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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 20312/2025

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ORDINANZA sul ricorso n. 28101/2020r.g. proposto da: Comune di Serradifalco, in persona dellegale rappresentante pro tem- pore, rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale chiede di ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (EAS) in liquidazione, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura 2RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 42/2020, depositata in data 28/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Comune di Serradifalco, in forza del contratto stipulato con l'EAS (ente acquedotti siciliani) in data 31/7/1953, chiedeva emet- tersi decreto ingiuntivo in data 25/9/2006 per la somma complessiva di euro 551.601,89.

La somma richiesta originava per la parte di euro 528.287,91 da canoni di fognatura e depurazione, ed in particolare anche dall'appli- cazione del principio di “riscosso per non riscosso”, ed euro 23.313,97 per interventi urgenti effettuati dal Comune di Serradi- falco in favore di EAS, su richiesta espressa di quest'ultima.

Ed infatti, l'EAS gestiva l'acquedotto del Comune di Serradifalco, provvedendo anche alla riscossione degli importi dovuti dagli utenti finali, con versamento delle somme riscosse al Comune.

2. Dopo la richiesta del decreto ingiuntivo, l'EAS aveva provve- duto a versare in favore del Comune in data 5/10/2006 la somma di euro 297.584,73.

Residuava da pagare, allora, la somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra la somma richiesta dal Comune ad EAS per canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91 e la somma di euro 297.584,73, pagata il 5/10/2006. 3RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

3. Inoltre, le fatture effettivamente emesse da EAS nei confronti degli utenti del servizio erano pari ad euro 329.216,72, quindi di im- porto inferiore rispetto alla somma richiesta dal Comuneper i canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91.

Le fatture riscosse dagli utenti, da parte di EAS, ammontavano ad euro 300.744,79.

Le somme pagate dall'EAS al Comune erano dell'importo di euro 297.584,73, residuando dunque un credito del comune in favore di EAS, a prescindere dall'applicazione del principio del “riscosso per non riscosso”, pari ad euro 3159,46.

4. Veniva dunque emesso decreto ingiuntivo n.330 del 2006 per la somma di euro 551.601,89.

5. Avverso il decreto ingiuntivo emesso per la somma di euro 551.601,89 proponeva opposizione l'EAS, chiedendo il pagamento della somma di euro 108.802,31, per la somministrazione idrica in favore degli enti comunali.

6. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n.590/2011, depo- sitata il 4/7/2011, confermava l'avvenuto pagamento da parte di EAS il 5/10/2006 della somma di euro 297.584,73 e revocava il decreto ingiuntivo concesso.

Precisava che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva il principio del “riscosso per non riscosso”.

Non c'era dunque l'obbligo di EAS di pagare al Comune il non riscosso.

L'unico debito residuo di EAS verso il Comune era di euro 3.159,46, pari alla differenza tra la somma effettivamente riscossa per euro 300.744,79 e la somma versata dall'EAS al Comune pari ad euro 297.584,73.

Era dovuta al Comune da parte di EAS anche la somma di euro 23.313,97, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per riparazioni urgenti, effettuate su richieste proprio di EAS.

In tal senso deponevano la nota di EAS al Comune del 29/11/2000, le deposizioni 4RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio testimoniali e le altre note del 4/12/2000, del 25/9/2000 e del 10/8/2000.

Dall'altra parte, il Comune era debitore nei confronti di EAS per i canoni di erogazione dell'acqua in favore degli enti comunali, non avendo fornito al Comune la prova dell'avvenuto pagamento, per la somma complessiva di euro 108.802,31.

A seguito della compensazione dei due crediti reciproci, il Co- mune doveva pagare ad EAS alla somma di euro 82.328,88, pari alla differenza tra l'importo di euro 108.802,31, che rappresentava il cre- dito di EAS, e gli importi rappresentanti invece un debito di EAS verso il Comune, pari ad euro 23.213,97, in relazione ai lavori urgenti, ed euro 3.159,46, in ordine al credito residuo per canoni di fognatura e depurazione.

7. Avverso tale sentenza proponeva appello principale il Comune.

7.1. Con il primo motivo di appello principale il Comune chiedeva accertarsi come dovuta dall'EAS la somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra la somma di euro 528.287,91, a titolo di canoni di fognatura di depurazione, e quella pagata di euro 297.584,73.

Ciò in applicazionedel principio del “riscosso per non riscosso”.

In sostanza, l'obbligo di restituzione del riscosso per non riscosso sarebbe stato la conseguenza automatica ed implicita del trasferi- mento del potere di riscossione dal Comune all'EAS.

Non vi sarebbe stata contestazione alcuna da parte di EAS sulla sussistenza dell'obbligo del riscosso per il non riscosso.

7.2. Con il secondo motivo di appello principale il Comune chie- deva il rigetto della domanda riconvenzionale di EAS, per la somma di euro 108.802,31, a titolo di somministrazione idrica in favore degli enti comunali, poiché le scritture contabili prodotte in giudizio dall'EAS non erano idonee a dimostrare la sussistenza del credito, ex art.2710 c.c., avente valenza solo tra imprenditori. 5RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

8. Proponeva appello incidentale l'EAS, chiedendo il rigetto della domanda del Comune della somma di euro 23.313,97, a titolo di restituzione per i lavori urgenti effettuati dal Comune su richiesta espressa di EAS.

In particolare, evidenziava che l'obbligazione di re- stituire le somme sborsate dal Comune per i lavori urgenti non era prevista nel contratto del 31/7/1953.

Mancava ogni riscontro in or- dine alla natura degli interventi eseguiti dal Comune, non vi era prova scritta in ordine alla autorizzazione degli interventi eventual- mente eseguiti.

9. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 42/2020, depositata il 28/1/2020, dichiarava inammissibile il primo motivo di appello principale del Comune, non essendo stata mai formulata in prime cure la richiesta da parte del Comune di dichiarazione della sussistenza dell'obbligo “del riscosso per il non riscosso”.

