CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 24308/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA].R.L.;2026 - intimati -2784 avverso la sentenza n. 820/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 1190/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio SparacinoAlfio, la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] perl'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoroNumero registro generale 5609/2024subordinato e la condanna dei resistenti al pagamento, in solidoN, umero sezionale 2784/2026Numero di raccolta generale 24308/2026della somma complessiva di euro 119.563,98 lordi a titolo Ddait a pubblicazione 31/07/2026differenze retributive.Deduceva, in particolare, di aver svolto ininterrottamentedipendenze della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] e dal 1 gennaio 2005 al 30settembre 2008 presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza uncontratto di lavoro regolare bensì con un contratto di lavorodomestico, sottoscritto dal signor [OSCURATO:PERSONA], socio dellesocietà sopraindicate.2. Il Tribunale, in primo grado, respingeva la domanda percarenza di prova, la sentenza era confermata dalla Corted'appello di Catania; impugnata mediante ricorso perrevocazione, dichiarato, con sentenza n. 820/2023,inammissibile con riferimento ad entrambi i motivi diimpugnazione per revocazione. In relazione al motivo direvocazione di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c., perché non vi era stataindicazione del giorno di ritrovamento dei documenti e dellacircostanza che gli stessi non fossero stati prodotti prima percausa di forza maggiore. In relazione al motivo di revocazionedi cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., perché la circostanza della relazionesentimentale, tra la signora Ifrim e il signor Sparacino, cosìcome dedotta, non era essenziale ai fini di una diversadecisione.3. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi. Sono rimaste intimate leparti resistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato le memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione Numero registro generale 5609/2024Numero sezionale 2784/20261. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazioneN uem efrao ldsi ara ccolta generale 24308/2026applicazione degli artt. 832 e 1119 c.c. in relazione all’art. 4D2at a pubblicazione 31/07/2026Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe frutto di un errore di fattoavendo la Corte d'appello supposto che tra la lavoratrice e ilsocio vi fosse una relazione sentimentale laddove, viceversa,non solo il resistente era legalmente sposato ma la lavoratricerisultava essere la badante di sua moglie.In particolare, censura la sentenza della Corte di appello peravere escluso l'esistenza degli indici della subordinazione sullabase della relazione sentimentale, evidenziando, in particolare,che l'attività di contabile e di addetta alle vendite per la societàEdil Alessia fosse confermata dalla documentazione versata in2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell'articolo 164 co. 4 c.p.c. e richiama l'articolo163 n. 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 111 della Cost., ai sensidel n. 3 dell'articolo 360 cpc.In particolare, deduce che la Corte d'appello avrebbe erratonel ritenere sussistente il difetto di allegazione ovvero carentel'articolazione dei mezzi istruttori poiché dalla documentazionepotevano desumersi elementi idonei a fondare lasubordinazione: la presenza di un bigliettino pubblicitario,relativo all'attività di un panificio recante il numero telefonicosia di [OSCURATO:PERSONA] che della signora Ifrim, nonché scritturesottoscritte dalla ricorrente e documentazione che la qualificavacreditrice del convenuto.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell'articolo 164 co. 4 c.p.c. e richiama l'articolo163 n. 3 e 4 c.p.c. in relazione all'articolo 111 della CostituzNioumneero, r egistro generale 5609/2024Numero sezionale 2784/2026ai sensi del n. 3 dell'articolo 360 c.p.c. Numero di raccolta generale 24308/2026Censura la sentenza per aver considerato evanescenti Deat a pubblicazione 31/07/2026senza rilevanza probatoria gli elementi - quali la coabitazione oanche la convivenza more uxorio – ai fini della provadell'esistenza dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle duesocietà, nonché per aver svalutato la nota dell'ispettorato dellavoro di Catania.4.Con il quarto motivo deduce, testualmente, la violazionee/o falsa applicazione dell'articolo 2699 c.c. in relazione agliaccordi collettivi nazionali di lavoro e all’art. 111 della Cost.(art.360 n. 3 c.p.c.).Censura l’iter argomentativo della sentenza d'appello cheavrebbe basato il nucleo motivazionale sulle deposizioni di figlidi [OSCURATO:PERSONA] laddove, viceversa, il materiale raccolto insede amministrativa, avrebbe provato l'esistenza del rapportodi lavoro presso il [OSCURATO:PERSONA] mentre le deposizionitestimoniali presso la ditta [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia, quindi, comele deposizioni anche dei propri testimoni non siano statesufficientemente valorizzate ai fini della prova della sussistenzadel rapporto di lavoro subordinato. Contesta la valutazionerelativa alla sussistenza del rapporto sentimentale qualeesimente dal dovere di retribuire il lavoro altrui.5. I motivi, ad avviso del Collegio, per l’interdipendenzalogico-giuridica, devono essere esaminati congiuntamente.6. Il ricorso presenta, per come sono articolati i motivi,profili di inammissibilità e comunque di infondatezza nel merito.7. In ordine ai profili di inammissibilità il ricorso in relazionea taluni motivi difetta di specificità. In relazione al motivo sub1), infatti, la ricorrente asserisce la violazione di disposizionirelative al diritto di proprietà in rubrica mentre nella partenarrativa si duole della valutazione delle risultanze istrutNtuomreiroe r egistro generale 5609/2024Numero sezionale 2784/2026compiuta nei gradi antecedenti la pronuncia. Confuse e riNpuemteirtoi dvi era ccolta generale 24308/2026sono anche le rubriche del motivo sub 2) e sub 3). Data pubblicazione 31/07/20267.1. Le censure contenute sono altresì inammissibili perchédifettano di specificità, violando così le prescrizioni imposte dagliartt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Parte ricorrente omette, infatti,di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti su cui sifondano. Del resto come statuito da questa Corte, il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021,in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque,che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli attirichiamati all'interno delle censure, e sia specificamentesegnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cosìCass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersirispettato “ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli attiprocessuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai finidell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369,comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamenteindicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimentoidoneo a identificare la fase del processo di merito in cui sianostati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti deltutto omessi nel caso di specie.Esse, peraltro, sono parimenti infondate perché sottol'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazionedi legge, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta aquesta Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui èoriginata l'azione (cfr. Cass., S.U., 17/12/2019, n.33373, CNuamsesro. r egistro generale 5609/2024Numero sezionale 2784/2026S.U. 27/12/2019 n. 34476). Numero di raccolta generale 24308/2026La complessiva censura esula dal modello legale di denuncDiaat a pubblicazione 31/07/2026di un vizio riconducibile all'art.360 c.p.c. perché pone a suopresupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti non consentita in sede di legittimità; invero, lasentenza impugnata ha convalidato, sulla base della valutazionedelle risultanze probatorie acquisite, gli approdi ai quali èpervenuto il giudice di prima istanza in ordine all’ insussistenzadi intercorrenza fra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato(inesistenza confermata attraverso due gradi di giudizio rispettoai quali era stato anche escluso l’errore revocatorio sia in fattoche in diritto in tale sede censurato).Inoltre, è generico il richiamo alle parti della sentenza dirigetto della revocazione che si assumono in contrasto con ledisposizioni asseritamente violate; lo stesso percorsoargomentativo svolto non si confronta sufficientemente con laratio decidendi perché, nel tentativo di ottenere un riesamedella vicenda storico-valutativa, non riporta analiticamente i“punti” della motivazione della sentenza di revocazione che siintende censurare ma si esaurisce in una riproposizione deimotivi di censura già proposti in sede di gravame e non oggettodella sentenza del giudizio di revocazione, sottratti al sindacatodi legittimità.8. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.9. Nulla sulle spese essendo rimasti intimati i resistenti.10.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 5609/2024Numero sezionale 2784/2026La Corte rigetta il ricorso. Numero di raccolta generale 24308/2026Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quateDra,t a pubblicazione 31/07/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]