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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 30248/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato de plano.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16 giugno 2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa in relazione ai fatti di reato lui ascritti (rapina pluriaggravata).

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore lamentando la nullità della sentenza in ordine alla motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso specifico il difetto di correlazione logica sussiste solamente tra il contenuto della istanza di patteggiamento, che prevedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, effettivamente applicate dal giudice in sentenza, ed il contenuto del ricorso, ove si lamenta la mancata concessione delle attenuanti concesse.

Si tratta di un vizio che condanna il ricorso all'inammissibilità, come si è detto.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, per l'elevatissimo grado di sciatteria e mancanza professionale, si stima equo determinare in C 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così ceciso in Roma, il 21 aprile 2023 Il co sigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato de plano. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16 giugno 2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione ed C 1.400,00 di multa in relazione ai fatti di reato lui ascritti (rapina pluriaggravata). 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore lamentando la nullità della sentenza in ordine alla motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censura non consentita in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso specifico il difetto di correlazione logica sussiste solamente tra il contenuto della istanza di patteggiamento, che prevedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, effettivamente applicate dal giudice in sentenza, ed il contenuto del ricorso, ove si lamenta la mancata concessione delle attenuanti concesse. Si tratta di un vizio che condanna il ricorso all'inammissibilità, come si è detto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, per l'elevatissimo grado di sciatteria e mancanza professionale, si stima equo determinare in C 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così ceciso in Roma, il 21 aprile 2023 Il co sigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris