CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5444/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3197/2017 depositata i l 10/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3197/2017, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda della [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti del Comune di Torre del Greco, al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 273.264,02, quale somma residua dovuta in relazione alle fatture nn. 99, 135, 171, 178, 211, 246, 257, 282 e 325 del 2001, emesse in relazione a prestazioni rese nell’ambito del contratto di appalto inter partes , stipulato nell’agosto 2001, avente ad oggetto il servizio di raccolta indifferenziata e trasporto presso discarica convenzionata di rifiuti solidi urbani ed assimilabili per la durata di sette mesi. Il Tribunale, in particolare, anche alla luce degli elementi emersi dalla sentenza n. 138/2008 del Tribunale di Napoli (prodotta dal Comune, il quale aveva eccepito l’inammissibilità della domanda per giudicato esterno, ritenuto inopponibile al Fallimento), con la quale era stata respinta una pregressa pretesa creditoria della EcoCampania in bonis, verso il Comune di Torre del Greco, azionata in via monitoria e poi opposta, per lo stesso importo e basata sulle stesse fatture del 2001, aveva rilevato che oggetto del presente giudizio non erano in discussione i compensi dovuti per le prestazioni «ordinarie», stabilite nel contratto e nel capitolato speciale d’appalto, ma, fatto questo «chiarito anche dal Comune e non contestato dalla Curatela», «prestazioni aggiuntive ed extracosti non provati», in quanto, anzitutto, non era stata dimostrata la ricorrenza delle condizioni previste dagli artt.7 e 14 del contratto nonché del capitolato speciale d’appalto e, poi, mancava, qualora i servizi ulteriori non fossero riconducibili al contratto d’appalto, il titolo valido legittimante il pagamento di quanto richiesto. I giudici di appello hanno sostenuto, in particolare, esaminati i motivi di gravame della Curatela del Fallimento, che, in ordine alla questione circa la riferibilità dei crediti azionati nel presente giudizioalle prestazioni «ordinarie» previste dall’art.5, punti a, b, c del contratto ed all’art.2, punti a, b, c del capitolato speciale ovvero alle prestazioni «aggiuntive e straordinarie», indicate agli artt.7 del contratto e 6 del capitolato generale d’appalto, come ritenuto dal tribunale, – tenuto conto del fatto che la società in bonis aveva, nel maggio 2006, prima della declaratoria di Fallimento, già azionato una pretesa creditoria, per incrementi di spese nell’erogazione dei servizi o «maggiori oneri derivanti da attività straordinarie» (a causa di indicazioni dell’Ente di luoghi diversi per lo smaltimento, modalità di conferimento e quantitativi), in conseguenza dell’emergenza rifiuti verificatasi tra il 2005 ed il 2006, di originari € 414.093,66, poi ridotti ad € 273.254,02, detratte le somme già versate dal Comune, pretesa questa respinta dal Tribunale con sentenza del 2008, nei riguardi del Comune di Torre del Greco, sulla base delle stesse fatture, essendo stato allegato dalla società «un prospetto con l’indicazione degli importi delle singole fatture e dei pagamenti ricevuti», – non poteva condividersi pienamente quanto esposto dalla Curatela del Fallimento appellante nel secondo motivo di gravame (in relazione al fatto che l’importo di € 273.265,02, richiesto, a saldo delle stesse fatture, sia dalla società in bonis, nel 2006, sia nel presente giudizio, promosso dal [OSCURATO:SOCIETA], riguardasse non prestazioni «aggiuntive e straordinarie», come ritenuto in primo grado, ma esclusivamente prestazioni di natura meramente «ordinaria», indicate in contratto, sulla base dei compensi previsti dall’art.2 del capitolato speciale, «rispettivamente, raccolta di rifiuti solidi urbani, trasporto ad impianti autorizzati…trasporto presso un sito individuato nell’ambito del territorio comunale») e comunque non poteva accogliersi l’appello, pur dovendo la motivazione della decisione impugnata essere «integrata». Invero, l’appello non poteva in ogni caso essere accolto in quanto: a) l’appellante non aveva più richiamato nell’atto di appello la fattura n. 257 /2001, certamente relativa a prestazione di «pesatura automezzi», non rientrante tra quelle ordinarie di cui all’art.2 del capitolato speciale; b) le fatture nn. 99, 135 e 171 del 2001, relative a prestazioni compiute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2001, erano prive di specificazione delle prestazioni svolte e dei costi giornalieri e poi ad esse era seguita una fattura integrativa, n. 178, per «integrazione servizio di raccolta e trasporto R.S.U. in discarica per il mese di maggio 2001», e, evidentemente a seguito di contestazioni del Comune sulla natura delle prestazioni, due note di credito, in relazione alle fatture nn. 99 e 135, relative ai mesi di aprile e maggio 2001, il che rendeva impossibile compr endere, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2001, «se esse fossero relative a prestazioni ordinarie o straordinarie», con conseguente mancata prova della spettanza dei compensi ivi indicati, in base alle condizioni contrattuali; c) anche in relazione alle fatture nn. 211, 246, 282 e 325, emesse chiaramente per le «ordinarie prestazioni» rese nei mesi da giugno a settembre 2001 e per le quali vi era corrispondenza degli importi fatturati alle ordinarie prestazioni previste in contratto, la domanda non poteva comunque essere accolta, considerato che, in base alle stesse affermazioni della curatela, i relativi crediti sarebbero stati estinti, poiché, dallo stesso schema contenuto nell’atto di appello (e da quello allegato all’integrazione documentale in sede di ricorso per decreto ingiuntivo del 2006) emergevano pagamenti parziali riferiti alle suddette specifiche fatture (di € 54.517,58, quanto alla fattura n. 211, di € 7.791,88, quanto alla fattura n. 246, di € 41.097,44, quanto alla fattura n. 282, di € 54.517,66, quanto alla fattura n. 325) e, in data 14/6/2001, era intervenuto un pagamento di € 430.708,87, non imputato specificamente a singole fatture, ma ampiamente sufficiente ad estinguere i crediti residui relativi alle suddette fatture. Avverso la suddetta pronuncia il [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 7/2/2018, affidato a sette motivi, nei confronti del Comune di Torre del Greco (che resiste con controricorso, notificato il 19-23/3/2018). Il Comune controricorrente ha depositato memoria (con costituzione di nuovo difensore). Ragioni della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1218, 1193 e ss ., 1362 e ss., 2697 c.c., in relazione alla ritenuta efficacia estintiva del pagamento operato dal Comune in data 14/6/2001 (antecedente alla stessa emissione delle fatture), quanto alle fatture nn. 211, 246, 282, 325, relative a prestazioni ordinarie effettuate nei mesi da giugno a settembre 2001 (solo parzialmente pagate, con un residuo credito di € 157.924,46), in difetto di specifica imputazione da parte del Comune debitore e stante l’inesistenza di crediti della società a quel momento, mentre, in base al criterio letterale, il pagamento del 14/6/2001 era da imputare esclusivamente alle fatture ad esso antecedenti nn. 99, 135 e 171, emesse da marzo a maggio 2001 (per le quali residuava un credito di € 139.011,08, ottenuto detraendo dall’importo totale delle suddette fatture, € 564.400,05, l’importo pagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di € 430.78, 87 e quello versato il 22/7/2002, di € 59.932,92), non potendo ipotizzarsi, in base anche alle condizioni di pagamento fissare nel Capitolato speciale (stante la determinazione del costo del servizio su base giornaliera e in base alla tipologia della prestazione), un pagamento prima della scadenza pattuita ; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1218, 1181, 1193 c.c., nonché delle norme in materia di contabilità degli enti pubblici R.D. n. 827/1924, n. 2440/1924 e SMI, avendo la Corte d’appello, nell’imputare il pagamento del 14/6/2001 alle fatture nn. 211, 246, 282 e 325, emesse in data successiva, ragionato come se il pagamento eseguito costituisse adempimento parziale di un credito unitario, ex art.1181 c.c., mentre l’applicazione di tale norma non è consentita allorché si tratti di debiti distinti, come nella fattispecie, correlati a contratto ad esecuzione continuata ed a fatture autonome e che hanno causa in prestazioni, che differiscono per tempi, entità ed ammontare, dovendosi applicare l’art.1193 e l’art.1195 c.c. ai fini dell’imputazione; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1324 , 2733, 1193, 1195 e 1199 cc. e dell’art.115 c.p.c., in relazione al fatto che, nel riepilogo fatture depositato dalla EcoCampania in bonis a integrazione degli atti depositati in sede di richiesta di decreto ingiuntivo, nel 2006, avente valore di «quietanza parziale» (pur se privo di sottoscrizione, in quanto comunque prodotto nel precedente giudizio), la società in bonis creditrice aveva chiaramente riconosciuto di avere ricevuto la somma di € 430.708, 87 per il pagamento parziale delle fatture emesse da marzo a maggio 2001 (nn. 99, 135, 171 e 178), imputazione questa non contestata da parte del Comune, con un residuo avere di € 139.011,08; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt.1193, 2697 c.c., 111, 112 e 115 c.p.c., sempre in relazione all’imputazione d’ufficio, operata dalla Corte d’appello (in contrasto con la volontà comune delle parti), del pagamento di € 430.708,87 del 14/6/2001, non ai debiti scaduti ovvero a fatture già emesse e prestazioni già eseguite, ma in conto crediti futuri, in violazione dei criteri legali dettati dal secondo comma dell’art.1193 c.c., nonché con inversione dell’onere della prova (spettando al debitore dimostrare che il pagamento andava imputato a crediti sorti successivamente, fatto questo né eccepito né allegato dal Comune) e in difetto di contestazione da parte del debitore dell’imputazione di pagamento fatta dalla creditrice; e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1218, 1193, 1362, 1363, 2696 e 2702 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello disconosciuto la debenza degli importi (nei limiti della minore somma residua di «€ 139.011,08») di cui alle fatture nn. 99, 135 e 171/2001, per non essere chiaro il riferimento alle prestazioni «ordinarie», malgrado su tale importo residuo (detratte le note di credito emesse a seguito di contestazione del Comune), anche sulla base dello «schema» presente nell’atto di appello e del «riepilogo fatture», non fosse neppure insorta contestazione da parte del Comune; f) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli arrt.101, 183 e 350 c.c., nonché la nullità della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e di porre a base della decisione una questione rilevata d’ufficio, in relazione alla motivazione «a sorpresa» o alla «terza via» espressa dalla Corte territoriale in ordine alla imputazione del pagamento eseguito dal debitore a fatture diverse; g) con il settimo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1218, 1193 e ss., 1362 e ss, 2697 c.c. , sia l’omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., sempre in punto di imputabilità del pagamento del 14/6/2011 a crediti posteriori, per avere la Corte d’appello affermato esclusivamente che l’importo sarebbe stato di entità «sufficiente» al pagamento del residuo che ancora non si era realizzato, con conseguente apparente motivazione. 2. Nel complesso, il ricorso per cassazione è incentrato su plurime censure, da vizi di violazione di legge a vizi motivazionali, per carenza o apparente motivazione e per omesso esame di fatto decisivo, in relazione al rigetto della intera pretesa creditoria avanzata, sulla base delle fatture nn. 99, 135, 171, 178, 211, 246 (257, fattura questa il cui mancato riconoscimento del relativo compenso non ha formato oggetto di doglianza in appello), 282 e 325 del 2001, nel presente giudizio, dal Fallimento con domanda del 2012 (di tenore analogo ad altra pretesa azionata, nel 2006, dalla società in bonis, respinta dal Tribunale con statuizione del 2008, giudicato ritenuta inopponibile al Fallimento, dichiarato anteriormente), sia (quinto motivo) in relazione alle fatture nn. 99, 135 e 171/2001, relative a prestazioni compiute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2001, la cui domanda di pagamento è stata respinta per difetto di prova sulla natura delle prestazioni e sulla spettanza del compenso richiesto, perché prive di specificazione delle prestazioni svolte e dei costi giornalieri, sia (motivi primo, secondo, terzo, quarto, settimo) in relazione alle fatture nn. 211, 246, 282 e 325, emesse per «ordinarie prestazioni» rese nei mesi da giugno a settembre 2001, per le quali vi era corrispondenza degli importi fatturati alle ordinarie prestazioni previste in contratto, la cui domanda di pagamento non è stata del pari accolta, sempre per mancata prova del credito, in quanto, dallo stesso schema contenuto nell’atto di appello del [OSCURATO:SOCIETA] (e da quello allegato all’integrazione documentale in sede di ricorso per decreto ingiuntivo del 2006 dalla EcoCampania in bonis) emergevano pagamenti parziali riferiti alle suddette specifiche fatture e, in data 14/6/2001, era intervenuto un ulteriore pagamento di € 430.708,87, non imputato specificamente a singole fatture, ma ampiamente «sufficiente» ad estinguere i crediti residui relativi alle suddette fatture. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, oltre a lamentare una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (sesto motivo), per ricorso del giudice, nella motivazione della decisione impugnata, ad una sorte di «terza via», denuncia l’erroneità dell’imputazione d’ufficio, operata dalla Corte d’appello (in contrasto con la volontà comune delle parti), del pagamento di € 430.708,87, effettuato dal Comune il 14/6/2001 (cui doveva aggiungersi, peraltro, anche quello versato il 22/7/2002, di € 59.932,92, con un totale pagato dall’Ente debitore di € 490.641,79), non ai debiti scaduti ovvero a fatture già emesse e prestazioni già eseguite, ma in conto crediti futuri, in violazione, soprattutto, dei criteri legali dettati dal secondo comma dell’art.1193 c.c., nonché con inversione dell’onere della prova (spettando al debitore dimostrare che il pagamento andava imputato a crediti sorti successivamente, fatto questo né eccepito né allegato dal Comune) e in difetto di contestazione da parte del debitore dell’imputazione di pagamento fatta dalla creditrice (anche allorché era in bonis,con atto avente valore di quietanza prodotta in giudizio). 3. Orbene, in base ai principi generali, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un "prius" logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 2369/1994; Cass.1041/1998; Cass. 1571/2000; Cass. 205/2007; Cass. 20288/2011; Cass.19039/2019 ). In sostanza, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 cod. civ., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo delcredito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte, cosicché, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca vale a dire sia l'esistenza di più debiti del convenuto già scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art.1193 cod. civ.. Sempre questa Corte (Cass. 3941/2002; Cass. 14741/2006) ha chiarito che «in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193, comma primo, cod. civ., di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace». Quindi, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass.31837/2022). 4. Tanto precisato, anzitutto, non merita accoglimento la doglianza, di rilievo preliminare, sollevata con il sesto motivo, per violazione del contraddittorio. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 20935/2009; conf. Cass.8936/2013 , Cass. 2984/2016; Cass. 17473/2018) ha affermato che « Nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio». Ma, nella specie, la sentenza non risulta affetta da error in iudicando o in procedendo in quanto tutte le questioni fattuali e di diritto in relazione al credito ed alla relativa estinzione, per effetto del pagamento effettuato dal Comune, anche quello del 14/6/2001, erano state dibattute in giudizio nel contraddittorio delle parti, per quanto emerge dagli atti, inclusa la questione dell’imputazione, sulla base della volontà delle parti o dei criteri legali suppletivi, di quel pagamento di € 430.708,87, effettuato dal debitore nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto di servizi. Alcuna questione risulta dunque essere stata sollevata d’ufficio. Peraltro la decisione impugnata neppure risulta avere statuito dando rilievo alla questione dell’imputazione dei pagamenti del Comune, per quanto si dirà in seguito. 5. Il quinto motivo, relativo al credito portato dalle fatture nn. 99, 135 e 171/2001, relative a prestazioni compiute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2001, per le quali residuava un credito di € 139.011,08, ottenuto detraendo dall’importo totale delle suddette fatture, € 564.400,05, l’importo pagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], di € 430.78, 87 e quello versato il 22/7/2002, di € 59.932,92, come indicato in ricorso per cassazione, e la cui domanda di pagamento è stata respinta per difetto di prova sulla natura delle prestazioni e sulla spettanza del compenso richiesto, non essendo possibile comprendere se le prestazioni fossero ordinarie e straordinarie (distinzione questa necessaria ai fini della verifica delle condizioni contrattuali) e in che misura siano state compiute le prime o le seconde, è inammissibile. Invero, il ricorrente deduce essenzialmente che sul compenso residuo dovuto per tali fatture (detratte le note di credito emesse a seguito di contestazione del Comune), richiesto in pagamento, anche sulla base dello «schema» presente nell’atto di appello e del «riepilogo fatture», non fosse neppure insorta contestazione da parte del Comune. Ma risulta dalla stessa decisione impugnata che il Comune, costituendosi, aveva eccepito, oltre l’inammissibilità della domanda per giudicato di rigetto sulla stessa pretesa creditoria azionata dalla società in bonis , il difetto di prova sull’esistenza del credito azionato, contestando la debenza dell’intero e dunque non riconoscendo dovuto alcun importo. Quanto dedotto dal ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicché il riferimento alle norme risulta palesemente inconferente, giacché quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui la Corte di merito, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della corte territoriale. 6. I primi quattro motivi ed il settimo sono, parimenti, inammissibili. Invero, in ordine al credito portato dalle fatture nn. 211, 246, 282 e 325 (solo parzialmente pagate dal committente, con un residuo asserito credito di € 157.924,46, come indicatonel presente ricorso per cassazione), emesse per «ordinarie prestazioni» rese nei mesi da giugno a settembre 2001, per le quali, come accertato dalla Corte d’appello, vi era corrispondenza degli importi fatturati alle «ordinarie prestazioni» previste in contratto, la domanda di pagamento non è stata del pari accolta, sempre per mancata prova del credito, rilevandosi, nella decisione impugnata, che, dallo stesso «schema contenuto nell’atto di appello» del [OSCURATO:SOCIETA] (e da quello allegato all’integrazione documentale in sede di ricorso per decreto ingiuntivo del 2006, anche dalla EcoCampania in bonis) emergevano pagamenti parziali riferiti alle suddette specifiche fatture e, in data 14/6/2001, era intervenuto un ulteriore pagamento di € 430.708,87, non imputato specificamente dal debitore a singole fatture, ma ampiamente «sufficiente» ad estinguere i crediti residui relativi alle suddette fatture, al netto delle fatture relative alle prestazioni compiute nei mesi da aprile a maggio 2001, per le quali nulla era dovuto. Orbene il Fallimento deduce, invece, che, in difetto di indicazione specifica dell’imputazione a precise fatture, da parte del Comune debitore, in sede di pagamento del giugno 2001, il pagamento di € 430.708,87 era stato imputato dalla creditrice (anche da parte della società in bonis) alle fatture già emesse, per i mesi precedenti da marzo a giugno, e comunque, in base ai criteri suppletivi legali, avrebbe potuto essere imputato solo ai debiti già scaduti non a crediti futuri, trattandosi peraltro di contatto ad esecuzione continuata (della durata di sette mesi), con pagamenti scadenzati, e non di un’unica obbligazione . Ma la decisione impugnata non risulta affetta dal vizio, dedotto, di motivazione apparente, del tutto incongrua ed illogica, in quanto la Corte territoriale, una volta ritenuto non provato il credito vantato per le fatture emesse nei primi tre mesi del rapporto, con conseguente mancata dimostrazione da parte del creditore dell’esistenza di altri crediti cui il pagamento di € 430.708,87 potesse inerire, statuizione questa non efficacemente censurata (vedasi par.5), ha ritenuto il pagamento suddetto, di € 430.708,87, e quello successivo del luglio 2022, di € 59.932,92, a prescindere dall’applicazione dei criteri legali di imputazione, comunque ampiamente satisfattivo rispetto agli unici crediti residui, rimasti da esaminare, portati dalle fatture emesse da giugno a settembre 2001, di importo complessivo ampiamente inferiore al pagato. I motivi involgono una inammissibile richiesta di rivisitazione del giudizio di merito, in difetto di violazioni di legge compiute dalla Corte d’appello. 7. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese