatti di causa al n. 4, pag. 5, sostituendo alladicitura “ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA].p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie”, la dicitura “Haresistito con controricorso il Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositatomemoria”.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gliartt. 288, co. 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteEnrico Scoditti
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