Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 22044/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

5/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36280/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1556/2018 depositata il 04/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato in data 21/08/2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.047.125,00 derivante dal contratto stipulato in data 20 luglio 2001, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca [OSCURATO:PERSONA]), da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra parte, avrebbero concordato e concluso una collaborazione avente ad oggetto la realizzazione di un importante intervento di natura edilizia in Bosnia-Erzegovina.

La società attrice assumeva di far parte del gruppo Costariol, di cui faceva parte anche la [OSCURATO:SOCIETA]; che nell'anno 2000 la [OSCURATO:SOCIETA] si era già aggiudicatauna gara europea avente ad oggetto consulenza e assistenza tecnica per la municipalità di Brcko e per lo sviluppo del territorio di riferimento; che in tale ambito la municipalità di Brcko chiese alla stessa società di procedere alla risoluzione del problema generato dall’area “Arizona”, ossia dall'area interessata da un mercato irregolare sorto nelle baracche lasciate dall'esercito americano dopo la guerra in Bosnia-Erzegovina alla popolazione locale, sprovvista anche della rete fognaria e cresciuta in totale carenza di controlli amministrativi sanitari e fiscali; area sulla quale era stato deciso di costruire un grosso centro urbano edilizio.

Non intendendo partecipare in prima persona alla realizzazione dell’opera, [OSCURATO:SOCIETA] contattò altri due imprenditori - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che costituirono poi una società denominata [OSCURATO:PERSONA] per facilitare i rapporti, le conoscenzee i canali informativi e per costituire una joint venture con altra società bosniaca presente sul territorio (Italproject d.o.o.) al fine di partecipare alla gara indetta dal Comune di Brcko.

Non essendo stato concesso a [OSCURATO:SOCIETA] di partecipare alla compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., le parti sottoscrissero un accordo contrattuale che aveva ad oggetto “l'impegno di Costariol a cedere a Tosetto in via definitiva e irrevocabile una priorità sull'operazione [OSCURATO:PERSONA] e a facilitarne il suo pieno realizza successo per quanto nelle sue possibilità”.

A distanza di pochi giorni dalla stipulazione dell'accordo, la costituita joint venture Italproject d.o.o. vinse la gara di appalto, dando poi seguito all'intervento edilizio, con vendita e locazione di immobili.

Posto che nessun utile venne riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza degli accordi intercorsi, quest’ultima dava seguito ad azione legale.

2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando in rito la legittimazione attiva della società attrice, essendo [OSCURATO:PERSONA] parte sostanziale dello stesso; nel merito contestava la fondatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto (la priorità sull'operazione market Arizona), essendo impossibile cedere una priorità in relazione ad appalto per il quale era prevista gara pubblica per illiceità dell'oggetto e della causa, nonché per indeterminatezza /indeterminabilità della parte istante, in quanto nell'accordo era prevista la partecipazione del Tosetto quale socio di società da nominare che non venne mai nominata.

3. Con sentenza n. 109/2012 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda accogliendo le eccezioni di parte convenuta sul difetto di legittimazione attiva dell'attrice, argomentando che l'appartenenza allo stessogruppo societario non legittimava l'esercizio dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in luogo della [OSCURATO:SOCIETA].

Nel merito riteneva che la finalità dell’accordo era quella di eludere e aggirare vincoli e obblighi posti dalla gara pubblica e i requisiti di trasparenza,con conseguente illiceità dello stesso.

3. Avverso tale pronunzia proponeva appello non l’originaria attrice ma [OSCURATO:SOCIETA], che aveva nel frattempo acquistato il credito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; resisteva l’appellato Tosetto.

4. Con sentenza n. 1556/2018 la Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello, confermando le statuizioni del giudice di prime cure sia in ordine al difetto di legittimazione dell’appellante, sia in ordine alla nullità dell’oggetto e della causa dell’accordo.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

7. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivola ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., dell'art. 2907 c.c. e dell'art . 24 Cost . ritenendo che la Corte veneta abbia confuso la legittimazione ad agire ex art.81 c.p. c . con la titolarità del diritto sostanziale.

Sostiene la ricorrente che, essendo stato il contratto sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] con il Tosetto non poteva essere dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva, a nulla valendo il fatto che le obbligazioni fossero state adempiute da [OSCURATO:SOCIETA], posto che al debitore è consentito avvalersi dell’opera di un terzo nell’adempimento. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. perché l'interpretazione apparente nella sentenza impugnata è del tutto avulsa del contenuto letterale del contratto nonché dai fatti di causa mai ex adversocontestati.

Il contratto de quo non aveva scopo di attribuire a un soggetto predeterminato un appalto pubblico tramite gara, ma aveva ad oggetto l’attività di assistenza e di mediazione, con la previsione di un corrispettivo in caso di eventuale vittoria della pubblica gara e successive vendite e locazioni immobiliari. 3.-Il terzo motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c.”) contesta l’erroneità della sentenza impugnata perché nessuna parola del contratto azionato sarebbe idonea ed essere anche minimamente interpretata come attività volta a falsare una gara di appalti pubblici. 4.-Il primo motivo è privo di fondamento.

Si legge in sentenza che il reale titolare del presunto credito azionato era [OSCURATO:SOCIETA] e non già la società [OSCURATO:PERSONA], pur parte formale del contratto azionato, come riconosciuto dal primo giudice, il quale aveva argomentato che la partecipazione allo stesso gruppo societario non legittimassel'esercizio dell'azione in luogo di [OSCURATO:SOCIETA] (rigettando così le difese della [OSCURATO:PERSONA]) e che le stesse allegazioni d i parte attrice ri conducevano il comportamento precontrattuale interamente a [OSCURATO:SOCIETA].

Aggiunge la Corte di merito che sul difetto di legittimazione la situazione non è mutata in secondo grado, nel quale [OSCURATO:SOCIETA] ha agito direttamente in giudizio, non in proprio ma quale cessionaria del credito che vanterebbe la [OSCURATO:PERSONA], dunque quale successore a titolo particolare della originaria attrice nel diritto controverso.

Simile escamotage– così lo definisce la Corte veneziana -non può consentire ad [OSCURATO:SOCIETA] , parte del contratto, di “saltare un grado di giurisdizione”.

Secondo la Corte territoriale “non vi è dubbio che in primo grado il reale ‘titolare’ del presunto credito non abbia agito e che in suo luogo ha proposto la domanda un soggetto che non aveva alcun diritto nascente dell'accordo dedotto”.

A volere superare il difetto di autosufficienza del motivo, che si limita a richiamare genericamente la sufficienza della lettura dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che, se questa Suprema Corte, in caso di denunciati errores in procedendo, è anche giudice del fatto, la censura deve essere stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso come previsto dagli art. 366, comma 1, n. 6, e369, comma 2, n. 4 c.p.c. (Cass. n. 21397/2014; Cass. n. 8008/2014; Cass. n. 896/2014; Cass. n. 12664/2012; Cass.

S.U., n. 8077/2012), la motivazione si sottrae alle censure prospettate dalla ricorrente.

Questa invoca la pronuncia n. 2951/2016, resa dalle Sezioni Unite, per sorreggere la doglianza avanzata.

Ma proprio tale decisione ha chiarito che la legittimazione ad agire serve ad individuare il soggetto che, con riferimento al diritto che assume leso, può pretendere per sé il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato nei confronti di colui che è stato chiamato in giudizio.

Decisioni successive, confermando la stessa linea interpretativa, hanno ribadito che “la ‘legitimatio ad causam’, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte” (Cass.n. 17092/2016; n. 7776/2017).

Nel caso di specie, è stato appurato dai giudici di merito che la prospettazione della parte in primo grado non consentiva di individuare la stessa quale legittimata ad agire.

Precisa al riguardo il controricorrente che l’azione veniva promossa in giudizio dalla società MarioCostariol, che aveva firmato l'accordo con T osetto ma chiedeva il corrispettivo di attività non ricomprese nell'oggetto dello stesso,affermando espressamente che le prestazioni di cui chiedeva la remunerazione erano riferibili ad un diverso soggetto , app unto [OSCURATO:SOCIETA].

