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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 27715/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 8 gennaio 2024, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 7 febbraio 2020, irrevocabile il 12 giugno 2022.

2. Il condannato, nell'ambito del procedimento penale RGNR 6470/2015, pendente davanti alla Procura di Monza - che costituiva uno stralcio del procedimento penale RGNR 1262/2015 incardinato presso la Procura di Verbania - in data 22 dicembre 2015 (con atto depositato in data 20 gennaio 2016) aveva nominato, quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva eletto domicilio presso il suo studio; luogo, questo, in cui, in data 8 febbraio 2016 e in data 15 novembre 2016, gli erano stati notificati, rispettivamente, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio.

All'udienza del 2 febbraio 2018, il difensore di fiducia, rappresentata al Tribunale la circostanza che l'imputato era stato espulso, aveva chiesto ed ottenuto un differimento della celebrazione del processo per documentarla.

All'udienza del 22 giugno 2018, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva edotto il giudice del tentativo fallito di reperire la documentazione attestante l'espulsione del proprio assistito e all'udienza del 19 luglio 2018 aveva depositato atto di rinuncia al mandato, per impossibilità di intrattenere rapporti con l'imputato.

Era stato, quindi, nominato al Dobruschi un difensore d'ufficio, che lo aveva rappresentato nelle residue udienze del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza di condanna pronunciata in data 7 febbraio 2020, e nel giudizio di appello promosso dal suddetto difensore; giudizio di cui l'imputato era stato, pure, notiziato con la notifica del relativo decreto di citazione nel luogo in cui aveva effettuato l'elezione di domicilio - ossia, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] -, che non aveva mai revocato.

Dobrushi, estradato dalla Croazia in esecuzione di mandato di arresto europeo e, avuta conoscenza della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza in data 12 ottobre 2023, aveva presentato tempestiva istanza di rescissione del giudicato, che era stata respinta dalla Corte territoriale sul rilievo che la nomina di un difensore di fiducia nel procedimento RGNR 6470/2015 e la dichiarazione di elezione di domicilio, mai revocata, presso lo studio di questi, ancorché rinunciatario, fossero elementi significativi della conoscenza della pendenza del processo e che, pertanto, l'imputato, ora ricorrente, avesse l'onere di informarsi circa l'esito dello stesso.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non si sarebbe conformata alla giurisprudenza di legittimità che impone di contestualizzare gli indici di presunzione di conoscenza del processo - ossia la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio - in relazione alla situazione concreta: situazione che era tale da dimostrare l'incolpevole ignoranza dell'imputato quanto alla celebrazione del processo e la sua non volontaria sottrazione alla conoscenza di esso, dal momento che il difensore di fiducia nominato nell'ambito del procedimento in essere a Verbania e in quello in essere a Milano - cui quello brianzolo era collegato in ragione della genesi unitaria -, ossia l'[OSCURATO:PERSONA], nel corso del 2017 aveva inviato alla Procura di Monza tre PEC, con le quali aveva chiesto, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., di essere informato per nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] del numero del procedimento incardinato a Monza onde provvedere al deposito della sua nomina a nuovo difensore fiduciario ed aveva, inoltre, trasmesso, da difensore del Dobrushi nell'ambito del procedimento penale originato dalla CNR trasmessa dal Commissariato di Domodossola istanza di dissequestro e di restituzione dei documenti sequestrati al suo assistito in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento pendete dinanzi alla Procura della Repubblica di Verbania.

Donde, l'errore nella scelta del mezzo utilizzato per venire a conoscenza del processo, suscettibile di rilevare alla stregua di mancanza di diligenza del condannato, non poteva ridondare in danno di questi, come espressiva di quella volontaria sottrazione alla conoscenza del processo che esclude la possibilità di esperire il rimedio straordinario della rescissione del giudicato.

2. In data 9 aprile 2024 sono pervenute in Cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto che il ricorso sia rigettato.

3. La richiesta di discussione orale del ricorso, presentata dal difensore del ricorrente, è stata respinta sul rilevo che i ricorsi in materia di rescissione del giudicato sono trattati nelle forme della camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. I presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato, nel caso oggetto di scrutinio, sono quelli indicati nel testo di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con la cd. '[OSCURATO:PERSONA]' e sono costituiti - pure tenuto conto dell'interpretazione fornita da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - dalla mancata conoscenza del processo e dalla incolpevole ignoranza della celebrazione dello stesso (Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Rv. 283889; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019).

2. Tanto evidenziato l'ordinanza impugnata non è censurabile.2.1.

La Corte territoriale, infatti, tenuto conto della nomina di un difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio presso lo studio di questi, proprio nel procedimento penale esitato nel processo conclusosi con la sentenza di condanna irrevocabile di cui si è chiesta la rescissione, ha dato atto degli elementi sui quali ha fondato la propria conclusione: ossia, che il ricorrente avrebbe dovuto avere piena e completa conoscenza, tramite il difensore di fiducia anche domiciliatario, del processo celebrato a suo carico, di modo che gli incombeva l'onere di informarsi circa gli sviluppi dello stesso.

Ragioni, queste, coerentemente ritenute sufficienti a evidenziare come l'allegata mancata conoscenza della celebrazione del processo non fosse incolpevole, considerato, oltretutto, il tempo trascorso tra il conferimento del mandato, in data 22 dicembre 2015, e la rinuncia ad esso da parte del difensore di fiducia, in data 19 luglio 2018 - quindi, quasi tre anni dopo -, stimato significativo della stabilità del rapporto professionale intercorso tra il ricorrente e il difensore di fiducia nominato.

2.2. Ciò posto, deve riconoscersi che il giudice di merito si è attenuto al principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, in effetti citata nel provvedimento impugnato).

Invero, come si legge nella motivazione di tale decisione, condivisa dal Collegio, «l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione.

Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volere più ricevere le notifiche per conto dell'imputato, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo.

A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato - sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale".

Tale statuizione di legittimità trova, del resto, il suo antecedente logico nel principio secondo il quale, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputata, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305).

3. Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato alcunché di oggettivo e specifico in ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere, dal momento che aveva ricevuto la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio presso il luogo in cui aveva eletto domicilio, peraltro costituendo elemento concreto, atto a far ritenere che egli avesse avuto effettiva conoscenza del processo tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], la circostanza veritiera, da questi allegata all'udienza del 30 marzo 2018, ma non documentata, che l'assistito Dobrushi era stato espulso dal [OSCURATO:PERSONA], tanto deponendo per un contatto tra l'imputato e il patrono almeno fino a quella data.

A fronte di tali evidenze non rilevano le deduzioni difensive circa l'incolpevole disinteresse di Dobrushi per le sorti del procedimento brianzolo, desumibili dalle iniziative poste in essere dal difensore di fiducia da lui nominato in diversi procedimenti ed a distanza di più di un anno dalla nomina fiduciaria, conferita espressamente, nel procedimento che qui occupa, ad altro difensore, posto che la normale diligenza avrebbe imposto al ricorrente di attingere notizie relative ad esso direttamente dal difensore di fiducia che lo aveva rappresentato ed assistito concretamente e stabilmente e presso il cui studio aveva pure eletto domicilio senza mai revocarlo.

4. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 8 gennaio 2024, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Monza in data 7 febbraio 2020, irrevocabile il 12 giugno 2022. 2. Il condannato, nell'ambito del procedimento penale RGNR 6470/2015, pendente davanti alla Procura di Monza - che costituiva uno stralcio del procedimento penale RGNR 1262/2015 incardinato presso la Procura di Verbania - in data 22 dicembre 2015 (con atto depositato in data 20 gennaio 2016) aveva nominato, quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva eletto domicilio presso il suo studio; luogo, questo, in cui, in data 8 febbraio 2016 e in data 15 novembre 2016, gli erano stati notificati, rispettivamente, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio. All'udienza del 2 febbraio 2018, il difensore di fiducia, rappresentata al Tribunale la circostanza che l'imputato era stato espulso, aveva chiesto ed ottenuto un differimento della celebrazione del processo per documentarla. All'udienza del 22 giugno 2018, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva edotto il giudice del tentativo fallito di reperire la documentazione attestante l'espulsione del proprio assistito e all'udienza del 19 luglio 2018 aveva depositato atto di rinuncia al mandato, per impossibilità di intrattenere rapporti con l'imputato. Era stato, quindi, nominato al Dobruschi un difensore d'ufficio, che lo aveva rappresentato nelle residue udienze del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza di condanna pronunciata in data 7 febbraio 2020, e nel giudizio di appello promosso dal suddetto difensore; giudizio di cui l'imputato era stato, pure, notiziato con la notifica del relativo decreto di citazione nel luogo in cui aveva effettuato l'elezione di domicilio - ossia, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] -, che non aveva mai revocato. Dobrushi, estradato dalla Croazia in esecuzione di mandato di arresto europeo e, avuta conoscenza della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza in data 12 ottobre 2023, aveva presentato tempestiva istanza di rescissione del giudicato, che era stata respinta dalla Corte territoriale sul rilievo che la nomina di un difensore di fiducia nel procedimento RGNR 6470/2015 e la dichiarazione di elezione di domicilio, mai revocata, presso lo studio di questi, ancorché rinunciatario, fossero elementi significativi della conoscenza della pendenza del processo e che, pertanto, l'imputato, ora ricorrente, avesse l'onere di informarsi circa l'esito dello stesso. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non si sarebbe conformata alla giurisprudenza di legittimità che impone di contestualizzare gli indici di presunzione di conoscenza del processo - ossia la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio - in relazione alla situazione concreta: situazione che era tale da dimostrare l'incolpevole ignoranza dell'imputato quanto alla celebrazione del processo e la sua non volontaria sottrazione alla conoscenza di esso, dal momento che il difensore di fiducia nominato nell'ambito del procedimento in essere a Verbania e in quello in essere a Milano - cui quello brianzolo era collegato in ragione della genesi unitaria -, ossia l'[OSCURATO:PERSONA], nel corso del 2017 aveva inviato alla Procura di Monza tre PEC, con le quali aveva chiesto, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., di essere informato per nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] del numero del procedimento incardinato a Monza onde provvedere al deposito della sua nomina a nuovo difensore fiduciario ed aveva, inoltre, trasmesso, da difensore del Dobrushi nell'ambito del procedimento penale originato dalla CNR trasmessa dal Commissariato di Domodossola istanza di dissequestro e di restituzione dei documenti sequestrati al suo assistito in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del procedimento pendete dinanzi alla Procura della Repubblica di Verbania. Donde, l'errore nella scelta del mezzo utilizzato per venire a conoscenza del processo, suscettibile di rilevare alla stregua di mancanza di diligenza del condannato, non poteva ridondare in danno di questi, come espressiva di quella volontaria sottrazione alla conoscenza del processo che esclude la possibilità di esperire il rimedio straordinario della rescissione del giudicato. 2. In data 9 aprile 2024 sono pervenute in Cancelleria le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto che il ricorso sia rigettato. 3. La richiesta di discussione orale del ricorso, presentata dal difensore del ricorrente, è stata respinta sul rilevo che i ricorsi in materia di rescissione del giudicato sono trattati nelle forme della camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. I presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato, nel caso oggetto di scrutinio, sono quelli indicati nel testo di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con la cd. '[OSCURATO:PERSONA]' e sono costituiti - pure tenuto conto dell'interpretazione fornita da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - dalla mancata conoscenza del processo e dalla incolpevole ignoranza della celebrazione dello stesso (Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Rv. 283889; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019). 2. Tanto evidenziato l'ordinanza impugnata non è censurabile.2.1. La Corte territoriale, infatti, tenuto conto della nomina di un difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio presso lo studio di questi, proprio nel procedimento penale esitato nel processo conclusosi con la sentenza di condanna irrevocabile di cui si è chiesta la rescissione, ha dato atto degli elementi sui quali ha fondato la propria conclusione: ossia, che il ricorrente avrebbe dovuto avere piena e completa conoscenza, tramite il difensore di fiducia anche domiciliatario, del processo celebrato a suo carico, di modo che gli incombeva l'onere di informarsi circa gli sviluppi dello stesso. Ragioni, queste, coerentemente ritenute sufficienti a evidenziare come l'allegata mancata conoscenza della celebrazione del processo non fosse incolpevole, considerato, oltretutto, il tempo trascorso tra il conferimento del mandato, in data 22 dicembre 2015, e la rinuncia ad esso da parte del difensore di fiducia, in data 19 luglio 2018 - quindi, quasi tre anni dopo -, stimato significativo della stabilità del rapporto professionale intercorso tra il ricorrente e il difensore di fiducia nominato. 2.2. Ciò posto, deve riconoscersi che il giudice di merito si è attenuto al principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, in effetti citata nel provvedimento impugnato). Invero, come si legge nella motivazione di tale decisione, condivisa dal Collegio, «l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volere più ricevere le notifiche per conto dell'imputato, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato - sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale". Tale statuizione di legittimità trova, del resto, il suo antecedente logico nel principio secondo il quale, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputata, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305). 3. Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato alcunché di oggettivo e specifico in ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere, dal momento che aveva ricevuto la notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio presso il luogo in cui aveva eletto domicilio, peraltro costituendo elemento concreto, atto a far ritenere che egli avesse avuto effettiva conoscenza del processo tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], la circostanza veritiera, da questi allegata all'udienza del 30 marzo 2018, ma non documentata, che l'assistito Dobrushi era stato espulso dal [OSCURATO:PERSONA], tanto deponendo per un contatto tra l'imputato e il patrono almeno fino a quella data. A fronte di tali evidenze non rilevano le deduzioni difensive circa l'incolpevole disinteresse di Dobrushi per le sorti del procedimento brianzolo, desumibili dalle iniziative poste in essere dal difensore di fiducia da lui nominato in diversi procedimenti ed a distanza di più di un anno dalla nomina fiduciaria, conferita espressamente, nel procedimento che qui occupa, ad altro difensore, posto che la normale diligenza avrebbe imposto al ricorrente di attingere notizie relative ad esso direttamente dal difensore di fiducia che lo aveva rappresentato ed assistito concretamente e stabilmente e presso il cui studio aveva pure eletto domicilio senza mai revocarlo. 4. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q
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