Pertanto, «trattandosi di una domanda nuova (art.345 c.p.c.) essa va dichiaratainammissibile, e comunque, laddove fosse esami- nata nel merito, verrebbe disattesa a fronte dell'accoglimento del secondo motivo».

La Corte territoriale indugiava, peraltro anche sulla non fonda- tezza del primo motivo di appello principale, con cui l'ente territoriale chiedeva il pagamento della somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra l'importo complessivo richiesto per canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91 e la somma già pagata dall'EAS di euro 297.584,73.

In atti, vi erano solo prospetti riepilogativi del Comune, di for- mazione unilaterale, oltre alle fatture nn. 1 e 2 del 24/9/2001, ri- spettivamente per lire 63.130.201 e lire 199.271.784, riferite a ca- noni di fognatura e depurazione per gli anni 1999 e 2000. 6RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito che gli art t. 14 e 15 della legge n. 36 del 1994 non fornivano «alcun ausilio alla tesi del Comune», in ordine all'applicazione del principio del “riscosso per il non riscosso”.

Allo stesso modo tali articoli, poi abrogati dal d.lgs. n. 152 del 2006, introducevano, all'art. 14, «la previsione della tariffa del ser- vizio di fognatura e depurazione mentre l'art. 15 dettava nuove norme in tema di riscossione della tariffa, prevedendosi, in partico- lare, che la tariffa fosse riscossa dal soggetto che gestiva il servizio idrico integrato».

Per la Corte d'appello, però, «non [era] dato modo di compren- dere […] in quale modo da dette norme, generali ed astratte, po- trebbe discendere la tesi che è stata invocata dal Comune per soste- nere la quantificazione della pretesa creditoria azionata».

9.1. La Corte d'appello, poi, accoglieva il secondo motivo di gra- vame principale articolato dal Comune, reputando non fondata, in quanto non provata, la domanda di EAS per il pagamento da parte del Comune della somma di euro 108.802,31 a titolo di fornitura idrica in favore degli enti comunali.

Ed infatti, le fatture depositate a sostegno del credito dell'EAS erano state contestate dal Comune.

Inoltre, la dimostrazione della sussistenza del credito «non può essere data per testi, in assenza di dimostrazione di quali fossero le condizioni tariffarie per la fornitura degli uffici comunali e quali fossero i consumi effettivi delle singole utenze comunali riscontrati mediante misuratore».

L'art.7 della convenzione stipulata tra le parti il 31/7/1953, poi, prevedeva effettivamente la fornitura idrica da parte di EAS in favore degli enti comunali, stabilendone la gratuità «per un quantitativo non superiore complessivamente ametri cubi quattro nelle 24 ore, men- tre l'eventuale eccedenza verrà pagata dall'amministrazione comu- nale a L. 70 al mc». 7RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dunque onere dell'EAS, attorein via riconvenzionale, dimo- strare «l'esatta quantificazione del credito nei confronti del Comune, che non può essere fornita mediante deposito degli estratti di registri delle fatture, vidimati da un funzionario dello stesso EAS».

9.2. La Corte d'appello accoglieva anche l'appello incidentale dell'EAS, reputando non sussistere l'obbligo per lo stess o di rimbor- sare al Comune la somma di euro 23.313,97 per interventi urgenti alla rete idrica che il Comune avrebbe anticipato per conto su richie- sta dell'EAS.

Trattandosi di lavorazioni effettuate da una PA su richiesta di altra p.a., «i singoli interventi eseguiti dal Comune, la loro data di effet- tuazione, le relative autorizzazioni i relativi costi autorizzati dei fun- zionari del Comune non potevano non essere adeguatamente docu- mentati».

Il compendio documentale,prodotto solo nel fascicolo della fase monitoria, era del tutto insufficiente.

Non venivano ritenuti idonei alla dimostrazione del credito: la lettera a firma del caporeparto dell'EAS, stante la sua genericità (si faceva riferimento a lavori sostitutivi richiesti con un fono del 29/11/ 2000, dunque successivi a quelli in esame); i documenti in date 10/ 8/2000, 25/9/2000e 29/11/2000 a firma del caporeparto dell' EAS ; il rendiconto dei lavori a firma del geometra Garofalo del Comune di Serradifalco (trattandosi di lavori effettuati in epoca successiva); la determinazione n. 22 del 16/8/ 2000 del commissario straordinario del Comune, riferita evidentemente ai lavori da eseguire d' urgenza in quello stesso mese.

La prova della sussistenza e dell'importo dei lavori non poteva «essere fornita mediante prova orale o confessione all'esito di inter- 8RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rogatorio formale, in ragione delle norme imperative in tema di con- tabilità pubblica e di lavori pubblici che avrebbero imposto la forma scritta “ad substantiam”.

Neppure era applicabile, in tale contesto, il principio di non con- testazione di cui all'art.115 c.p.c.

9.3. Restava definitivamente accertato, invece, trattandosi di capo della sentenza non impugnato dall'EAS, il credito del Comune pari ad euro 3159,46 per canone fognario e di depurazione.

9.4. Pertanto,la Corte d ' appello accoglieva la domanda proposta dal Comune di Serradifalco, condannando l'EAS a pagare in favore del Comune la somma di euro 3.159,00.

10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas- sazione il Comune di Serradifalco, depositando anche memoria scritta.

11. Ha resistito l'EAS,proponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Quanto alla eccezione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale per omessa prova della notifica telematica, si os- serva che tali atti sono stati notificati dall'Avvocatura generale con modalità telematica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune, all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] in data 10/ 12/2020 alle ore 18,30.

La pronuncia di legittimità richiamata ha affermato che, nel giu- dizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notifi- cata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non ab- bia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, 9RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c.(Cass., n. 14790 del 2024).

Tuttavia, nella specie il giudizio risulta pendente dall'anno 2020 ed il ricorso incidentale èanteriore al d.lgs. n. 149 del 2022. 1.1.Con il primo motivo di impugnazione principale il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell ' art. 360 c.p.c., in relazione agli articoli 1218, 1453 e 2697 del codice civile».