Peraltro, a smentire che quest’ultima società fosse un mero ausiliario di cui si era avvalsa la [OSCURATO:PERSONA], come si legge in ricorso, si pongono le stesse prove per testi capitolate dalla ricorrente e riportate nella parte espositiva della sentenza gravata alle pagg. 2 e 3, con le quali si chiede più volte di escutere i testi sul comportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA] ( “Vero che [OSCURATO:SOCIETA] ha sottoscritto…”; “Vero che [OSCURATO:SOCIETA] propose un piano…”; “Vero che [OSCURATO:SOCIETA] … organizzò visite in Italia…” , “Vero che le autorità bosniache chiesero a [OSCURATO:SOCIETA]…”), a dimostrazione che quest’ultima era il soggetto realmente legittimato ad agire. 5.- I restanti motivi sono inammissibili per difetto di interesse.

La sentenza impugnata ha motivato il decisum confermando anzitutto la statuizione di carenza di legittimazione attiva dell’appellante già riconosciuta dal primo giudice.

Dopo la pronunzia in rito suscettibile di concludere il giudizio, che rendeva di per sé inutile ogni discussione sul merito, la Corte di appello è comunque scesa all’esame di questo, convenendo ancora con il giudice di prime cure in ordine alle statuizioni di nullità del contratto per illiceità della causa e dell'accordo.

La pronuncia si regge quindi su due autonome rationes decidendi,in grado ciascuna di sorreggere la decisione .

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui,qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il ricorrente è tenuto a formulare specifiche doglianze nei confronti di tutte, ma“la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ‘rationes decidendi’rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).

Le censure contro la prima ratio , come si è appena precisato,sono state disattese e quindi si rivela i nammissibile per difetto di interesse la critica diretta contro la seconda ratio ( oggetto dei motivi secondo e terzo), “atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile”(Cass. n. 15350/2017). 6.- Il ricorso va dunque rigettato.

In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.

Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 20.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36280/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1556/2018 depositata il 04/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 21/08/2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.047.125,00 derivante dal contratto stipulato in data 20 luglio 2001, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca [OSCURATO:PERSONA]), da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra parte, avrebbero concordato e concluso una collaborazione avente ad oggetto la realizzazione di un importante intervento di natura edilizia in Bosnia-Erzegovina. La società attrice assumeva di far parte del gruppo Costariol, di cui faceva parte anche la [OSCURATO:SOCIETA]; che nell'anno 2000 la [OSCURATO:SOCIETA] si era già aggiudicatauna gara europea avente ad oggetto consulenza e assistenza tecnica per la municipalità di Brcko e per lo sviluppo del territorio di riferimento; che in tale ambito la municipalità di Brcko chiese alla stessa società di procedere alla risoluzione del problema generato dall’area “Arizona”, ossia dall'area interessata da un mercato irregolare sorto nelle baracche lasciate dall'esercito americano dopo la guerra in Bosnia-Erzegovina alla popolazione locale, sprovvista anche della rete fognaria e cresciuta in totale carenza di controlli amministrativi sanitari e fiscali; area sulla quale era stato deciso di costruire un grosso centro urbano edilizio. Non intendendo partecipare in prima persona alla realizzazione dell’opera, [OSCURATO:SOCIETA] contattò altri due imprenditori - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che costituirono poi una società denominata [OSCURATO:PERSONA] per facilitare i rapporti, le conoscenzee i canali informativi e per costituire una joint venture con altra società bosniaca presente sul territorio (Italproject d.o.o.) al fine di partecipare alla gara indetta dal Comune di Brcko. Non essendo stato concesso a [OSCURATO:SOCIETA] di partecipare alla compagine sociale di [OSCURATO:SOCIETA]., le parti sottoscrissero un accordo contrattuale che aveva ad oggetto “l'impegno di Costariol a cedere a Tosetto in via definitiva e irrevocabile una priorità sull'operazione [OSCURATO:PERSONA] e a facilitarne il suo pieno realizza successo per quanto nelle sue possibilità”. A distanza di pochi giorni dalla stipulazione dell'accordo, la costituita joint venture Italproject d.o.o. vinse la gara di appalto, dando poi seguito all'intervento edilizio, con vendita e locazione di immobili. Posto che nessun utile venne riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza degli accordi intercorsi, quest’ultima dava seguito ad azione legale. 2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando in rito la legittimazione attiva della società attrice, essendo [OSCURATO:PERSONA] parte sostanziale dello stesso; nel merito contestava la fondatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto (la priorità sull'operazione market Arizona), essendo impossibile cedere una priorità in relazione ad appalto per il quale era prevista gara pubblica per illiceità dell'oggetto e della causa, nonché per indeterminatezza /indeterminabilità della parte istante, in quanto nell'accordo era prevista la partecipazione del Tosetto quale socio di società da nominare che non venne mai nominata. 3. Con sentenza n. 109/2012 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda accogliendo le eccezioni di parte convenuta sul difetto di legittimazione attiva dell'attrice, argomentando che l'appartenenza allo stessogruppo societario non legittimava l'esercizio dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in luogo della [OSCURATO:SOCIETA]. Nel merito riteneva che la finalità dell’accordo era quella di eludere e aggirare vincoli e obblighi posti dalla gara pubblica e i requisiti di trasparenza,con conseguente illiceità dello stesso. 3. Avverso tale pronunzia proponeva appello non l’originaria attrice ma [OSCURATO:SOCIETA], che aveva nel frattempo acquistato il credito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; resisteva l’appellato Tosetto. 4. Con sentenza n. 1556/2018 la Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello, confermando le statuizioni del giudice di prime cure sia in ordine al difetto di legittimazione dell’appellante, sia in ordine alla nullità dell’oggetto e della causa dell’accordo. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 6. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivola ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., dell'art. 2907 c.c. e dell'art . 24 Cost . ritenendo che la Corte veneta abbia confuso la legittimazione ad agire ex art.81 c.p. c . con la titolarità del diritto sostanziale. Sostiene la ricorrente che, essendo stato il contratto sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] con il Tosetto non poteva essere dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva, a nulla valendo il fatto che le obbligazioni fossero state adempiute da [OSCURATO:SOCIETA], posto che al debitore è consentito avvalersi dell’opera di un terzo nell’adempimento. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. perché l'interpretazione apparente nella sentenza impugnata è del tutto avulsa del contenuto letterale del contratto nonché dai fatti di causa mai ex adversocontestati. Il contratto de quo non aveva scopo di attribuire a un soggetto predeterminato un appalto pubblico tramite gara, ma aveva ad oggetto l’attività di assistenza e di mediazione, con la previsione di un corrispettivo in caso di eventuale vittoria della pubblica gara e successive vendite e locazioni immobiliari. 3.-Il terzo motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c.”) contesta l’erroneità della sentenza impugnata perché nessuna parola del contratto azionato sarebbe idonea ed essere anche minimamente interpretata come attività volta a falsare una gara di appalti pubblici. 4.-Il primo motivo è privo di fondamento. Si legge in sentenza che il reale titolare del presunto credito azionato era [OSCURATO:SOCIETA] e non già la società [OSCURATO:PERSONA], pur parte formale del contratto azionato, come riconosciuto dal primo giudice, il quale aveva argomentato che la partecipazione allo stesso gruppo societario non legittimassel'esercizio dell'azione in luogo di [OSCURATO:SOCIETA] (rigettando così le difese della [OSCURATO:PERSONA]) e che le stesse allegazioni d i parte attrice ri conducevano il comportamento precontrattuale interamente a [OSCURATO:SOCIETA]. Aggiunge la Corte di merito che sul difetto di legittimazione la situazione non è mutata in secondo grado, nel quale [OSCURATO:SOCIETA] ha agito direttamente in giudizio, non in proprio ma quale cessionaria del credito che vanterebbe la [OSCURATO:PERSONA], dunque quale successore a titolo particolare della originaria attrice nel diritto controverso. Simile escamotage– così lo definisce la Corte veneziana -non può consentire ad [OSCURATO:SOCIETA] , parte del contratto, di “saltare un grado di giurisdizione”. Secondo la Corte territoriale “non vi è dubbio che in primo grado il reale ‘titolare’ del presunto credito non abbia agito e che in suo luogo ha proposto la domanda un soggetto che non aveva alcun diritto nascente dell'accordo dedotto”. A volere superare il difetto di autosufficienza del motivo, che si limita a richiamare genericamente la sufficienza della lettura dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che, se questa Suprema Corte, in caso di denunciati errores in procedendo, è anche giudice del fatto, la censura deve essere stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso come previsto dagli art. 366, comma 1, n. 6, e369, comma 2, n. 4 c.p.c. (Cass. n. 21397/2014; Cass. n. 8008/2014; Cass. n. 896/2014; Cass. n. 12664/2012; Cass. S.U., n. 8077/2012), la motivazione si sottrae alle censure prospettate dalla ricorrente. Questa invoca la pronuncia n. 2951/2016, resa dalle Sezioni Unite, per sorreggere la doglianza avanzata. Ma proprio tale decisione ha chiarito che la legittimazione ad agire serve ad individuare il soggetto che, con riferimento al diritto che assume leso, può pretendere per sé il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato nei confronti di colui che è stato chiamato in giudizio. Decisioni successive, confermando la stessa linea interpretativa, hanno ribadito che “la ‘legitimatio ad causam’, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte” (Cass.n. 17092/2016; n. 7776/2017). Nel caso di specie, è stato appurato dai giudici di merito che la prospettazione della parte in primo grado non consentiva di individuare la stessa quale legittimata ad agire. Precisa al riguardo il controricorrente che l’azione veniva promossa in giudizio dalla società MarioCostariol, che aveva firmato l'accordo con T osetto ma chiedeva il corrispettivo di attività non ricomprese nell'oggetto dello stesso,affermando espressamente che le prestazioni di cui chiedeva la remunerazione erano riferibili ad un diverso soggetto , app unto [OSCURATO:SOCIETA]. Peraltro, a smentire che quest’ultima società fosse un mero ausiliario di cui si era avvalsa la [OSCURATO:PERSONA], come si legge in ricorso, si pongono le stesse prove per testi capitolate dalla ricorrente e riportate nella parte espositiva della sentenza gravata alle pagg. 2 e 3, con le quali si chiede più volte di escutere i testi sul comportamento tenuto da [OSCURATO:SOCIETA] ( “Vero che [OSCURATO:SOCIETA] ha sottoscritto…”; “Vero che [OSCURATO:SOCIETA] propose un piano…”; “Vero che [OSCURATO:SOCIETA] … organizzò visite in Italia…” , “Vero che le autorità bosniache chiesero a [OSCURATO:SOCIETA]…”), a dimostrazione che quest’ultima era il soggetto realmente legittimato ad agire. 5.- I restanti motivi sono inammissibili per difetto di interesse. La sentenza impugnata ha motivato il decisum confermando anzitutto la statuizione di carenza di legittimazione attiva dell’appellante già riconosciuta dal primo giudice. Dopo la pronunzia in rito suscettibile di concludere il giudizio, che rendeva di per sé inutile ogni discussione sul merito, la Corte di appello è comunque scesa all’esame di questo, convenendo ancora con il giudice di prime cure in ordine alle statuizioni di nullità del contratto per illiceità della causa e dell'accordo. La pronuncia si regge quindi su due autonome rationes decidendi,in grado ciascuna di sorreggere la decisione . Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui,qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il ricorrente è tenuto a formulare specifiche doglianze nei confronti di tutte, ma“la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ‘rationes decidendi’rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012). Le censure contro la prima ratio , come si è appena precisato,sono state disattese e quindi si rivela i nammissibile per difetto di interesse la critica diretta contro la seconda ratio ( oggetto dei motivi secondo e terzo), “atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile”(Cass. n. 15350/2017). 6.- Il ricorso va dunque rigettato. In forza del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 20.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di
Sentenza Cassazione n. 22044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris