CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di L'Aquila - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sussistenza del delitto di ricettazione di targhe di automobili (capo C della rubrica), sia pure ritenendo l'ipotesi lieve, dando rilievo al fatto che le targhe rubate erano state rinvenute nel bagaglio dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], il quale non avendole consegnate immediatamente alla polizia era consapevole della loro possibile provenienza furtiva e ha considerato che egli fosse ragionevolmente pronto ad utilizzarle apponendole alla propria auto, per recarsi nei luoghi dove poi avrebbe utilizzato il materiale incendiario sequestratogli; Rilevato che, pur lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, il ricorrente intendere pervenire - con riferimento alla contestata ricettazione - ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito già coerentemente esaminati dalla Corte territoriale; Considerato, quanto al secondo motivo, che la prescrizione si sarebbe maturata il giorno 28 dicembre 2022, vale a dire dopo la sentenza impugnata, con la conseguente impossibilità di declaratoria della medesima in ragione della inammissibilità del presente ricorso per le ragioni sopra illustrate (giurisprudenza consolidata di legittimità, risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma dli tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 g