Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 33798/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 776-2023proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lirappresenta e difende ope legis -ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 9494/22 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della SICILIA, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Ministero della giustizia e la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo dell’Agenzia delle entratepropongono ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello del Ministero e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 1664/2022 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di somme pretese dall’Amministrazione della giustizia a titolo di imposta di registro prenotata a debito in relazione ad ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermoin data 29 giugno 2016 , a seguito di giudizio sommario ai sensi degli artt. 702 - bis e 702 - ter cod. proc. civ. , R.G. n. 10733/2014; la società contribuente resiste con controricorso, l e Concessionarie sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazionedi norme di diritto (artt. 37 d.p.r. 131/1986 e 78 d.p.r. 115/2002) e lamentanoche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia « erroneamente ritenuto sprovvista di legittimazione passiva l’Agenzia delle Entrate in un giudizio, quale quello in esame, avente ad oggetto il pagamento dell’imposta di registro prenotata a debito relativa ad atti giudiziari»; 1.2.con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 212 e 227 ter d.p.r. 115/2002) e lamentano che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia «erroneamente ritenuto ancora in vigore l’art. 212 d.p.r. 115/2002, per l’effetto annullando l’atto impugnato non preceduto dalla notifica dell’invito al pagamento previsto da quest’ultima norma, ma non anche dall’art. 227 ter d.p.r. 115/2002»; 2.1.va preliminarmente esaminata l’eccezione, formulata dalla società controricorrente,di «inammissibilità del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in quanto non è stata parte del giudizio di merito ed in quanto manifestamente priva di attribuzione sul rapporto controverso»;

2.2. l’accoglimento di tale eccezione assume, invero, profilo assorbente rispetto all’ulteriore eccezione, formulata dalla controricorrente, di «inammissibilità del ricorso per cassazione … per essere M inistero della Giustizia e Agenzia delle Entrate in conflitto di interessitra loro»;

2.3. in diritto, si osserva dunque che l'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 statuisce che «al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili», e nessuna deroga è rinvenibile nel D.L. citato, art. 11, comma 2, vigente ratione temporis, secondo cui «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 12, comma 8, secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio;2.4. come precisato da questa Corte (cfr. Cass.n.441 del 14/01/2015 in motiv.), se da una parte il process o tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10e 11) attribuisce la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato e tale capacità è ora assunta dagli uffici periferici delle Agenzie fiscali, sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo,secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria disciplinata dagliartt. 2203 e 2204 cod. civ., ed anche gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate devono essere quindi considerati, essendo l'ente il destinatario dell'atto, come organi dello stesso,i quali, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio (art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2 eartt. 144 e 145 cod. proc. civ.) , va tuttavia, al contempo evidenziato, con riguardo alla difesa nella fase di legittimità da parte dell'Agenzia stessa, che, sebbene debbano comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, tuttavia gli uffici periferici emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, mentre quello centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità;

2.5. ne consegue che il ricorso della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate è inammissibile in quanto insanabilmente nullo per essere stato proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione;

3.1. a seguire, il primo motivo di ricorso è infondato;

3.2. in relazione alla competenza al recupero dell’imposta di registronelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cuialle lettere a), b) e c), il [OSCURATO:PERSONA] delle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002) ha, invero, precisato che resta ferma lacompetenza degli uffici giudiziari, ed in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito, competente al recupero dell’importo in registrazione èdunque l’ufficio giudiziario ;

3.3. come correttamente affermato nella sentenza impugnata, anche richiamando i principi già illustrati da questa Corte (cfr. Cass. n. 5966/2015 in motiv.), il Testo unico in tema di spese di giustizia, di cui al D.P.R. n.115 del 2002, con l'art. 208, comma 1 («se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo») ha inteso riconoscere una competenza generale degli uffici giudiziari in materia di riscossione e tale previsione semplificatrice si raccorda, da un lato, alla formulazione dell'art. 3, comma 1, lett. g), secondo cui per «ufficio» s'intende «l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione, in ogni caso, dell'ufficio finanziario», e, dall'altro, con le disposizioni dell'art. 73 del citato decreto relative alla procedura per la registrazione degli atti giudiziari;

3.4. detta norma, al primo comma, una volta che il funzionario addetto all'ufficio giudiziario abbia trasmesso, per quanto qui rileva, la sentenza soggetta ad imposta di registro ai fini della registrazione-D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. c)-,affida all'ufficio finanziario soltanto il compito di comunicare all'amministrazione giudiziaria gli estremi di protocollo e di registrazione dell'atto, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, ove si tratti, come nel caso di specie, d'imposta prenotata a debito, ovvero dal pagamento negli altri casi;

