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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 34105/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22441-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 81/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.22441/2021 Cron.

Rep.

Ud20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 49/2019, il Tribunale di Potenza respingeva l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso il decreto n. 285/2017 del 15.09.2017, con il quale le si ingiungeva il pagamento di euro 47.759,00, oltre accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, dedotto di svolgere stabilmente l’attività di promotore finanziario abilitato e di aver operato, nel corso degli anni precedenti, per conto e su incarico di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forma di monomandatario, giusta “Contratto di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA]” a tempo indeterminato, stipulato inter partes ; di aver manifestato, in data 06.05.2016, il proprio recesso con preavviso dal rapporto; di aver ricevuto, in data 28.06.2016, comunicazione formale della Banca preponente con cui la stessa poneva fine al rapporto con effetto immediato, obbligandosi, quindi, al pagamento dell’indennità sostitutiva per il residuo periodo di preavviso. [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione contestavail quantum dell’indennità sostitutiva richiesta sia in relazione alla durata- atteso che , essendo il Marchese un agente plurimandatario , il preavviso contrattualmente spettante era di mesi 3 e non 5 come richiesto - sia in relazione alla base di calcolo , deducendo di aver corrisposto al Marchese a titolo di provvigioni, nell’anno di riferimento (2015), una somma totale (€147.900,78) inferiore rispetto a quella (€ 171.932,30) indicata dal ricorrente.

S piegava, inoltre , domanda riconvenzionale deducendo l’esistenza di un suo credito di € 18.052,00, per il trattamento economico aggiuntivo percepito dall’esponente sino al maggio 2016, che, in base alle previsioni contrattuali, andava restituito, formulando eccezione di compensazione.

Il Tribunale respingeva l’opposizione ritenendo non condivisibile l’assunto dell’opponente secondo cui andava riconosciuta la (minore) indennità sostitutiva prevista per l’agente plurimandatario, siccome le risultanze processuali comprovavano che il deducente: “operasse, in concreto, in forma di agente monomandatario”.

Sicché risultava legittimo l’importo rivendicato ed ingiunto nella fase monitoria, determinato sulla scorta della [OSCURATO:PERSONA] 2016 agli atti.

2. Con sentenza n. 25/2021 del 3.3.2021 la Corte d’appello di Potenza accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già Finanza e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di € 19.103,60 oltre interessi legali sulla predetta somma, via via rivalutata, dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; accertava, altresì, in € 18.052,00 lordi ilcontrocredito dell’appellante nei confronti dell’appellato, a titolo di trattamenti economici aggiuntivi percepiti da quest’ultimo, e dichiarava la compensazione tra i due crediti sino a reciproca concorrenza.

3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il Marchese affidato a tre motivi.

4. Replica con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. omesso esame diun fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio – nel capo di pronuncia relativo alla “qualificazione giuridica del mandato conferito al promotore finanziario, nel contratto individuale […] depositato agli atti del giudizio da entrambe le parti”perché, nel compiere la propria indagine sulla natura (monomandataria, ovvero, plurimandataria) dell’incarico conferito al deducente con il contratto sottoscritto inter partes, la Corte territoriale tralascia completamente di esaminare e considerare l’estensione del relativo oggetto, così come determinata dall’art. 1, mediante rinvio al relativo “Allegato A” ed in particolare il fatto che il suddetto allegato, nell’elenco dettagliato dei prodotti oggetto dell’incarico di promozione conferito al deducente, contemplava un catalogo omnia di prodotti assicurativi, peraltro, sempre modificabile e integrabile a discrezione della Banca.

Evidenzia la valenza decisiva di tale circostanza considerando che per il promotore finanziario vige l’obbligo di legge, sancito all’art. 31, comma 2, D.lgs. n. 58/1998, di: “svolgere l’attività esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato” e che, conseguentemente, quale oggetto di un ipotetico mandato di promozione che il deducente avrebbe potuto legittimamente assumere da terzi, sarebbero residuati i soli prodotti di natura assicurativa “promovibili”, purché, naturalmente, non ricompresi nell’incarico ricevuto dall’odierna intimata e, quindi, nello stringente vincolo di esclusiva.

2. Con il secondo motivo ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. lamenta la violazione dell’art. 10, A.E.C. per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio, del 16.02.2009 – nel capo di pronuncia relativo alla “rilevanza, ai fini del calcolo della durata del preavviso e dell’indennità sostitutiva, dell’avere operato il promotore, concretamente ed in via di fatto, come agente monomandatario”.

Lamenta che la Corte territoriale, nel delibare la questione della “rilevanza, ai fini del calcolo della durata del preavviso e dell’indennità sostitutiva, dell’avere operato il promotore, concretamente ed in via di fatto, come agente monomandatario”, non poteva prescindere dall’indagine circa la ratio dell’art. 10 dell’A.E.C. – il quale riconosce all’agente “operante in forma di monomandatario” un preavviso più esteso, ed una conseguente maggiore indennità nel caso (quale quello di specie) di interruzione con effetto immediato del rapporto da parte della preponente - costituita da ll’esigenza di consentire al monomandatario di disporre di un tempo più ampio per la più difficile “riorganizzazione” della propria attività e di un più adeguato ristoro a fronte della repentina perdita della propria unica fonte di reddito.

Sicché alla locuzione: “operante in forma di monomandatario”, andava attribuito il significato di: “esercizio effettivo dell’attività per un solo preponente”, a prescindere dal contenuto del contratto.

Deduceva che la tesi del Giudice a quo, secondo cui tale specifica norma regolatrice del “preavviso” e della relativa indennità sostitutiva, andrebbe interpretata non in base al suo chiaro disposto e alla sua palese ratio, bensì, “alla luce dell’art. 2”, disciplinante, invece: “zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto”, era inaccettabile.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360, comma1, nn. 4 e 3, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1241 e 1242 cod. civ. in relazione al capo di pronuncia sull’eccezione di compensazione formulata dalla Banca.

Lamenta che, pur avendo la Banca chiesto accertarsi il credito “finale” del deducente (all’esito dell’invocata compensazione) in misura di euro 12.730,03, la Corte adita avrebbe determinato, motu proprio, il credito residuo nella minor somma di € 1.051,60.

Evidenzia che la Banca, dopo aver contestato la misura dell’indennità sostitutiva oggetto dell’ingiunzione di pagamento, rappresentava l’esistenza di altre due partite di reciproco credito/debito inter partes ossia: un credito della Banca di euro 18.052,00, per il trattamento economico aggiuntivo percepito dal Marchese sino al maggio 2016 (che, in base alle previsioni contrattuali, andava restituito), e al contempo, un credito del Marchese, di euro 14.573,73, per le provvigioni ordinarie di giugno 2016 non percepite, e dava contestualmente atto dell’intervenuta compensazione legale delle stesse, fino a rispettiva concorrenza, facendo valere in compensazione giudiziale la differenza residua a proprio favore, di € 3.478,27.

Pertanto, nel rassegnare le proprie conclusioni, come riportate, l a Banca chiedeva accertarsi un credito “finale” a favore del deducente di euro 12.730,03 ossia appunto la differenza tra € 16.208,30, per l’indennità sostitutiva del preavviso,come quantificata dalla stessa Banca e l’importo di € 3.478,27, opposto in compensazione.

La Corte territoriale, quindi, una volta determinata l’indennità sostitutiva spettante al deducente in € 19.103,60, avrebbe dovuto senz’altro accertare il controcredito della Banca nell’eccepita misura di € 3.478,27, e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento della differenza di € 15.625,33 oltre accessori di legge.

Deduceva, altresì, la violazione degli artt. 1241 e 1242 cod. civ. atteso che attraverso i riportati assunti, il Giudicante giunge a “rimuovere” l’effetto, sancito da tali norme di legge, della coesistenza delle citate ulteriori voci di reciproco credito/debito.

Non risponde al vero, infatti, l’assunto dalla Corte territoriale secondo cui, costituendosi in primo grado, il deducente avrebbe sostenuto che: “i crediti indicati dalla banca nell’atto di opposizione, in particolare il credito provvigioni ordinarie 2016, non erano stati da lui azionati e non potevano essere considerati”.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo , in quanto non sussiste un fatto storico il cui esame sia stato omesso ma,piuttosto, una valutazione giuridica esorbitante dal vizio devoluto, nei limiti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c..

Il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 31/03/2022,Rv. 664330-01).

L'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazione del contratto, non costituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass. n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016-02).

5. In secondo luogo, perché la sentenza di appello, motivando sulle ragioni di riforma della decisione di primo grado, ha comunque fornito ampia motivazione sull'interpretazione preferibile della clausola contrattuale controversa, così spiegando le ragioni per le quali ha, viceversa, disatteso la soluzione proposta dall'odierna ricorrente.

6. Il secondo motivo , avente a d oggetto la supposta irrilevanza della previsione del contratto individuale, per la ritenuta decisività, ai fini della particolare connotazione dell'agente come monomandatario, dell'esercizio effettivo dell'attività, è infondato.

6.1. Al riguardo questa Corte ha già chiarito che la tutela rafforzata in termini di durata del preavviso e di ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso spetta a ll’agente monomandatario, che deve operare per un’unica preponente a prescindere dal tipo di prodotti e dalla zona di riferimento, in relazione a questa situazione di dipendenza dalla persistenza del rapporto con l’unico preponente.

Detta tutela rafforzata non spetta, invece, ove, come nel caso di specie, all'agente sia contrattualmente consentito, pur nel rispetto del patto di esclusiva, assumere incarichi da altri mandanti, talché il non avvalersi di detta facoltà diviene riconducibile a scelta unilaterale dello stesso agente e non vale a trasformare il rapporto in quello proprio dell'agente monomandatario(Cass. n. 27355 del 2024 ) .

Il richiam o, svolto sia dal ricorrente che dalla sentenza di primo grado, alla sentenza di questa Corte n. 17080 del 03/08/2007 (e altre conformi) - secondo cui “In tema di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, il maggior massimale contributivo, previsto dall'art. 6 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 per l'agente "monomandatario", si fonda sull'esigenza di compensare la difficoltà di raggiungere contribuzioni più elevate, a causa dell'esercizio dell'attività svolta per un solo proponente; pertanto, il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata, a prescindere dall'assunzione formale di uno specifico obbligo da parte del proponente”- è del tutto improprio non trattandosi, nel caso che occupa, di obblighi a carico del preponente di versamento di contributi all’Enasarco “in caso di agente che sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente” (come previsto dall’art. 6 della l.12/1973).

6.2. Si rivela, invece, corretto il ragionamento della Corte d'appello che ha ritenuto chel'attività dell'agente non potesse essere assimilata a quella dell'agente monomandatario, essendo a tal fine irrilevante che "di fatto" l'attività si fosse esplicata sempre nell'interesse di un unico preponente ed occorrendo la qualità di monomandatario, in concreto mancante alla luce dell'interpretazione testuale della previsione contrattuale dalla quale emerge che al Marchese era contrattualmente consentito di assumere obblighi con altri mandanti, talché il non avvalersi di detta facoltà era riconducibile a scelta unilaterale dello stesso agente e non valeva a trasformare il rapporto in quello proprio dell'agente monomandatario (in senso conforme Cass. sez.

Lav. n. 3851 del 14/02/2017).

La Corte d’appello ha, infatti, interpretato il contratto individuale sottoscritto tra le parti nel senso che “le parti abbiano derogato in parte, alla previsione generale di cui all'art. 1743 c.c., prevedendo la facoltà del solo preponente di trattare affari, direttamente o per mezzo di altri promotori, nella medesima zona affidata al promotore finanziario, sul quale, invece, era stato posto l'obbligo di non svolgere attività, né direttamente né per interposta persona, in concorrenza con la banca, come previsto in via generale dall'art. 1743 c.c. a norma del quale la clausola di esclusiva è elemento naturale del contratto di agenzia, derogabile dalle parti.

Nel rapporto tra le parti, peraltro, la "zona" è individuabile sia in base al criterio territoriale (tutto il territorio della Repubblica) sia in base al tipo di prodotti rientranti nel mandato, elencati nell'allegato A) al contratto.

Dallalettura combinata del contratto individuale e del contratto collettivo, nelle parti sora riportate testualmente, si desume che l'agente monomandatario non è semplicemente colui che, nell'ambito della zona, non può trattare affari per ditte in concorrenza rispetto alla mandante, ma è colui che non può, in essa, trattare affari di più ditte non in concorrenza tra di loro”.Sulla base di tali rilievi ha, dunque, concluso nel senso che, in virtù delle pattuizioni contrattuali “il promotore aveva facoltà di operare per conto più preponenti, purchénon si trattasse di imprese in concorrenza con la banca; egli aveva contrattualmente assunto un obbligo di esclusiva, ma non un obbligo di operare in qualità di monomandatario” e che fosse, al contrario, irrilevante che l'agente, non contrattualmente obbligato, avesse di fatto operato come monomandatario , essendo necessario “che l'agente assuma verso il preponente "l'impegno" a non esercitare la sua attività per altri”.

6.3. Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi del tutto corretta l’affermazione della corte territoriale secondo la quale “accertata l'irrilevanza, ai fini della liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, della circostanza che l'unica fonte di reddito del promotore sia stato, nel 2015, il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. allo stesso spettava un periodo di preavviso pari a 3 mesi, e non a 5 mesi, come allegato dal ricorrente in fase monitoria”.

7. Sul terzo motivo, occorre preliminarmente osservare che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era (o, come nel caso di specie, non era) compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto,il vizio di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea.

In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. n. 20718/2018 , Rv. 650016 - 03 ; Cass. Sez.

L av. n. 21874/2015, Rv. 637389-01; Cass. Sez.Lav. n. 2630/2014 , Rv. 630372 - 01; Cass. n. 11639/2004; Cass. n. 3702/2006).

7.1. In ogni caso va osservato che, come anche ribadito recentemente (cfr. Cass. n. 23834 del 25/09/2019 , Rv. 655419 - 01) , anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale, non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata (cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014 (Rv. 630095 - 01) e Cass. Sez.

Un. n. 8077 del 2012).

7.2. E’ stata, dunque, coerentemente affermat a, con riferimento a lla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., la necessità che le domande ed eccezioni svolte siano riportate puntualmentenel ricorso per cassazione, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto delloro contenuto, atteso che l'autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d'appello,sia le corrispondenti difese.

7.3. Nel caso di specie, a fronte del rilievo, nella sentenza impugnata, secondo il quale il Marchese, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in primo grado, avrebbe dedotto che “i crediti indicati dalla banca nell'atto di opposizione, in particolare il credito per provvigioni ordinarie 2016, non erano stati da lui azionati e non potevano essere considerate”, e della conseguenza che da tale rilievo la Corte territoriale ha tratto in termini di delimitazione del thema decidendum (nel senso che esso non ricomprendesse “i crediti dei quali il promotore sarebbe titolare, diversi da quelli che quest'ultimo azionava in via monitoria”), il ricorrente non poteva censurare tale affermazione limitandosi a riportare stralci del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo svolto dalla Banca e delle deduzioni svolte dal Marchese nella comparsa di costituzione in primo grado – dalle quali, peraltro, emerge che questi non avesse fatto valere con ricorso monitorio il credito di € 14.573,73, per provvigioni ordinarie relative al mese di giugno 2016, in quanto tali partite avevano “costituito, a monte, oggetto di compensazione “da parte dell’esponente” (ndr., i.e., appunto, la compensazione legale attestata in giudizio anche dalla Banca opponente)”.

8. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

9. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dellacontroricorrente liquidate come da dispositivo.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22441-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/03/2021 R.G.N. 81/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.22441/2021 Cron. Rep. Ud20/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 49/2019, il Tribunale di Potenza respingeva l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso il decreto n. 285/2017 del 15.09.2017, con il quale le si ingiungeva il pagamento di euro 47.759,00, oltre accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, dedotto di svolgere stabilmente l’attività di promotore finanziario abilitato e di aver operato, nel corso degli anni precedenti, per conto e su incarico di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in forma di monomandatario, giusta “Contratto di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA]” a tempo indeterminato, stipulato inter partes ; di aver manifestato, in data 06.05.2016, il proprio recesso con preavviso dal rapporto; di aver ricevuto, in data 28.06.2016, comunicazione formale della Banca preponente con cui la stessa poneva fine al rapporto con effetto immediato, obbligandosi, quindi, al pagamento dell’indennità sostitutiva per il residuo periodo di preavviso. [OSCURATO:PERSONA] con l’opposizione contestavail quantum dell’indennità sostitutiva richiesta sia in relazione alla durata- atteso che , essendo il Marchese un agente plurimandatario , il preavviso contrattualmente spettante era di mesi 3 e non 5 come richiesto - sia in relazione alla base di calcolo , deducendo di aver corrisposto al Marchese a titolo di provvigioni, nell’anno di riferimento (2015), una somma totale (€147.900,78) inferiore rispetto a quella (€ 171.932,30) indicata dal ricorrente. S piegava, inoltre , domanda riconvenzionale deducendo l’esistenza di un suo credito di € 18.052,00, per il trattamento economico aggiuntivo percepito dall’esponente sino al maggio 2016, che, in base alle previsioni contrattuali, andava restituito, formulando eccezione di compensazione. Il Tribunale respingeva l’opposizione ritenendo non condivisibile l’assunto dell’opponente secondo cui andava riconosciuta la (minore) indennità sostitutiva prevista per l’agente plurimandatario, siccome le risultanze processuali comprovavano che il deducente: “operasse, in concreto, in forma di agente monomandatario”. Sicché risultava legittimo l’importo rivendicato ed ingiunto nella fase monitoria, determinato sulla scorta della [OSCURATO:PERSONA] 2016 agli atti. 2. Con sentenza n. 25/2021 del 3.3.2021 la Corte d’appello di Potenza accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già Finanza e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, condannando [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di € 19.103,60 oltre interessi legali sulla predetta somma, via via rivalutata, dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; accertava, altresì, in € 18.052,00 lordi ilcontrocredito dell’appellante nei confronti dell’appellato, a titolo di trattamenti economici aggiuntivi percepiti da quest’ultimo, e dichiarava la compensazione tra i due crediti sino a reciproca concorrenza. 3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il Marchese affidato a tre motivi. 4. Replica con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. omesso esame diun fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio – nel capo di pronuncia relativo alla “qualificazione giuridica del mandato conferito al promotore finanziario, nel contratto individuale […] depositato agli atti del giudizio da entrambe le parti”perché, nel compiere la propria indagine sulla natura (monomandataria, ovvero, plurimandataria) dell’incarico conferito al deducente con il contratto sottoscritto inter partes, la Corte territoriale tralascia completamente di esaminare e considerare l’estensione del relativo oggetto, così come determinata dall’art. 1, mediante rinvio al relativo “Allegato A” ed in particolare il fatto che il suddetto allegato, nell’elenco dettagliato dei prodotti oggetto dell’incarico di promozione conferito al deducente, contemplava un catalogo omnia di prodotti assicurativi, peraltro, sempre modificabile e integrabile a discrezione della Banca. Evidenzia la valenza decisiva di tale circostanza considerando che per il promotore finanziario vige l’obbligo di legge, sancito all’art. 31, comma 2, D.lgs. n. 58/1998, di: “svolgere l’attività esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto abilitato” e che, conseguentemente, quale oggetto di un ipotetico mandato di promozione che il deducente avrebbe potuto legittimamente assumere da terzi, sarebbero residuati i soli prodotti di natura assicurativa “promovibili”, purché, naturalmente, non ricompresi nell’incarico ricevuto dall’odierna intimata e, quindi, nello stringente vincolo di esclusiva. 2. Con il secondo motivo ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. lamenta la violazione dell’art. 10, A.E.C. per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio, del 16.02.2009 – nel capo di pronuncia relativo alla “rilevanza, ai fini del calcolo della durata del preavviso e dell’indennità sostitutiva, dell’avere operato il promotore, concretamente ed in via di fatto, come agente monomandatario”. Lamenta che la Corte territoriale, nel delibare la questione della “rilevanza, ai fini del calcolo della durata del preavviso e dell’indennità sostitutiva, dell’avere operato il promotore, concretamente ed in via di fatto, come agente monomandatario”, non poteva prescindere dall’indagine circa la ratio dell’art. 10 dell’A.E.C. – il quale riconosce all’agente “operante in forma di monomandatario” un preavviso più esteso, ed una conseguente maggiore indennità nel caso (quale quello di specie) di interruzione con effetto immediato del rapporto da parte della preponente - costituita da ll’esigenza di consentire al monomandatario di disporre di un tempo più ampio per la più difficile “riorganizzazione” della propria attività e di un più adeguato ristoro a fronte della repentina perdita della propria unica fonte di reddito. Sicché alla locuzione: “operante in forma di monomandatario”, andava attribuito il significato di: “esercizio effettivo dell’attività per un solo preponente”, a prescindere dal contenuto del contratto. Deduceva che la tesi del Giudice a quo, secondo cui tale specifica norma regolatrice del “preavviso” e della relativa indennità sostitutiva, andrebbe interpretata non in base al suo chiaro disposto e alla sua palese ratio, bensì, “alla luce dell’art. 2”, disciplinante, invece: “zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto”, era inaccettabile. 3. Con il terzo motivo, ex art. 360, comma1, nn. 4 e 3, c.p.c., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 1241 e 1242 cod. civ. in relazione al capo di pronuncia sull’eccezione di compensazione formulata dalla Banca. Lamenta che, pur avendo la Banca chiesto accertarsi il credito “finale” del deducente (all’esito dell’invocata compensazione) in misura di euro 12.730,03, la Corte adita avrebbe determinato, motu proprio, il credito residuo nella minor somma di € 1.051,60. Evidenzia che la Banca, dopo aver contestato la misura dell’indennità sostitutiva oggetto dell’ingiunzione di pagamento, rappresentava l’esistenza di altre due partite di reciproco credito/debito inter partes ossia: un credito della Banca di euro 18.052,00, per il trattamento economico aggiuntivo percepito dal Marchese sino al maggio 2016 (che, in base alle previsioni contrattuali, andava restituito), e al contempo, un credito del Marchese, di euro 14.573,73, per le provvigioni ordinarie di giugno 2016 non percepite, e dava contestualmente atto dell’intervenuta compensazione legale delle stesse, fino a rispettiva concorrenza, facendo valere in compensazione giudiziale la differenza residua a proprio favore, di € 3.478,27. Pertanto, nel rassegnare le proprie conclusioni, come riportate, l a Banca chiedeva accertarsi un credito “finale” a favore del deducente di euro 12.730,03 ossia appunto la differenza tra € 16.208,30, per l’indennità sostitutiva del preavviso,come quantificata dalla stessa Banca e l’importo di € 3.478,27, opposto in compensazione. La Corte territoriale, quindi, una volta determinata l’indennità sostitutiva spettante al deducente in € 19.103,60, avrebbe dovuto senz’altro accertare il controcredito della Banca nell’eccepita misura di € 3.478,27, e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento della differenza di € 15.625,33 oltre accessori di legge. Deduceva, altresì, la violazione degli artt. 1241 e 1242 cod. civ. atteso che attraverso i riportati assunti, il Giudicante giunge a “rimuovere” l’effetto, sancito da tali norme di legge, della coesistenza delle citate ulteriori voci di reciproco credito/debito. Non risponde al vero, infatti, l’assunto dalla Corte territoriale secondo cui, costituendosi in primo grado, il deducente avrebbe sostenuto che: “i crediti indicati dalla banca nell’atto di opposizione, in particolare il credito provvigioni ordinarie 2016, non erano stati da lui azionati e non potevano essere considerati”. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in primo luogo , in quanto non sussiste un fatto storico il cui esame sia stato omesso ma,piuttosto, una valutazione giuridica esorbitante dal vizio devoluto, nei limiti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.. Il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 31/03/2022,Rv. 664330-01). L'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazione del contratto, non costituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass. n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016-02). 5. In secondo luogo, perché la sentenza di appello, motivando sulle ragioni di riforma della decisione di primo grado, ha comunque fornito ampia motivazione sull'interpretazione preferibile della clausola contrattuale controversa, così spiegando le ragioni per le quali ha, viceversa, disatteso la soluzione proposta dall'odierna ricorrente. 6. Il secondo motivo , avente a d oggetto la supposta irrilevanza della previsione del contratto individuale, per la ritenuta decisività, ai fini della particolare connotazione dell'agente come monomandatario, dell'esercizio effettivo dell'attività, è infondato. 6.1. Al riguardo questa Corte ha già chiarito che la tutela rafforzata in termini di durata del preavviso e di ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso spetta a ll’agente monomandatario, che deve operare per un’unica preponente a prescindere dal tipo di prodotti e dalla zona di riferimento, in relazione a questa situazione di dipendenza dalla persistenza del rapporto con l’unico preponente. Detta tutela rafforzata non spetta, invece, ove, come nel caso di specie, all'agente sia contrattualmente consentito, pur nel rispetto del patto di esclusiva, assumere incarichi da altri mandanti, talché il non avvalersi di detta facoltà diviene riconducibile a scelta unilaterale dello stesso agente e non vale a trasformare il rapporto in quello proprio dell'agente monomandatario(Cass. n. 27355 del 2024 ) . Il richiam o, svolto sia dal ricorrente che dalla sentenza di primo grado, alla sentenza di questa Corte n. 17080 del 03/08/2007 (e altre conformi) - secondo cui “In tema di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, il maggior massimale contributivo, previsto dall'art. 6 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 per l'agente "monomandatario", si fonda sull'esigenza di compensare la difficoltà di raggiungere contribuzioni più elevate, a causa dell'esercizio dell'attività svolta per un solo proponente; pertanto, il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata, a prescindere dall'assunzione formale di uno specifico obbligo da parte del proponente”- è del tutto improprio non trattandosi, nel caso che occupa, di obblighi a carico del preponente di versamento di contributi all’Enasarco “in caso di agente che sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente” (come previsto dall’art. 6 della l.12/1973). 6.2. Si rivela, invece, corretto il ragionamento della Corte d'appello che ha ritenuto chel'attività dell'agente non potesse essere assimilata a quella dell'agente monomandatario, essendo a tal fine irrilevante che "di fatto" l'attività si fosse esplicata sempre nell'interesse di un unico preponente ed occorrendo la qualità di monomandatario, in concreto mancante alla luce dell'interpretazione testuale della previsione contrattuale dalla quale emerge che al Marchese era contrattualmente consentito di assumere obblighi con altri mandanti, talché il non avvalersi di detta facoltà era riconducibile a scelta unilaterale dello stesso agente e non valeva a trasformare il rapporto in quello proprio dell'agente monomandatario (in senso conforme Cass. sez. Lav. n. 3851 del 14/02/2017). La Corte d’appello ha, infatti, interpretato il contratto individuale sottoscritto tra le parti nel senso che “le parti abbiano derogato in parte, alla previsione generale di cui all'art. 1743 c.c., prevedendo la facoltà del solo preponente di trattare affari, direttamente o per mezzo di altri promotori, nella medesima zona affidata al promotore finanziario, sul quale, invece, era stato posto l'obbligo di non svolgere attività, né direttamente né per interposta persona, in concorrenza con la banca, come previsto in via generale dall'art. 1743 c.c. a norma del quale la clausola di esclusiva è elemento naturale del contratto di agenzia, derogabile dalle parti. Nel rapporto tra le parti, peraltro, la "zona" è individuabile sia in base al criterio territoriale (tutto il territorio della Repubblica) sia in base al tipo di prodotti rientranti nel mandato, elencati nell'allegato A) al contratto. Dallalettura combinata del contratto individuale e del contratto collettivo, nelle parti sora riportate testualmente, si desume che l'agente monomandatario non è semplicemente colui che, nell'ambito della zona, non può trattare affari per ditte in concorrenza rispetto alla mandante, ma è colui che non può, in essa, trattare affari di più ditte non in concorrenza tra di loro”.Sulla base di tali rilievi ha, dunque, concluso nel senso che, in virtù delle pattuizioni contrattuali “il promotore aveva facoltà di operare per conto più preponenti, purchénon si trattasse di imprese in concorrenza con la banca; egli aveva contrattualmente assunto un obbligo di esclusiva, ma non un obbligo di operare in qualità di monomandatario” e che fosse, al contrario, irrilevante che l'agente, non contrattualmente obbligato, avesse di fatto operato come monomandatario , essendo necessario “che l'agente assuma verso il preponente "l'impegno" a non esercitare la sua attività per altri”. 6.3. Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi del tutto corretta l’affermazione della corte territoriale secondo la quale “accertata l'irrilevanza, ai fini della liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, della circostanza che l'unica fonte di reddito del promotore sia stato, nel 2015, il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. allo stesso spettava un periodo di preavviso pari a 3 mesi, e non a 5 mesi, come allegato dal ricorrente in fase monitoria”. 7. Sul terzo motivo, occorre preliminarmente osservare che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era (o, come nel caso di specie, non era) compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto,il vizio di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. n. 20718/2018 , Rv. 650016 - 03 ; Cass. Sez. L av. n. 21874/2015, Rv. 637389-01; Cass. Sez.Lav. n. 2630/2014 , Rv. 630372 - 01; Cass. n. 11639/2004; Cass. n. 3702/2006). 7.1. In ogni caso va osservato che, come anche ribadito recentemente (cfr. Cass. n. 23834 del 25/09/2019 , Rv. 655419 - 01) , anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, cosicché il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell'iter processuale, non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l'interpretazione da lui prospettata (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014 (Rv. 630095 - 01) e Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012). 7.2. E’ stata, dunque, coerentemente affermat a, con riferimento a lla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., la necessità che le domande ed eccezioni svolte siano riportate puntualmentenel ricorso per cassazione, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto delloro contenuto, atteso che l'autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, nel ricorso stesso, siano esattamente riportati sia i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli del ricorso d'appello,sia le corrispondenti difese. 7.3. Nel caso di specie, a fronte del rilievo, nella sentenza impugnata, secondo il quale il Marchese, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in primo grado, avrebbe dedotto che “i crediti indicati dalla banca nell'atto di opposizione, in particolare il credito per provvigioni ordinarie 2016, non erano stati da lui azionati e non potevano essere considerate”, e della conseguenza che da tale rilievo la Corte territoriale ha tratto in termini di delimitazione del thema decidendum (nel senso che esso non ricomprendesse “i crediti dei quali il promotore sarebbe titolare, diversi da quelli che quest'ultimo azionava in via monitoria”), il ricorrente non poteva censurare tale affermazione limitandosi a riportare stralci del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo svolto dalla Banca e delle deduzioni svolte dal Marchese nella comparsa di costituzione in primo grado – dalle quali, peraltro, emerge che questi non avesse fatto valere con ricorso monitorio il credito di € 14.573,73, per provvigioni ordinarie relative al mese di giugno 2016, in quanto tali partite avevano “costituito, a monte, oggetto di compensazione “da parte dell’esponente” (ndr., i.e., appunto, la compensazione legale attestata in giudizio anche dalla Banca opponente)”. 8. Il ricorso, in conclusione, va rigettato. 9. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dellacontroricorrente liquidate come da dispositivo. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un
Decreto Cassazione n. 34105/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris