CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 30 39 I 2..o24 avverso la sentenza del IZZZ2 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché le proposte censure, oltre che generiche, in quanto pedissequamente ripetitive di quelle enunciate contro la sentenza di primo grado, idoneamente vagliate dai giudici di appello, sono manifestamente infondate sulla ritenuta configurabilità del reato di resistenza e dell'elemento psicologico del reato e sul collegamento tra la condotta oppositiva e violenta dell'imputato ed il compimento dell'atto di servizio degli agenti; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il PresideRte