3.5. se gli uffici giudiziari sono competenti a recuperare la relativa imposta «prenotata a debito», non può neppure ragionevolmente sostenersi la tesi del Ministero ricorrente secondo cui la fase di liquidazione dell'imposta sarebbe rimasta di competenza dell'Amministrazione finanziaria, atteso che agli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) spetta unicamente di attenersi ai loro compiti istituzionali relativi all’esecuzione della formalità di registrazione;

4.1. è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui il Ministero ricorrente lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato la sussistenza dell’obbligo di «p reventiva trasmissione al contribuente dell’invito al pagamento»;4.2. in origine l'invio di un invito che precedesse la cartella di pagamento era previsto dall'art. 212 D.P.R. n.115 del 2002 («Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

Il tutto notificato entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, e concedendo il termine di un mese per il pagamento»);

4.3. tale disposizione è stata tuttavia abrogata, unitamente agliartt. 211e 213 , dall'art. 1, comma 372 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere «dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367», ed analogo avviso fu poi nuovamente previsto dall’art. 227-ter d.p.r. n. 115 del 2002, a s eguito dell’art. 52 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,che prevedeva uninvito/intimazione da parte non della Cancelleria, ma dell'Agente della riscossione, peraltro contestuale alla cartella («Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata»);

4.3. la normativa fu poi ulteriormente modificata in quanto l’art. 1, comma 372 della L. 24 dicembre 2007 (con cui siabrogava l’art. 212 del D.P.R. n.115/2002) fu a sua volta abrogato dall' art. 68 della L. n. 69 del 2009, che , tuttavia, con l' art. 67 co. 3 ebbe altresì a modifica re l' art. 227-terD.P.R. n. 115 del 2002 (Riscossione mediante ruolo) , escludendo l'avviso ivi previsto e prevedendo che si procedesse alla riscossione immediatamente tramite ruolo («Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società [OSCURATO:PERSONA] procede all'iscrizione a ruolo.

L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Si applica l'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602»);

4.4. l'abrogazione, a seguitodella L. n. 69 del 2009, dell'art. 1, comma 372 della L. 24 dicembre 2007 non può, tuttavia,ritenersi aver determinato la reviviscenza dell'art. 212D.P.R. n. 115 del 2002 , avendo, questa Corte, già chiarito, sulla base di principi applicabili anche al presente caso, che in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 - t er ( cfr. Cass. n. 21178del 13/09/2017; conf.

Cass. n. 12459 del 2021), essendo stato, in particolare, evidenziato che l'art. 212D.P.R. n. 115 del 2002, pur non definitivamente abrogato, risulta attualmente incompatibile con l' art. 227-ter;

4.5. ne consegue che a seguito dellariforma posta in esseredalla legge n. 69 del 2009 è stata eliminata la fase della redazione dell’invito al pagamento a cura dell’ufficio giudiziario, prevista dall’art. 212 D.P.R. n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l’ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all’iscrizione al ruolo;5.1.da ultimo, la controricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale «per violazione dell’art. 3 Costituzione, dell’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevederebbe ... l’obbligatorietà dell’invito al pagamento prima della notificazione della cartella di pagamento per il recupero delle spese di giustizia solo se relative al processo amministrativo, contabile e tributario incontrapposizione alla non obbligatorietà per il processo civile», ritenendo «tale discriminazion e irragionevole ed arbitrarietà, non sussistendo alcunaspiegazione logica per giustificare una differenza di trattamento tra tali tipologie di processo a fronte di una disciplina tendenzialmente unitaria per il recuperodelle spese di giustizia»;

5.2. la questione si palesa manifestamente infondata; 5.3.la suddetta disposizione non si pone , invero, in contrasto con il parametrocostituzionale di cui al l’art. 3 Cost. , sotto l’aspetto della parità di trattamento rispetto ad altrisistemi processuali, e della ragionevolezza, perché non sussiste alcun principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996,nonché l’ordinanza n. 325 del 2001);

5.4. invero, i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi «sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (...), anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento ...» (cfr.

Corte Costituzionale sentenza n. 82 del 1996);

6. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo, e la cassazione della sentenza impugnata;

7. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;8. la parziale reciproca soccombenza tra le parti e la natura meramente processuale della pronuncia relativa all’Agenzia delle entrate-Direzione regionale di Palermorende opportuno compensare integralmente le spese di lite della fase di merito e di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate –Direzione regionale di Palermo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa tra le parti le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 776-2023proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lirappresenta e difende ope legis -ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 9494/22 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della SICILIA, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Ministero della giustizia e la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo dell’Agenzia delle entratepropongono ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello del Ministero e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza n. 1664/2022 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di somme pretese dall’Amministrazione della giustizia a titolo di imposta di registro prenotata a debito in relazione ad ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermoin data 29 giugno 2016 , a seguito di giudizio sommario ai sensi degli artt. 702 - bis e 702 - ter cod. proc. civ. , R.G. n. 10733/2014; la società contribuente resiste con controricorso, l e Concessionarie sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazionedi norme di diritto (artt. 37 d.p.r. 131/1986 e 78 d.p.r. 115/2002) e lamentanoche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia « erroneamente ritenuto sprovvista di legittimazione passiva l’Agenzia delle Entrate in un giudizio, quale quello in esame, avente ad oggetto il pagamento dell’imposta di registro prenotata a debito relativa ad atti giudiziari»; 1.2.con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 212 e 227 ter d.p.r. 115/2002) e lamentano che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia «erroneamente ritenuto ancora in vigore l’art. 212 d.p.r. 115/2002, per l’effetto annullando l’atto impugnato non preceduto dalla notifica dell’invito al pagamento previsto da quest’ultima norma, ma non anche dall’art. 227 ter d.p.r. 115/2002»; 2.1.va preliminarmente esaminata l’eccezione, formulata dalla società controricorrente,di «inammissibilità del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo in quanto non è stata parte del giudizio di merito ed in quanto manifestamente priva di attribuzione sul rapporto controverso»; 2.2. l’accoglimento di tale eccezione assume, invero, profilo assorbente rispetto all’ulteriore eccezione, formulata dalla controricorrente, di «inammissibilità del ricorso per cassazione … per essere M inistero della Giustizia e Agenzia delle Entrate in conflitto di interessitra loro»; 2.3. in diritto, si osserva dunque che l'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 statuisce che «al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili», e nessuna deroga è rinvenibile nel D.L. citato, art. 11, comma 2, vigente ratione temporis, secondo cui «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 12, comma 8, secondo cui le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio;2.4. come precisato da questa Corte (cfr. Cass.n.441 del 14/01/2015 in motiv.), se da una parte il process o tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10e 11) attribuisce la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l'atto impugnato e tale capacità è ora assunta dagli uffici periferici delle Agenzie fiscali, sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo,secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria disciplinata dagliartt. 2203 e 2204 cod. civ., ed anche gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate devono essere quindi considerati, essendo l'ente il destinatario dell'atto, come organi dello stesso,i quali, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio (art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2 eartt. 144 e 145 cod. proc. civ.) , va tuttavia, al contempo evidenziato, con riguardo alla difesa nella fase di legittimità da parte dell'Agenzia stessa, che, sebbene debbano comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, tuttavia gli uffici periferici emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, mentre quello centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità; 2.5. ne consegue che il ricorso della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate è inammissibile in quanto insanabilmente nullo per essere stato proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione; 3.1. a seguire, il primo motivo di ricorso è infondato; 3.2. in relazione alla competenza al recupero dell’imposta di registronelle ipotesi di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e precisamente quelle di cuialle lettere a), b) e c), il [OSCURATO:PERSONA] delle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002) ha, invero, precisato che resta ferma lacompetenza degli uffici giudiziari, ed in tutti i casi in cui la registrazione avviene a debito, competente al recupero dell’importo in registrazione èdunque l’ufficio giudiziario ; 3.3. come correttamente affermato nella sentenza impugnata, anche richiamando i principi già illustrati da questa Corte (cfr. Cass. n. 5966/2015 in motiv.), il Testo unico in tema di spese di giustizia, di cui al D.P.R. n.115 del 2002, con l'art. 208, comma 1 («se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo») ha inteso riconoscere una competenza generale degli uffici giudiziari in materia di riscossione e tale previsione semplificatrice si raccorda, da un lato, alla formulazione dell'art. 3, comma 1, lett. g), secondo cui per «ufficio» s'intende «l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione, in ogni caso, dell'ufficio finanziario», e, dall'altro, con le disposizioni dell'art. 73 del citato decreto relative alla procedura per la registrazione degli atti giudiziari; 3.4. detta norma, al primo comma, una volta che il funzionario addetto all'ufficio giudiziario abbia trasmesso, per quanto qui rileva, la sentenza soggetta ad imposta di registro ai fini della registrazione-D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. c)-,affida all'ufficio finanziario soltanto il compito di comunicare all'amministrazione giudiziaria gli estremi di protocollo e di registrazione dell'atto, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, ove si tratti, come nel caso di specie, d'imposta prenotata a debito, ovvero dal pagamento negli altri casi; 3.5. se gli uffici giudiziari sono competenti a recuperare la relativa imposta «prenotata a debito», non può neppure ragionevolmente sostenersi la tesi del Ministero ricorrente secondo cui la fase di liquidazione dell'imposta sarebbe rimasta di competenza dell'Amministrazione finanziaria, atteso che agli uffici del registro (oggi Agenzia delle Entrate) spetta unicamente di attenersi ai loro compiti istituzionali relativi all’esecuzione della formalità di registrazione; 4.1. è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui il Ministero ricorrente lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato la sussistenza dell’obbligo di «p reventiva trasmissione al contribuente dell’invito al pagamento»;4.2. in origine l'invio di un invito che precedesse la cartella di pagamento era previsto dall'art. 212 D.P.R. n.115 del 2002 («Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. Il tutto notificato entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, e concedendo il termine di un mese per il pagamento»); 4.3. tale disposizione è stata tuttavia abrogata, unitamente agliartt. 211e 213 , dall'art. 1, comma 372 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere «dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367», ed analogo avviso fu poi nuovamente previsto dall’art. 227-ter d.p.r. n. 115 del 2002, a s eguito dell’art. 52 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,che prevedeva uninvito/intimazione da parte non della Cancelleria, ma dell'Agente della riscossione, peraltro contestuale alla cartella («Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata»); 4.3. la normativa fu poi ulteriormente modificata in quanto l’art. 1, comma 372 della L. 24 dicembre 2007 (con cui siabrogava l’art. 212 del D.P.R. n.115/2002) fu a sua volta abrogato dall' art. 68 della L. n. 69 del 2009, che , tuttavia, con l' art. 67 co. 3 ebbe altresì a modifica re l' art. 227-terD.P.R. n. 115 del 2002 (Riscossione mediante ruolo) , escludendo l'avviso ivi previsto e prevedendo che si procedesse alla riscossione immediatamente tramite ruolo («Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società [OSCURATO:PERSONA] procede all'iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602»); 4.4. l'abrogazione, a seguitodella L. n. 69 del 2009, dell'art. 1, comma 372 della L. 24 dicembre 2007 non può, tuttavia,ritenersi aver determinato la reviviscenza dell'art. 212D.P.R. n. 115 del 2002 , avendo, questa Corte, già chiarito, sulla base di principi applicabili anche al presente caso, che in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 227 ter del D.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 - t er ( cfr. Cass. n. 21178del 13/09/2017; conf. Cass. n. 12459 del 2021), essendo stato, in particolare, evidenziato che l'art. 212D.P.R. n. 115 del 2002, pur non definitivamente abrogato, risulta attualmente incompatibile con l' art. 227-ter; 4.5. ne consegue che a seguito dellariforma posta in esseredalla legge n. 69 del 2009 è stata eliminata la fase della redazione dell’invito al pagamento a cura dell’ufficio giudiziario, prevista dall’art. 212 D.P.R. n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l’ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all’iscrizione al ruolo;5.1.da ultimo, la controricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale «per violazione dell’art. 3 Costituzione, dell’art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui prevederebbe ... l’obbligatorietà dell’invito al pagamento prima della notificazione della cartella di pagamento per il recupero delle spese di giustizia solo se relative al processo amministrativo, contabile e tributario incontrapposizione alla non obbligatorietà per il processo civile», ritenendo «tale discriminazion e irragionevole ed arbitrarietà, non sussistendo alcunaspiegazione logica per giustificare una differenza di trattamento tra tali tipologie di processo a fronte di una disciplina tendenzialmente unitaria per il recuperodelle spese di giustizia»; 5.2. la questione si palesa manifestamente infondata; 5.3.la suddetta disposizione non si pone , invero, in contrasto con il parametrocostituzionale di cui al l’art. 3 Cost. , sotto l’aspetto della parità di trattamento rispetto ad altrisistemi processuali, e della ragionevolezza, perché non sussiste alcun principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996,nonché l’ordinanza n. 325 del 2001); 5.4. invero, i diversi ordinamenti processuali ben possono differenziarsi «sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (...), anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento ...» (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 82 del 1996); 6. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo, e la cassazione della sentenza impugnata; 7. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;8. la parziale reciproca soccombenza tra le parti e la natura meramente processuale della pronuncia relativa all’Agenzia delle entrate-Direzione regionale di Palermorende opportuno compensare integralmente le spese di lite della fase di merito e di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso del Ministero della giustizia, respinto il primo motivo; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate –Direzione regionale di Palermo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa tra le parti le
Sentenza Cassazione n. 33798/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris