CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 45942/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Germania [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Bologna [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], n. Bologna [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze n. 49-50-51/21 del Tribunale di Cagliari del 12/05/2021 letti gli atti, i ricorsi e le ordinanze impugnate; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con le ordinanze impugnate, largamente sovrapponibili per forma e contenuto, il Tribunale di Cagliari ha parzialmente respinto la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale in data 24 aprile 2021, confermando l'apposizione del vincolo di indisponibilità su infiorescenze ed estratti di fiore di canapa sativa, ma ordinando la restituzione della somma di denaro all'avente diritto [OSCURATO:SOCIETA] di cui gli istanti sono soci, come parimenti lo sono della società semplice [OSCURATO:PERSONA] snc, corrente in Capoterra (Ca), località [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di coltivazione di canapa sativa. Il sequestro ha avuto ad oggetto: - kg. 36 lordi di infiorescenze di canapa contenute in pacchi spediti alla [OSCURATO:PERSONA] dalla società Leadergreen di Ventimiglia (Im), a detta degli istanti costituenti parte di un reso merce di una vendita commerciale effettuata in Estonia di complessivi kg. 50 di merce del valore di C 18.750,00, di cui esibivano regolare fattura elettronica di vendita; - gr. 200 di estratto di fiori di canapa sativa già suddivisi in confezioni e destinati alla [OSCURATO:SOCIETA] per la successiva rivendita nei punti vendita di Cagliari e Modena; - gr. 8.856,00 di estratto di fiori di canapa e infiorescenze varie suddivise in 7.716 confezioni rinvenuti nei locali della [OSCURATO:PERSONA], ubicati in Cagliari alla v. Pascoli, 23; - la somma di denaro contante di C 945,00 rinvenuta la stessa società e di cui il Tribunale ha poi disposto la restituzione. Come anticipato, la [OSCURATO:PERSONA] conduce attività agricola di coltivazione di canapa sativa all'interno di due serre e dei locali annessi, che ne costituiscono il complesso aziendale, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] si occupa della commercializzazione di prodotti genericamente riconducibili alla categoria merceologica della cd. cannabis light. Il Tribunale ha confermato il decreto di sequestro di tali sostanze, ritenendo che la commercializzazione delle infiorescenze, pur se ottenuta dalla coltivazione di canapa sativa e in quanto destinata a terzi, appare estranea alle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 242 del 2016, con la conseguente violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.2. Avverso l'ordinanza Blumenthal, Turchetti e Roma hanno proposto distinti ricorsi per cassazione deducendo, con motivi, però, perfettamente sovrapponibili, da un lato la falsa applicazione della legge n. 242 del 2016 e dall'altro la natura sproporzionata della misura cautelare reale. La comune tesi difensiva dei ricorrenti è che le predette società conducono in maniera trasparente l'attività di coltivazione e di commercializzazione dei citati prodotti alla luce della deroga all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 operata dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 30475 del 2020 nella parte in cui ha ritenuto lecita l'attività di commercializzazione in quanto riferita ad infiorescenze, foglie, olii e resine di canapa in concreto privi di efficacia drogante poiché contenenti un livello di THC inferiore allo 0,5%. L'altra doglianza riguarda le modalità di esecuzione del sequestro poiché riguardante tutte le sostanze rinvenute, senza procedere a campionamento, sebbene per finalità puramente esplorative e vale a dire al fine di stabilirne l'efficacia drogante, provocando la paralisi dell'attività commerciale. 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale osserva che il Tribunale ha confermato il sequestro probatorio di infiorescenze ed estratto di fiori di canapa sativa, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, basandosi strettamente su quanto stabilito in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dato preliminarmente conto della disposta datigp riunione al presente procedimento di quelli iscritti ai numeri 23239/2021 R.G. e 23241/2021 R.G. attesa, come già anticipato, la totale sovrapponibilità del contenuto delle ordinanze e dei relativi ricorsi. 2. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati. I ricorrenti contestano la tesi della rilevanza penale della condotta loro ascritta e che ha giustificato l'esecuzione della misura cautelare reale sull'assunto della inefficacia drogante delle sostanze in sequestro. Sulla tematica sono notoriamente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione che con la sentenza n. 30475 del 30/05/2019, hanno stabilito il principio che "in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività". La pronuncia ha, tuttavia, precisato che la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della legge stessa. Il successivo art. 4 precisa, infatti, che "... qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge". Qualora, inoltre, il campione prelevato dalle piantagioni di cannabis sativa legale presenti una concentrazione di principio attivo superiore allo 0,6%, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge n. 242 del 2016, il coltivatore non è ugualmente responsabile, ma l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa. Ciò premesso, va osservato come il sequestro abbia colpito non già le coltivazioni di cannabis sativa in atto presso la [OSCURATO:PERSONA], società di cui i ricorrenti sono soci ed esercente attività agricola - la cui legalità non è in discussione (pag. 4 ord.) - ma infiorescenze ed estratti di fiori di canapa sativa spediti per corrispondenza e destinati di fatto alla diversa società [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 ord.). Secondo la stessa ordinanza (pag. 7), inoltre, la sostanza veniva sottoposta a [OSCURATO:PERSONA], con esito positivo ai reagenti dei cannabinoidi (THC), da cui la deduzione che stessa contiene principio attivo. Secondo quando stabilito dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite invocata dai ricorrenti, invero, anche un principio attivo inferiore allo 0,6% nelle infiorescenze od estratti di canapa sativa integra il reato in questione. Ne consegue che nella specie appare allo stato giustificato il sequestro probatorio con la necessità di stabilire se le sostanze abbiano, e in che misura, efficacia drogante o psicotropa, e cioè un contenuto di THC superiore allo 0,2%. Né il sequestro dell'intera sostanza e non solo di una parte sufficiente a condurre le analisi organolettiche, come invocano i ricorrenti, appare in violazione di legge.Il profilo della proporzionalità della misura sarebbe, invero, astrattamente rilevante nella fattispecie, avendo la misura cautelare reale comportato la sostanziale interruzione dell'attività commerciale di quella società dei ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], dedita alla commercializzazione dei derivati leciti della cd. cannabis light. Va, tuttavia, in senso opposto rilevato che, sussistendo sulla scorta delle prime risultanze analitiche un fumus dell'ipotizzato reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in caso di accertamento positivo dell'efficacia drogante delle sostanze in sequestro, esse andrebbero non solo considerate corpo del reato ai sensi dell'art. 253, comma 2, cod. proc. pen. ma anche cose intrinsecamente delittuose da sottoporre necessariamente a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., da cui 3. Al rigetto dei ricorsi segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti