CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 29433/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15859-2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 3600/2022 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 30/9/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., chiedendo di esservi ammessa per la somma complessiva di €. 4.906.582,33, di cui: - €. 507.415,06 per “ cessione crediti ” ; - €. 4.078.262,53 per “finanziamenti”; -€. 21.552,54 per interessi sul finanziamento Ric. 2022n. 15859 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 dell’anno 2011; - €. 299.352,50 per “ caparra ” acquisto o, in subordine, per finanziamento, oltre interessi e spese. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ritenendo, in sostanza, che nessuno dei fatti costitutivi dei crediti azionati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. era stato adeguatamente dimostrato in giudizio e che tale emergenza rendeva superflua l’attività istruttoria richiesta dall’opponente. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 3/6/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. Il Presidente, con decreto del 15.17/3/2025, ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.. 1.6. La ricorrente, con istanza del 23.24/4/2025, ha chiesto la decisione del ricorso. 1.7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente , lamentando la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato sul rilievo che il tribunale , senza esporre le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, e cioè il rigetto della domanda di ammissione proposta dall’opponente, ha, in sostanza, omesso di valutare la “rilevante documentazione”che la società istante aveva allegato al ricorso in opposizione per “provare l’effettiva sussistenza dei crediti avanzati … nei confronti della società fallita”, come: - l ’ estratto delle scritture contabili della società fallita e gli estratti del conto presso la Banca MPS, che, se confrontati, avrebbero dimostrato, anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza del credito dell’opponente per €. 507.415,06 “per cessioni di crediti”; - le scritture contabili , gli estratti conto bancari e il Ric. 2022n. 15859 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 bilancio della società fallita, i quali , anche attraverso le informazioni richieste ai sensi dell’art. 210 c.p.c.,dimostravano la posizione debitoria della stessa “per finanziamenti” ricevuti dai soci, come l’opponente, per la somma complessiva di €. 4.084.687,05. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza esporre le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ha rigettato la domanda di ammissione proposta dall’opponente del credito per €. 299.532,50, a titolo di “caparra per l’acquisto di terreni di proprietà”della società poi fallita, omettendo, tuttavia, di considerare il fatto, dedotto nel ricorso in opposizione, che la società fallita, nel corso del 2017, aveva chiesto alla Gemar, che aveva accettato, di imputare l’importo di €. 299.532,50, registrata come “cauzioni ricevute”, al conto “caparre”sul prezzo dell’atto di compravendita, vale a dire un fatto che, se esaminato, avrebbe condotto senza dubbio ad una diversa decisione. 2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 2.4. La valutazione delle prove, infatti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti materiali, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti Ric. 2022n. 15859 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 del giudizio, che siano stati controversi tra le parti e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda in modo da integrare con certezza il fondamento storico della domanda proposta (o dell’eccezione sollevata) dalla parte che, in ragione del suo rigetto, ha impugnato in cassazione tale statuizione. 2.5. L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al pari della loro (asseritamente) errata valutazione, al vizio d’omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa come fatti costitutivi del diritto azionato (o, simmetricamente, come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la pronuncia impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 2.6. Non basta, dunque, che il ricorrente lamenti semplicemente la mancata valutazione di uno o più emergenze istruttorie: è, per contro, necessario che lo stesso indichi, con la dovuta specificità, i fatti storici controversi che il giudice di merito, nonostante la loro emergenza dagli atti del giudizio o dalla stessa pronuncia impugnata, e il carattere decisivo degli stessi, ha completamente omesso di esaminare, riproducendoin ricorso la precisa risultanza di tali fatti ed allegando al ricorso medesimo l ’ atto processuale che ne costituisce, a suo dire, la fonte. 2.7. L’art. 360 n. 5 c.p.c., lì dove ha previsto quale vizio denunciabile per cassazione l’omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo per il giudizio, presuppone, infatti, che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., proceda aindicare non solo il “fatto Ric. 2022n. 15859 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 storico”controverso tra le parti, il cui esame sia stato omesso, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui lo st esso risulti esistente, nonché, infine, la sua “decisività” (Cass. SU n. 8053 del 2014). 2.8. Nel caso in esame, per contro, la ricorrente, pur avendo (nella sostanza) lamentato l ’ omesso esame d i fatt i decisivi (che avrebbero, a suo dire, costituito i crediti vantati), ha del tutto omesso di illustrare, in ricorso, almeno nei lorotratti essenziali, l’effettiva risultanza degli stessi dagli atti del giudizio in termini tali da imporre senz’altro il loro riconoscimento in sede di ammissione allo stato passivo. 2.9. Quanto al resto, non può che ribadirsi che, secondo leSezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), la norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore (secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale”del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è sol tant o quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsivoglia rilevanza del difetto di sufficienza, nei soli vizi, non riscontrabili nel caso in esame, di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente ”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Ric. 2022n. 15859 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 2.10. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dall’opponente e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la stessa non aveva fornito in giudizio la prova dei fatti costitutivi delle pretese creditorie azionate. 2.11. Né, infine, risulta correttamente denunciata la mancata ammissione delle prove offerte. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, ha l’onere (rimasto, nel caso in esame, inadempiuto) di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 23194 del 2017). Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale, pertanto, dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, comma 3° e 4°, c.p.c., ivi richiamato, la condanna della ricorrente al pagamento: a) in Ric. 2022n. 15859 - Sez. 1 - CC del 30 settembre 20 2 5 favore della controparte, della somma equitativamente determinata in €. 14.000,00; b) in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 14.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; condanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimento controricorrente della somma equitativamente determinata di €. 14.000,00; condanna la ricorrente al pagamento della a somma di €. 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulter