CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: CHAHRI 3AWAD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MODENA non è presente avendo trasmesso rinuncia alla discussione orale a mezzo pec in data 30/09/22.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva riconosciuto CHAFfIlt3awad colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di circa 250 grammi, custodita in alcuni involucri di plastica all'interno della sua abitazione e sulla sua persona e lo aveva condannato alla pena in anni due mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa all'esito di giudizio abbreviato. 2. Escludeva che il fatto potesse essere ritenuto di lieve entità sul presupposto della rilevanza ponderale e quantitativa dello stupefacente, del numero di dosi ricavabili, nonché del fatto che nell'abitazione del prevenuto era stata rinvenuta strumentazione per il peso e il confezionamento dello stupefacente ed una somma di denaro verosimile provento dell'attività di spaccio. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato articolando un unico motivo di ricorso. Deduce violazione di legge travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità tenuto conto degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, sulla base di una valutazione complessiva degli indicatori di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 dai quali era ricavabile che il ricorrente era sprovvisto di capacità organizzativa e si inseriva nell'ambito di uno spaccio di strada, con modesto giro di affari e dalla trascurabile capacità diffusiva, come testimoniato dal fatto che sulla persona dell'imputato era stata rinvenuta una quantità minimale di stupefacente; sotto questo profilo veniva altresì dedotto il travisamento delle emergenze processuali. Rileva ancora come il ricorrente sia persona ignota alle forze dell'ordine e pertanto inserito del tutto occasionale di condotte di spaccio nella zona di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice territoriale ha evidenziato, con motivazione del tutto coerente, logica e ancorata al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le ragione per cui deve essere esclusa la ipotesi di lieve entità di cui all'art.73 V comma d.p.r. 309/90, richiamando i profili ponderali e qualitativi dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili (oltre 500), il 1principio attivo, le modalità di presentazione dello stesso, variamente detenuto ed occultato anche all'interno dell'abitazione, suddiviso in vari involucri e le altre modalità del fatto, quale la presenza di strumenti di peso e di confezionamento dello stupefacente, tali da giustificare l'inferenza relativa alla destinazione allo spaccio dello stupefacente, nonché il carattere organizzato e non occasionale e saltuario della cessione. 2. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la ipotesi di minore gravità, anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013; S.U. n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.274076). Invero in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (sez.6, n.15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv.263068). 3. Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento ai profili oggettivi dello stupefacente trattato e alle modalità dell'azione caratterizzata da organizzazione, pluralità dei luoghi di occultamento e impiego di strumenti di preparazione e pesatura dello stupefacente, rilevante capacità diffusiva e conoscenza di canali di 2approvvigionamento non trascurabili. La valutazione espressa appare assolutamente congrua e supera il vaglio critico della recente giurisprudenza del S.C. sul giudizio di compatibilità della ipotesi autonoma di cui all'art.73, 5 comma Dpr 309/90 con i requisiti della non occasionalità e reiterazione della condotta di piccolo spaccio, che certamente non ricorre nella specie, in ragione del dato ponderale e del carattere organizzato dello spaccio (sez.6, 3/07/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270849; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Caltabiano, Rv.272706). 3.1 Manifestamente infondata è anche la deduzione concernente l'asserito travisamento della prova, in quanto il dato della detenzione sulla persona del ricorrente di un quantitativo modesto di per sé non è decisivo per connotare l'attività di spaccio come di lieve entità se considerato in uno agli altri elementi sintomatici di cui alla norma incriminatrice, laddove nell'abitazione del prevenuto, che costituiva la base operativa della successiva attività di cessione, erano rinvenibili quantitativi di stupefacente, variamente occultati e ripartiti, e strumenti di lavorazione dello stupefacente, tali da connotare l'azione in termini tutt'altro che minimali. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si indica come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MIl consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]« CANCELLERIA / \ o.3 1.1 44'4 \ PUN2tONAR10 DelARIO -c [OSCURATO:PERSONA] '' UDIZIARIO„ Dott.ssa li liendo