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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 19029/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14627/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - Controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 7.11.2017; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4.5.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 14627/2018 Numero sezionale 973/2022 Rilevato che con sentenza 4612/2017 la Corte d’Appello di MNumero di raccolta generale 19029/2022Data pubblicazione 13/06/2022ilano, in riforma della decisione di primo grado, ha disatteso la domanda di pagamento avanzata in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il Ministero della Giustizia per canoni di locazione di apparecchiature di intercettazione telefonica e radiolocalizzazione utilizzate in vari Uffici di Procura nell’ambito di procedimenti penali; rilevato che contro tale pronunzia la Curatela della società (dichiarata fallita nelle more del giudizio di appello) ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi illustrati da memoria, a cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente accettato dall’Avvocatura Generale dello Stato sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art.391 cpc); P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Roma il 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14627/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - Controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 7.11.2017; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4.5.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 14627/2018 Numero sezionale 973/2022 Rilevato che con sentenza 4612/2017 la Corte d’Appello di MNumero di raccolta generale 19029/2022Data pubblicazione 13/06/2022ilano, in riforma della decisione di primo grado, ha disatteso la domanda di pagamento avanzata in via monitoria dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro il Ministero della Giustizia per canoni di locazione di apparecchiature di intercettazione telefonica e radiolocalizzazione utilizzate in vari Uffici di Procura nell’ambito di procedimenti penali; rilevato che contro tale pronunzia la Curatela della società (dichiarata fallita nelle more del giudizio di appello) ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi illustrati da memoria, a cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente accettato dall’Avvocatura Generale dello Stato sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art.391 cpc); P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Roma il 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e
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