Per il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato che «entrambe le parti interessate avevano l'onere di depositare in giudizio adeguata documentazione a soste- gno delle rispettive pretese».

Tuttavia, il Comune di Serradifalco, in relazione al «canone fo- gnario e di depurazione», e quindi in ordine all'applicazione del prin- cipio del “non riscosso per il riscosso”, aveva diritto alle somme ri- chieste con il decreto ingiuntivo.

La Corte d'appello avrebbe violato gli articoli 1218, 1453 e 2697 c.c., in quanto, in realtà, «trattandosi di obbligazione contrattuale, [il comune] si sarebbe dovuto limitare, come ha fatto, ad allegare la fonte del proprio diritto e quindi il contratto inter partes del 31/7/ 1953, restando la prova dell'adempimento o dell'estinzione dell'ob- bligazione a carico del debitore ente acquedotti siciliani in liquida- zione».

Nella specie, il Comune ha allegato il suo diritto fondato sul con- tratto prodotto in atti, producendo anche ad abundantiame solo sul quantum vari documenti: fattura n. 1 del 24/9/2001 per lire 63.130.201; fattura n. 2 del 24/9/2001 per lire 190.271.784; deli- bera di giunta comunale n.19 del 9/2/2006 contenente il prospetto riepilogativo del credito; le lettere del direttore generale dell ' EAS nelle quali si specificavano gli importi dovuti a titolo di canone di fognatura e di depurazione. 10RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'altro, l'art.6 del contratto prevedeva espressamente che «a favore del bilancio comunale, sul canone pagato dagli utenti, l'ente rilascerà il 10% dell'importo lordo riscosso non appena la gestione risulterà attiva in misura non inferiore al 15%».

Il Comune aveva dunque, assolto all'onere della prova, allegando il contratto che prevedeva in suo favore il pagamento «di quella per- centuale che è stata tradotta nella somma inizialmente ingiunta e poi ridottasia quella di euro 230.703,18 in seguito ai pagamenti ricevuti dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione, restando «a carico di quest'ultimo l'onere di provare che non aveva riscosso somme e/o che non aveva raggiunto la soglia del 15% di gestione attiva».

2. Il motivo è inammissibile.

Nel motivo il Comune insiste nella tesi dell'applicazione del prin- cipio “del riscosso per il non riscosso”.

Ed infatti chiede il pagamento della somma di euro 230.703,18.

Tale somma risulta dalla sottrazione dalla somma di euro 528.280,91, relativa ai canoni di fognatura e di depurazione che do- vevano essere versati dall'EAS al Comune, in ragione dell'applica- zione del principio del “riscosso per il non riscosso", della somma di euro 297.584,73, versata dall'EAS il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tuttavia, la Corte d ' appello ha reputato inammissibile il primo motivo di appello principale del Comune, affermando che «è suffi- ciente raffrontare quelle che erano le conclusioni precisate in primo grado e quelle precisate nel giudizio di appello, per comprendere che, in primo grado, non era stata formulata alcuna domanda volta a fare “dichiarare l'obbligo del 'riscosso per non riscosso' a carico dell ' EAS in liquidazione, in persona del suo commissario liquidatore e legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di Serradifalco per i canoni idrici riscossi per suo conto nonché il suo inadempimento da 11RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio parte dell'EAS in liquidazione, in persona del suo commissario liqui- datore e legale rappresentante p.t.”».

Trattandosi, di una domanda nuova, per la Corted'appello, essa doveva essere «dichiaratainammissibile».

Precisava, poi, la Corteterritoriale che tale domanda, «laddove fosse esaminata nel merito, verrebbe disattesa a fronte dell'accogli- mento del secondo motivo». [OSCURATO:PERSONA], poi, si soffermava proprio sui profili di me- rito della domanda relativa al pagamento dei canoni di fognatura e di depurazione, analizzando la documentazione versata in atti, e dunque le fatture numeri 1 e 2 del 24/9/2001, rispettivamente per lire 63.130.201 e L. 190.271.384; le missive a fi r ma del direttore generale dell'EAS indirizzate al sindaco, nelle date del 30/11/2005, 13/5/2004, 25/2/2004 e 16/2/2004; un tabulato riepilogativo delle fatture insolute di competenza del Comune datato 31/1/1997 a firma del sindaco e dirette all ' EAS «con indicazione dei crediti spettanti (asseritamente) al Comune».

3. Pertanto, la Corted'appello ha respinto il primo motivo di ap- pello principale del Comune, in ordine all'applicazione del principio del “riscosso per il non riscosso”, sulla base di una duplice ratio de- cidendi.

Da un lato, ha reputato inammissibile tale motivo di appello prin- cipale, in quanto costituente un motivo nuovo, non introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, in tal modo spogliandosi della deci- sione della controversia.

Dall'altro, ha rigettato nel merito il motivo, sulla base della do- cumentazione prodotta.

3.1. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza consolidata di questa Corteper cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inam- 12RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio missibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandiin re- lazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle; conseguentemente è am- missibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudi- ziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impu- gnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., sez. 5, 30/5/2018, n. 13549; Cass., Sez.

U., 20/2/ 2007, n. 3840; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30393).

Per questa Corte, dunque, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'ac- coglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia re- spinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ra- gioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., sez. 1, 27/7/2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18/4/1998, n. 3951; Cass., sez. 1, 18/9/2006, n. 20118; Cass., Sez.U., 8/8/2005, n. 16602).

Invero, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza 13RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnato- rio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridica- mente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo delvizio di motivazione (Cass., sez.

L., 4/3/ 2016, n. 4293; Cass., Sez.U., 29/3/2013, n. 7931).

Nella specie, il ricorrente ha omesso di impugnare proprio la sta- tuizione di inammissibilità del primo motivo di appello principale del Comune, costituente la vera ed effettiva ratio decidendi della deci- sione. 3.Con il secondo motivo di impugnazione principale il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione agli articoli 1218, 1453 e 2697 del codice civile».

Per il ricorrente è dovuta la somma di euro 23.313,97 per inter- venti urgenti effettuati su richiesta espressa di EAS.

La Corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse prova dell'esecu- zione dei lavori urgenti.

Tuttavia, «resta indiscusso che l'obbligo del Comune di Serradi- falco di intervenire per lavori urgenti sulla rete idrica derivava dal contratto tra le parti del 31/7/1953 e pertanto la prova della insus- sistenza del credito gravava sull'ente acquedotti siciliani in liquida- zione».

L'EAS non avrebbe provato «nulla in merito», essendosi limitato a una contestazione generica dell'esecuzione dei lavori.

4. Il motivo è inammissibile. 14RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] un verso, infatti, tutti i documenti sono stati oggetto di at- tento vaglio critico da parte del giudice di merito, non essendo con- sentita in questa sede una nuova rivalutazione degli elementi istrut- tori, come del resto riconosce lo stesso ricorrente («ma purtroppo la valutazione delle prove attiene al merito della controversia e per- tanto non potrà essere vagliata nella presente sede di legittimità» e, soprattutto, per altro verso, il ricorrente non ha riportato in alcun modo il testo del contratto del 31/7/1953, ove sarebbe stato previsto espressamente l'obbligo del Comune di Serradifalco di intervenire per i lavori urgenti sulla rete idrica.

5. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione all'art.91 del codice di procedura civile».

La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 91 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto accogliere integralmente l'appello del Comune di Serradifalco e, quindi, «condannare l'ente acquedotti siciliani in li- quidazione al pagamento delle spese dei due gradidi giudizio».

6. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso principale, comporta l'assorbimento del terzomotivo.

7. Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'EAS deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218, 1453, 2697, 2700, 2709, 2710, 2721, 2724, 2725, 2727 e 2729 c.c., non- ché art. 115 c.p.c., sotto il profilo di cui all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».

La Corte d'appello avrebbe erroneamente accolto il secondomo- tivo di appello principale del Comune, volto a contestare la con- danna, da parte del giudice di primo grado, del Comune a versare all'EAS gli importi dovuti per le forniture d'acqua ad utenze comunali insolute, per la somma di euro 108.802,31. 15RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avviso della ricorrente era stata fornita la prova della fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto del 31/7/1953.

Sarebbe stato, dunque, «onere del Comune provare l'avvenuto adempimento e, quindi, l'avvenuto pagamento satisfattivo dei canoni idrici relativi alle sue utenze (dando prova del fatto positivo dei pa- gamenti effettuati), non potendo limitarsi a contestare generica- mente la domanda, affermando apoditticamente di aver adempiuto ai propri obblighi e senza dare prova documentale di un qualche pa- gamento intercorso negli anni di riferimento».

Peraltro, si poteva provare per testi o per presunzioni, non la sussistenza del contratto - che era pacifica in atti - ma l ' adempi- mento e, dunque, l'effettivo pagamento delle prestazioni dedotte in contratto.

Non vi era «nessuna disposizione che impone[sse] un divieto di ricorrere alla prova testimoniale o per presunzioni con riguardo ai consumi fatturati e pretesi per il pagamento».

Solo se il buon funzionamento dei sistemi è contestato «costitui- sce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affi- dabilità dei valori registrati da contatori funzionanti e dei conseguenti rilevamenti fatturati».

8. Il motivo è infondato.

8.1. Infatti, l'EAS ricorrente incidentale non coglie la ratio deci- dendidella Corte d ' appello, la quale si è fondata soprattutto sul con- tenuto dell'art.7 del contratto stipulato tra le parti il 31/7/1953, ove si prevedeva che «l'EAS provvederà a tenere in efficienza l'afflusso dell'acqua per le fontanelle pubbliche ed i bevai esistenti e fornirà gratuitamente l'acqua corrente per l'ospedale, il palazzo municipale, il macello, le scuole, gli orinatoi, il mercato comunale, le ville comu- nali, gli orfanotrofi (collegio di Maria e [OSCURATO:PERSONA]).

Detta fornitura 16RG n. 28101/2020 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gratuita è fissata per un quantitativo non superiore complessiva- mente a metri cubi quattro nelle 24 ore, mentre l'eventuale ecce- denza verrà pagata dall'amministrazione comunale ha L. 70 al mc».

Di qui l'affermazione della Corte territoriale per cui «era quindi onere dell'EAS(attore in riconvenzionale nel giudizio di primo grado) dimostrare l'esatta quantificazione del credito nei confronti del Co- mune, che non può essere fornita mediante deposito degli estratti dei registi delle fatture, vidimati da un funzionario dello stesso EAS, in presenza di risultanze che nel giudizio a cognizione piena sono state contestate da controparte».

In sostanza, per la Corted ' appello l ' EAS avrebbe dovuto dimo- strare il superamento da parte degli uffici comunali o degli enti co- munali del quantitativo di acqua che veniva fornito gratuitamente dall'EAS ogni giorno, nella misura di 4 metri cubi.

Solo sul surplus rispetto a tale quantitativo, veniva pagata la cifra di L. 70 al mc.

Tale dimostrazione non era stata fornita dall'EAS.

Con il motivo di ricorso per cassazione incidentale, però, l'EAS nulla dice su tale circostanza dirimente, costituente ratiodella deci- sione della Corte d ' appello, limitandosi esclusivamente a sostenere la sussistenza del contratto scritto e l'obbligo del Comune di dimo- strare di aver pagato gli importi, potendosi peraltro dimostrare con testi e presunzioni il quantumrichiesto dall'EAS.

Peraltro, nel motivo non si indicano neppure le deposizioni testi- moniali ed il loro contenuto, in grado di dimostrare, da un lato, il superamento del consumo giornaliero da parte degli uffici comunali, nella misura superiore a 4 m³, e dall'altro, l'effettiva consistenza del consumo idrico superiore a tale parametro giornaliero.

9. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate integral- mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 28101/2020r.g. proposto da: Comune di Serradifalco, in persona dellegale rappresentante pro tem- pore, rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , il quale chiede di ricevere avvisi e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (EAS) in liquidazione, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura 2RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 42/2020, depositata in data 28/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il Comune di Serradifalco, in forza del contratto stipulato con l'EAS (ente acquedotti siciliani) in data 31/7/1953, chiedeva emet- tersi decreto ingiuntivo in data 25/9/2006 per la somma complessiva di euro 551.601,89. La somma richiesta originava per la parte di euro 528.287,91 da canoni di fognatura e depurazione, ed in particolare anche dall'appli- cazione del principio di “riscosso per non riscosso”, ed euro 23.313,97 per interventi urgenti effettuati dal Comune di Serradi- falco in favore di EAS, su richiesta espressa di quest'ultima. Ed infatti, l'EAS gestiva l'acquedotto del Comune di Serradifalco, provvedendo anche alla riscossione degli importi dovuti dagli utenti finali, con versamento delle somme riscosse al Comune. 2. Dopo la richiesta del decreto ingiuntivo, l'EAS aveva provve- duto a versare in favore del Comune in data 5/10/2006 la somma di euro 297.584,73. Residuava da pagare, allora, la somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra la somma richiesta dal Comune ad EAS per canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91 e la somma di euro 297.584,73, pagata il 5/10/2006. 3RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3. Inoltre, le fatture effettivamente emesse da EAS nei confronti degli utenti del servizio erano pari ad euro 329.216,72, quindi di im- porto inferiore rispetto alla somma richiesta dal Comuneper i canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91. Le fatture riscosse dagli utenti, da parte di EAS, ammontavano ad euro 300.744,79. Le somme pagate dall'EAS al Comune erano dell'importo di euro 297.584,73, residuando dunque un credito del comune in favore di EAS, a prescindere dall'applicazione del principio del “riscosso per non riscosso”, pari ad euro 3159,46. 4. Veniva dunque emesso decreto ingiuntivo n.330 del 2006 per la somma di euro 551.601,89. 5. Avverso il decreto ingiuntivo emesso per la somma di euro 551.601,89 proponeva opposizione l'EAS, chiedendo il pagamento della somma di euro 108.802,31, per la somministrazione idrica in favore degli enti comunali. 6. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n.590/2011, depo- sitata il 4/7/2011, confermava l'avvenuto pagamento da parte di EAS il 5/10/2006 della somma di euro 297.584,73 e revocava il decreto ingiuntivo concesso. Precisava che il contratto stipulato tra le parti non prevedeva il principio del “riscosso per non riscosso”. Non c'era dunque l'obbligo di EAS di pagare al Comune il non riscosso. L'unico debito residuo di EAS verso il Comune era di euro 3.159,46, pari alla differenza tra la somma effettivamente riscossa per euro 300.744,79 e la somma versata dall'EAS al Comune pari ad euro 297.584,73. Era dovuta al Comune da parte di EAS anche la somma di euro 23.313,97, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per riparazioni urgenti, effettuate su richieste proprio di EAS. In tal senso deponevano la nota di EAS al Comune del 29/11/2000, le deposizioni 4RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio testimoniali e le altre note del 4/12/2000, del 25/9/2000 e del 10/8/2000. Dall'altra parte, il Comune era debitore nei confronti di EAS per i canoni di erogazione dell'acqua in favore degli enti comunali, non avendo fornito al Comune la prova dell'avvenuto pagamento, per la somma complessiva di euro 108.802,31. A seguito della compensazione dei due crediti reciproci, il Co- mune doveva pagare ad EAS alla somma di euro 82.328,88, pari alla differenza tra l'importo di euro 108.802,31, che rappresentava il cre- dito di EAS, e gli importi rappresentanti invece un debito di EAS verso il Comune, pari ad euro 23.213,97, in relazione ai lavori urgenti, ed euro 3.159,46, in ordine al credito residuo per canoni di fognatura e depurazione. 7. Avverso tale sentenza proponeva appello principale il Comune. 7.1. Con il primo motivo di appello principale il Comune chiedeva accertarsi come dovuta dall'EAS la somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra la somma di euro 528.287,91, a titolo di canoni di fognatura di depurazione, e quella pagata di euro 297.584,73. Ciò in applicazionedel principio del “riscosso per non riscosso”. In sostanza, l'obbligo di restituzione del riscosso per non riscosso sarebbe stato la conseguenza automatica ed implicita del trasferi- mento del potere di riscossione dal Comune all'EAS. Non vi sarebbe stata contestazione alcuna da parte di EAS sulla sussistenza dell'obbligo del riscosso per il non riscosso. 7.2. Con il secondo motivo di appello principale il Comune chie- deva il rigetto della domanda riconvenzionale di EAS, per la somma di euro 108.802,31, a titolo di somministrazione idrica in favore degli enti comunali, poiché le scritture contabili prodotte in giudizio dall'EAS non erano idonee a dimostrare la sussistenza del credito, ex art.2710 c.c., avente valenza solo tra imprenditori. 5RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8. Proponeva appello incidentale l'EAS, chiedendo il rigetto della domanda del Comune della somma di euro 23.313,97, a titolo di restituzione per i lavori urgenti effettuati dal Comune su richiesta espressa di EAS. In particolare, evidenziava che l'obbligazione di re- stituire le somme sborsate dal Comune per i lavori urgenti non era prevista nel contratto del 31/7/1953. Mancava ogni riscontro in or- dine alla natura degli interventi eseguiti dal Comune, non vi era prova scritta in ordine alla autorizzazione degli interventi eventual- mente eseguiti. 9. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 42/2020, depositata il 28/1/2020, dichiarava inammissibile il primo motivo di appello principale del Comune, non essendo stata mai formulata in prime cure la richiesta da parte del Comune di dichiarazione della sussistenza dell'obbligo “del riscosso per il non riscosso”. Pertanto, «trattandosi di una domanda nuova (art.345 c.p.c.) essa va dichiaratainammissibile, e comunque, laddove fosse esami- nata nel merito, verrebbe disattesa a fronte dell'accoglimento del secondo motivo». La Corte territoriale indugiava, peraltro anche sulla non fonda- tezza del primo motivo di appello principale, con cui l'ente territoriale chiedeva il pagamento della somma di euro 230.703,18, pari alla differenza tra l'importo complessivo richiesto per canoni di fognatura e di depurazione per euro 528.287,91 e la somma già pagata dall'EAS di euro 297.584,73. In atti, vi erano solo prospetti riepilogativi del Comune, di for- mazione unilaterale, oltre alle fatture nn. 1 e 2 del 24/9/2001, ri- spettivamente per lire 63.130.201 e lire 199.271.784, riferite a ca- noni di fognatura e depurazione per gli anni 1999 e 2000. 6RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la Corte di merito che gli art t. 14 e 15 della legge n. 36 del 1994 non fornivano «alcun ausilio alla tesi del Comune», in ordine all'applicazione del principio del “riscosso per il non riscosso”. Allo stesso modo tali articoli, poi abrogati dal d.lgs. n. 152 del 2006, introducevano, all'art. 14, «la previsione della tariffa del ser- vizio di fognatura e depurazione mentre l'art. 15 dettava nuove norme in tema di riscossione della tariffa, prevedendosi, in partico- lare, che la tariffa fosse riscossa dal soggetto che gestiva il servizio idrico integrato». Per la Corte d'appello, però, «non [era] dato modo di compren- dere […] in quale modo da dette norme, generali ed astratte, po- trebbe discendere la tesi che è stata invocata dal Comune per soste- nere la quantificazione della pretesa creditoria azionata». 9.1. La Corte d'appello, poi, accoglieva il secondo motivo di gra- vame principale articolato dal Comune, reputando non fondata, in quanto non provata, la domanda di EAS per il pagamento da parte del Comune della somma di euro 108.802,31 a titolo di fornitura idrica in favore degli enti comunali. Ed infatti, le fatture depositate a sostegno del credito dell'EAS erano state contestate dal Comune. Inoltre, la dimostrazione della sussistenza del credito «non può essere data per testi, in assenza di dimostrazione di quali fossero le condizioni tariffarie per la fornitura degli uffici comunali e quali fossero i consumi effettivi delle singole utenze comunali riscontrati mediante misuratore». L'art.7 della convenzione stipulata tra le parti il 31/7/1953, poi, prevedeva effettivamente la fornitura idrica da parte di EAS in favore degli enti comunali, stabilendone la gratuità «per un quantitativo non superiore complessivamente ametri cubi quattro nelle 24 ore, men- tre l'eventuale eccedenza verrà pagata dall'amministrazione comu- nale a L. 70 al mc». 7RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dunque onere dell'EAS, attorein via riconvenzionale, dimo- strare «l'esatta quantificazione del credito nei confronti del Comune, che non può essere fornita mediante deposito degli estratti di registri delle fatture, vidimati da un funzionario dello stesso EAS». 9.2. La Corte d'appello accoglieva anche l'appello incidentale dell'EAS, reputando non sussistere l'obbligo per lo stess o di rimbor- sare al Comune la somma di euro 23.313,97 per interventi urgenti alla rete idrica che il Comune avrebbe anticipato per conto su richie- sta dell'EAS. Trattandosi di lavorazioni effettuate da una PA su richiesta di altra p.a., «i singoli interventi eseguiti dal Comune, la loro data di effet- tuazione, le relative autorizzazioni i relativi costi autorizzati dei fun- zionari del Comune non potevano non essere adeguatamente docu- mentati». Il compendio documentale,prodotto solo nel fascicolo della fase monitoria, era del tutto insufficiente. Non venivano ritenuti idonei alla dimostrazione del credito: la lettera a firma del caporeparto dell'EAS, stante la sua genericità (si faceva riferimento a lavori sostitutivi richiesti con un fono del 29/11/ 2000, dunque successivi a quelli in esame); i documenti in date 10/ 8/2000, 25/9/2000e 29/11/2000 a firma del caporeparto dell' EAS ; il rendiconto dei lavori a firma del geometra Garofalo del Comune di Serradifalco (trattandosi di lavori effettuati in epoca successiva); la determinazione n. 22 del 16/8/ 2000 del commissario straordinario del Comune, riferita evidentemente ai lavori da eseguire d' urgenza in quello stesso mese. La prova della sussistenza e dell'importo dei lavori non poteva «essere fornita mediante prova orale o confessione all'esito di inter- 8RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rogatorio formale, in ragione delle norme imperative in tema di con- tabilità pubblica e di lavori pubblici che avrebbero imposto la forma scritta “ad substantiam”. Neppure era applicabile, in tale contesto, il principio di non con- testazione di cui all'art.115 c.p.c. 9.3. Restava definitivamente accertato, invece, trattandosi di capo della sentenza non impugnato dall'EAS, il credito del Comune pari ad euro 3159,46 per canone fognario e di depurazione. 9.4. Pertanto,la Corte d ' appello accoglieva la domanda proposta dal Comune di Serradifalco, condannando l'EAS a pagare in favore del Comune la somma di euro 3.159,00. 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale per cas- sazione il Comune di Serradifalco, depositando anche memoria scritta. 11. Ha resistito l'EAS,proponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Quanto alla eccezione di inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale per omessa prova della notifica telematica, si os- serva che tali atti sono stati notificati dall'Avvocatura generale con modalità telematica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune, all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] in data 10/ 12/2020 alle ore 18,30. La pronuncia di legittimità richiamata ha affermato che, nel giu- dizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notifi- cata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non ab- bia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, 9RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c.(Cass., n. 14790 del 2024). Tuttavia, nella specie il giudizio risulta pendente dall'anno 2020 ed il ricorso incidentale èanteriore al d.lgs. n. 149 del 2022. 1.1.Con il primo motivo di impugnazione principale il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell ' art. 360 c.p.c., in relazione agli articoli 1218, 1453 e 2697 del codice civile». Per il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato che «entrambe le parti interessate avevano l'onere di depositare in giudizio adeguata documentazione a soste- gno delle rispettive pretese». Tuttavia, il Comune di Serradifalco, in relazione al «canone fo- gnario e di depurazione», e quindi in ordine all'applicazione del prin- cipio del “non riscosso per il riscosso”, aveva diritto alle somme ri- chieste con il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello avrebbe violato gli articoli 1218, 1453 e 2697 c.c., in quanto, in realtà, «trattandosi di obbligazione contrattuale, [il comune] si sarebbe dovuto limitare, come ha fatto, ad allegare la fonte del proprio diritto e quindi il contratto inter partes del 31/7/ 1953, restando la prova dell'adempimento o dell'estinzione dell'ob- bligazione a carico del debitore ente acquedotti siciliani in liquida- zione». Nella specie, il Comune ha allegato il suo diritto fondato sul con- tratto prodotto in atti, producendo anche ad abundantiame solo sul quantum vari documenti: fattura n. 1 del 24/9/2001 per lire 63.130.201; fattura n. 2 del 24/9/2001 per lire 190.271.784; deli- bera di giunta comunale n.19 del 9/2/2006 contenente il prospetto riepilogativo del credito; le lettere del direttore generale dell ' EAS nelle quali si specificavano gli importi dovuti a titolo di canone di fognatura e di depurazione. 10RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'altro, l'art.6 del contratto prevedeva espressamente che «a favore del bilancio comunale, sul canone pagato dagli utenti, l'ente rilascerà il 10% dell'importo lordo riscosso non appena la gestione risulterà attiva in misura non inferiore al 15%». Il Comune aveva dunque, assolto all'onere della prova, allegando il contratto che prevedeva in suo favore il pagamento «di quella per- centuale che è stata tradotta nella somma inizialmente ingiunta e poi ridottasia quella di euro 230.703,18 in seguito ai pagamenti ricevuti dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione, restando «a carico di quest'ultimo l'onere di provare che non aveva riscosso somme e/o che non aveva raggiunto la soglia del 15% di gestione attiva». 2. Il motivo è inammissibile. Nel motivo il Comune insiste nella tesi dell'applicazione del prin- cipio “del riscosso per il non riscosso”. Ed infatti chiede il pagamento della somma di euro 230.703,18. Tale somma risulta dalla sottrazione dalla somma di euro 528.280,91, relativa ai canoni di fognatura e di depurazione che do- vevano essere versati dall'EAS al Comune, in ragione dell'applica- zione del principio del “riscosso per il non riscosso", della somma di euro 297.584,73, versata dall'EAS il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, la Corte d ' appello ha reputato inammissibile il primo motivo di appello principale del Comune, affermando che «è suffi- ciente raffrontare quelle che erano le conclusioni precisate in primo grado e quelle precisate nel giudizio di appello, per comprendere che, in primo grado, non era stata formulata alcuna domanda volta a fare “dichiarare l'obbligo del 'riscosso per non riscosso' a carico dell ' EAS in liquidazione, in persona del suo commissario liquidatore e legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di Serradifalco per i canoni idrici riscossi per suo conto nonché il suo inadempimento da 11RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio parte dell'EAS in liquidazione, in persona del suo commissario liqui- datore e legale rappresentante p.t.”». Trattandosi, di una domanda nuova, per la Corted'appello, essa doveva essere «dichiaratainammissibile». Precisava, poi, la Corteterritoriale che tale domanda, «laddove fosse esaminata nel merito, verrebbe disattesa a fronte dell'accogli- mento del secondo motivo». [OSCURATO:PERSONA], poi, si soffermava proprio sui profili di me- rito della domanda relativa al pagamento dei canoni di fognatura e di depurazione, analizzando la documentazione versata in atti, e dunque le fatture numeri 1 e 2 del 24/9/2001, rispettivamente per lire 63.130.201 e L. 190.271.384; le missive a fi r ma del direttore generale dell'EAS indirizzate al sindaco, nelle date del 30/11/2005, 13/5/2004, 25/2/2004 e 16/2/2004; un tabulato riepilogativo delle fatture insolute di competenza del Comune datato 31/1/1997 a firma del sindaco e dirette all ' EAS «con indicazione dei crediti spettanti (asseritamente) al Comune». 3. Pertanto, la Corted'appello ha respinto il primo motivo di ap- pello principale del Comune, in ordine all'applicazione del principio del “riscosso per il non riscosso”, sulla base di una duplice ratio de- cidendi. Da un lato, ha reputato inammissibile tale motivo di appello prin- cipale, in quanto costituente un motivo nuovo, non introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo, in tal modo spogliandosi della deci- sione della controversia. Dall'altro, ha rigettato nel merito il motivo, sulla base della do- cumentazione prodotta. 3.1. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza consolidata di questa Corteper cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inam- 12RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio missibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandiin re- lazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle; conseguentemente è am- missibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudi- ziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impu- gnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., sez. 5, 30/5/2018, n. 13549; Cass., Sez. U., 20/2/ 2007, n. 3840; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30393). Per questa Corte, dunque, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'ac- coglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia re- spinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ra- gioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass., sez. 1, 27/7/2017, n. 18641; Cass., sez. 1, 18/4/1998, n. 3951; Cass., sez. 1, 18/9/2006, n. 20118; Cass., Sez.U., 8/8/2005, n. 16602). Invero, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza 13RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnato- rio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridica- mente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo delvizio di motivazione (Cass., sez. L., 4/3/ 2016, n. 4293; Cass., Sez.U., 29/3/2013, n. 7931). Nella specie, il ricorrente ha omesso di impugnare proprio la sta- tuizione di inammissibilità del primo motivo di appello principale del Comune, costituente la vera ed effettiva ratio decidendi della deci- sione. 3.Con il secondo motivo di impugnazione principale il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione agli articoli 1218, 1453 e 2697 del codice civile». Per il ricorrente è dovuta la somma di euro 23.313,97 per inter- venti urgenti effettuati su richiesta espressa di EAS. La Corte d'appello ha ritenuto che non vi fosse prova dell'esecu- zione dei lavori urgenti. Tuttavia, «resta indiscusso che l'obbligo del Comune di Serradi- falco di intervenire per lavori urgenti sulla rete idrica derivava dal contratto tra le parti del 31/7/1953 e pertanto la prova della insus- sistenza del credito gravava sull'ente acquedotti siciliani in liquida- zione». L'EAS non avrebbe provato «nulla in merito», essendosi limitato a una contestazione generica dell'esecuzione dei lavori. 4. Il motivo è inammissibile. 14RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] un verso, infatti, tutti i documenti sono stati oggetto di at- tento vaglio critico da parte del giudice di merito, non essendo con- sentita in questa sede una nuova rivalutazione degli elementi istrut- tori, come del resto riconosce lo stesso ricorrente («ma purtroppo la valutazione delle prove attiene al merito della controversia e per- tanto non potrà essere vagliata nella presente sede di legittimità» e, soprattutto, per altro verso, il ricorrente non ha riportato in alcun modo il testo del contratto del 31/7/1953, ove sarebbe stato previsto espressamente l'obbligo del Comune di Serradifalco di intervenire per i lavori urgenti sulla rete idrica. 5. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione all'art.91 del codice di procedura civile». La Corte territoriale avrebbe violato l'art. 91 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto accogliere integralmente l'appello del Comune di Serradifalco e, quindi, «condannare l'ente acquedotti siciliani in li- quidazione al pagamento delle spese dei due gradidi giudizio». 6. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso principale, comporta l'assorbimento del terzomotivo. 7. Con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato l'EAS deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218, 1453, 2697, 2700, 2709, 2710, 2721, 2724, 2725, 2727 e 2729 c.c., non- ché art. 115 c.p.c., sotto il profilo di cui all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». La Corte d'appello avrebbe erroneamente accolto il secondomo- tivo di appello principale del Comune, volto a contestare la con- danna, da parte del giudice di primo grado, del Comune a versare all'EAS gli importi dovuti per le forniture d'acqua ad utenze comunali insolute, per la somma di euro 108.802,31. 15RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avviso della ricorrente era stata fornita la prova della fonte dell'obbligazione, costituita dal contratto del 31/7/1953. Sarebbe stato, dunque, «onere del Comune provare l'avvenuto adempimento e, quindi, l'avvenuto pagamento satisfattivo dei canoni idrici relativi alle sue utenze (dando prova del fatto positivo dei pa- gamenti effettuati), non potendo limitarsi a contestare generica- mente la domanda, affermando apoditticamente di aver adempiuto ai propri obblighi e senza dare prova documentale di un qualche pa- gamento intercorso negli anni di riferimento». Peraltro, si poteva provare per testi o per presunzioni, non la sussistenza del contratto - che era pacifica in atti - ma l ' adempi- mento e, dunque, l'effettivo pagamento delle prestazioni dedotte in contratto. Non vi era «nessuna disposizione che impone[sse] un divieto di ricorrere alla prova testimoniale o per presunzioni con riguardo ai consumi fatturati e pretesi per il pagamento». Solo se il buon funzionamento dei sistemi è contestato «costitui- sce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affi- dabilità dei valori registrati da contatori funzionanti e dei conseguenti rilevamenti fatturati». 8. Il motivo è infondato. 8.1. Infatti, l'EAS ricorrente incidentale non coglie la ratio deci- dendidella Corte d ' appello, la quale si è fondata soprattutto sul con- tenuto dell'art.7 del contratto stipulato tra le parti il 31/7/1953, ove si prevedeva che «l'EAS provvederà a tenere in efficienza l'afflusso dell'acqua per le fontanelle pubbliche ed i bevai esistenti e fornirà gratuitamente l'acqua corrente per l'ospedale, il palazzo municipale, il macello, le scuole, gli orinatoi, il mercato comunale, le ville comu- nali, gli orfanotrofi (collegio di Maria e [OSCURATO:PERSONA]). Detta fornitura 16RG n. 28101/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gratuita è fissata per un quantitativo non superiore complessiva- mente a metri cubi quattro nelle 24 ore, mentre l'eventuale ecce- denza verrà pagata dall'amministrazione comunale ha L. 70 al mc». Di qui l'affermazione della Corte territoriale per cui «era quindi onere dell'EAS(attore in riconvenzionale nel giudizio di primo grado) dimostrare l'esatta quantificazione del credito nei confronti del Co- mune, che non può essere fornita mediante deposito degli estratti dei registi delle fatture, vidimati da un funzionario dello stesso EAS, in presenza di risultanze che nel giudizio a cognizione piena sono state contestate da controparte». In sostanza, per la Corted ' appello l ' EAS avrebbe dovuto dimo- strare il superamento da parte degli uffici comunali o degli enti co- munali del quantitativo di acqua che veniva fornito gratuitamente dall'EAS ogni giorno, nella misura di 4 metri cubi. Solo sul surplus rispetto a tale quantitativo, veniva pagata la cifra di L. 70 al mc. Tale dimostrazione non era stata fornita dall'EAS. Con il motivo di ricorso per cassazione incidentale, però, l'EAS nulla dice su tale circostanza dirimente, costituente ratiodella deci- sione della Corte d ' appello, limitandosi esclusivamente a sostenere la sussistenza del contratto scritto e l'obbligo del Comune di dimo- strare di aver pagato gli importi, potendosi peraltro dimostrare con testi e presunzioni il quantumrichiesto dall'EAS. Peraltro, nel motivo non si indicano neppure le deposizioni testi- moniali ed il loro contenuto, in grado di dimostrare, da un lato, il superamento del consumo giornaliero da parte degli uffici comunali, nella misura superiore a 4 m³, e dall'altro, l'effettiva consistenza del consumo idrico superiore a tale parametro giornaliero. 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate integral- mente
Decreto Cassazione n. 20312/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris