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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18764/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 283/2020 della Corte di Appello di Trieste del23.6.2020.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Gorizia, decidendo su due cause riunite, con sentenza n.457/2018, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 525/14proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (decreto emesso per ilmancato pagamento di 22 fatture per le prestazioni di elaborazione dati,tenuta di scritture contabili, redazioni di bilanci e dichiarazioni tributarierelative al periodo 1.3.2009 – 31.12.2013, per l’importo complessivo diEuro 39.027,77) e accolto l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decretoingiuntivo n. 39/15 emesso per la riconsegna di documentazione contabileche la cliente aveva consegnato alla prestatrice d’opera.La detta sentenza era impugnata in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA], la qualechiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di nullità delcontratto concluso tra le parti (per la mancata iscrizione all’albo dei dottoricommercialisti ed esperti contabili del rag.

Landi, che aveva svolto leprestazioni oggetto dell’incarico) e la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alrisarcimento dei danni.La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame, revocava ildecreto ingiuntivo n. 525/14 e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare in favoredella [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di Euro 44.340,67 oltre alle spesedella fase monitoria, gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e le spese digiudizio.2. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Trieste con sei motivi cui resiste [OSCURATO:SOCIETA] concontroricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.Le parti hanno depositato memoria scritta in vista dell’adunanza camerale.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2231 c.c. e delle norme dicui al dlgs. 139/2005, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per nonaver la Corte di appello di Trieste dichiarato la nullità del contratto d’operasulla scorta del quale ha agito la controparte.Il motivo è fondato.La sentenza gravata ha ritenuto che le prestazioni svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] (amezzo del rag.

Landi) per le quali viene richiesto il compenso - consistentinella elaborazione dati, tenuta di scritture contabili, redazioni di bilanci edichiarazioni tributarie relative al periodo 1.3.2009 – 31.12.2013 - nonrientrassero tra quelle riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti,ai ragionieri, ai consulenti del lavoro.

Ha, di conseguenza, esclusol’invocata nullità del contratto richiamando, all’uopo, il principio espressoda Cass. sez. 2 n. 8683 del 28.3.2019.

Nella sintetica motivazione(“…deve essere invece evidenziato che le attività di tenuta delle scritturecontabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazionedei redditi, di effettuazione dei conteggi ai fini dell’IRAP, dell’Ici o di altreimposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso laCamera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materiecommerciali, economiche, finanziarie, e di ragioneria non rientranonell’ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri equindi il loro esercizio non è condizionato all’iscrizione nei relativi albiprofessionali o ad abilitazione”), la Corte distrettuale non ha considerato inmaniera adeguata le attività svolte da ITALCONS, potenzialmente riservateagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (inprecedenza, i ragionieri), che rientrano nel campo di applicazione dell'art.1 del d. lgs. n. 139/2005, omettendo di compiere la doverosa analisi diogni singola attività svolta, al fine di riscontrare la sua riconducibilità omeno alle attività consentite o viceversa vietate per i non iscritti all’ordineNumero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026professionale; non ha, altresì, tenuto in debito conto della circostanza chele attività svolte dalla controricorrente ricadono tutte temporalmentenell’alveo applicativo del D. Lgs. n. 139/2005, che ha istituito l'Albounificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ha, da ultimo,completamente trascurato la giurisprudenza penale inaugurata dalleSezioni Unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. n. 11545/2012, seguita inmaniera conforme nella successiva giurisprudenza dalle sezioni ordinarie:Cass. pen. n. 16366/2019; n. 33464/2018; n. 26617/2016; n.14815/2016), la quale ha ritenuto che, prima della promulgazione del d.lgs. n. 139/2005, le condotte di tenuta della contabilità aziendale, diredazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei pagamenti nonintegravano reato di esercizio abusivo delle professioni di dottorecommercialista o di ragioniere come disciplinate dal DPR n. 1067/1953(Ordinamento della professione di dottore commercialista) e dal D.P.R. n.1068/1953 (Ordinamento della professione di ragioniere e peritocommerciale), anche se svolte da chi non fosse stato iscritto nei relativialbi, in modo continuativo organizzato e retribuito, mentre dopo l’entratain vigore del citato d. lgs. n. 139/2005 si configura l’illiceità sul pianopenale, ai sensi dell’art. 348 c.p., nel caso di svolgimento dell'attività daparte del non iscritto all’albo, con conseguente nullità del contratto diprestazione d'opera.

Tale approdo esegetico è stato, poi, condiviso anchedalle Sezioni civili (si v., tra le altre, Cass. sez. 2 n. 3495 del 7.2.2024,che ha rimarcato che, in tema di esercizio della professione di espertocontabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinatodisposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto traprofessionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizioneall'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendalee di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativipagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolteNumero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo,organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse,l'apparenza della prescritta iscrizione; conf.

Cass. n. 15004/2021).Invero, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che le prestazionisvolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] non rientrassero tra quelle riservate, in via esclusiva,ai dottori commercialisti e ai ragionieri, senza considerare: a. che lecollocano in epoca successiva all’entrata in vigore il d. lgs. n. 139/2005; b.che era necessario verificare se l’esercizio delle stesse fosse statoeffettuato in maniera non occasionale, ma abituale e continuativa, postoche, in tale seconda ipotesi, si può configurare il reato di cui all’art. 348c.p., che determina, sul piano civilistico, la nullità contrattuale el’esclusione del diritto al compenso; c. se vi siano, poi, altre attività che lalegge non connota come tipizzanti la detta professione, la cui esecuzionelegittimerebbe, in ogni caso, la richiesta di compenso da parte dellaItalcons.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, dovendosiribadire il principio per cui l'esecuzione di una prestazione d'operaprofessionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscrittonell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt.1418 e2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente,privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che ilprofessionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno dellaprescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tuttodifferente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione,nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché laprestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sonoriservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale,essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione inapposito albo o ad abilitazione (Cass. Sez. 2, n.14085 del 11/06/2010;Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026conf.

Cass. Sez.2, n. 953 del 16/01/2013, non massimata, e Cass. Sez. 2,n. 13342 del 28/05/2018).2.

Con il secondo motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 c.c., 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 360 I co. n. 3 c.p.c. perché: a) la corte di Appelloha invertito l’onere della prova gravante su [OSCURATO:SOCIETA]. in relazioneall’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali per le quali è stataformulata la richiesta di pagamento, e ciò anche a seguito dell’eccezione diinadempimento e/o di inesatto adempimento formulata da [OSCURATO:SOCIETA].;b) ha invertito l’onere della prova gravante su [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alladomanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] e contro il cui rigetto èstato proposto motivo di appello sub 7); c) per non avere la Corte diappello ammesso le istanze istruttorie formulate da [OSCURATO:SOCIETA], rigettate inprimo grado e riproposte in appello.Con il terzo motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 I co. n. 5 c.p.c., in quantoerroneamente la corte di Appello ha ritenuto nuova la questione inerentelo svolgimento dell’attività professionale per cui [OSCURATO:SOCIETA] ha richiesto ilpagamento.Con il quarto motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la nullitàdella sentenza ex artt. 111 Cost. e/o 132 II co. n. 4 c.p.c. e/o 118 disp.Con il quinto motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazionedegli artt. 24 Cost. 91 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 360 I co. n. 3 c.p.c.perché la Corte di Appello ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto adire levie giudiziali con ricorso per decreto ingiuntivo per intimare la consegnadei documenti solo a fronte di un “motivo di urgenza” o di uncomportamento ingiustificatamente dilatorio da parte del soggettoonerato.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con il sesto motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 132 II co. n. 4 c.p.c., 91 c.p.c., 75 disp.Att c.p.c., 36 Cost, 2233 c.c., anche in relazione alla l. 7 novembre 1957n. 1051, agli artt. da 57 a 64 r.d. 1578/1933 ed all’art. 24 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.794 in relazione al d.m. 55/2014 con riferimento all’art. 360 I co. n. 3c.p.c., in relazione alla condanna alle spese subita da [OSCURATO:SOCIETA] conriferimento al decreto ingiuntivo n. 525/2014 espressamente revocato.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 1284 comma 4° c.c. in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello condannato laricorrente principale al pagamento degli interessi di mora di cui al dgls.231/2002.3.

Il carattere assorbente della decisione sul primo motivo, che imponeuna rivalutazione da parte del giudice di rinvio circa la validità delcontratto sulla scorta del quale la prestatrice d’opera ha azionato lapretesa creditoria in via monitoria, e dalla quale dipende anche alregolazione delle spese di lite, esonera il Collegio dalla disamina degliulteriori motivi del ricorso principale, nonché dell’unico motivo di ricorsoincidentale, in quanto evidentemente assorbiti.4.

In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va, pertanto,cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello diTrieste in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorsoprincipale, e assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19.5.2026Il PRESIDENTEMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 283/2020 della Corte di Appello di Trieste del23.6.2020.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Gorizia, decidendo su due cause riunite, con sentenza n.457/2018, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 525/14proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (decreto emesso per ilmancato pagamento di 22 fatture per le prestazioni di elaborazione dati,tenuta di scritture contabili, redazioni di bilanci e dichiarazioni tributarierelative al periodo 1.3.2009 – 31.12.2013, per l’importo complessivo diEuro 39.027,77) e accolto l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decretoingiuntivo n. 39/15 emesso per la riconsegna di documentazione contabileche la cliente aveva consegnato alla prestatrice d’opera.La detta sentenza era impugnata in appello dalla [OSCURATO:SOCIETA], la qualechiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di nullità delcontratto concluso tra le parti (per la mancata iscrizione all’albo dei dottoricommercialisti ed esperti contabili del rag. Landi, che aveva svolto leprestazioni oggetto dell’incarico) e la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alrisarcimento dei danni.La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame, revocava ildecreto ingiuntivo n. 525/14 e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare in favoredella [OSCURATO:SOCIETA] la somma complessiva di Euro 44.340,67 oltre alle spesedella fase monitoria, gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. e le spese digiudizio.2. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCorte di appello di Trieste con sei motivi cui resiste [OSCURATO:SOCIETA] concontroricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.Le parti hanno depositato memoria scritta in vista dell’adunanza camerale.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2231 c.c. e delle norme dicui al dlgs. 139/2005, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., per nonaver la Corte di appello di Trieste dichiarato la nullità del contratto d’operasulla scorta del quale ha agito la controparte.Il motivo è fondato.La sentenza gravata ha ritenuto che le prestazioni svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] (amezzo del rag. Landi) per le quali viene richiesto il compenso - consistentinella elaborazione dati, tenuta di scritture contabili, redazioni di bilanci edichiarazioni tributarie relative al periodo 1.3.2009 – 31.12.2013 - nonrientrassero tra quelle riservate in via esclusiva ai dottori commercialisti,ai ragionieri, ai consulenti del lavoro. Ha, di conseguenza, esclusol’invocata nullità del contratto richiamando, all’uopo, il principio espressoda Cass. sez. 2 n. 8683 del 28.3.2019. Nella sintetica motivazione(“…deve essere invece evidenziato che le attività di tenuta delle scritturecontabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazionedei redditi, di effettuazione dei conteggi ai fini dell’IRAP, dell’Ici o di altreimposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso laCamera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materiecommerciali, economiche, finanziarie, e di ragioneria non rientranonell’ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri equindi il loro esercizio non è condizionato all’iscrizione nei relativi albiprofessionali o ad abilitazione”), la Corte distrettuale non ha considerato inmaniera adeguata le attività svolte da ITALCONS, potenzialmente riservateagli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (inprecedenza, i ragionieri), che rientrano nel campo di applicazione dell'art.1 del d. lgs. n. 139/2005, omettendo di compiere la doverosa analisi diogni singola attività svolta, al fine di riscontrare la sua riconducibilità omeno alle attività consentite o viceversa vietate per i non iscritti all’ordineNumero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026professionale; non ha, altresì, tenuto in debito conto della circostanza chele attività svolte dalla controricorrente ricadono tutte temporalmentenell’alveo applicativo del D. Lgs. n. 139/2005, che ha istituito l'Albounificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ha, da ultimo,completamente trascurato la giurisprudenza penale inaugurata dalleSezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 11545/2012, seguita inmaniera conforme nella successiva giurisprudenza dalle sezioni ordinarie:Cass. pen. n. 16366/2019; n. 33464/2018; n. 26617/2016; n.14815/2016), la quale ha ritenuto che, prima della promulgazione del d.lgs. n. 139/2005, le condotte di tenuta della contabilità aziendale, diredazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei pagamenti nonintegravano reato di esercizio abusivo delle professioni di dottorecommercialista o di ragioniere come disciplinate dal DPR n. 1067/1953(Ordinamento della professione di dottore commercialista) e dal D.P.R. n.1068/1953 (Ordinamento della professione di ragioniere e peritocommerciale), anche se svolte da chi non fosse stato iscritto nei relativialbi, in modo continuativo organizzato e retribuito, mentre dopo l’entratain vigore del citato d. lgs. n. 139/2005 si configura l’illiceità sul pianopenale, ai sensi dell’art. 348 c.p., nel caso di svolgimento dell'attività daparte del non iscritto all’albo, con conseguente nullità del contratto diprestazione d'opera. Tale approdo esegetico è stato, poi, condiviso anchedalle Sezioni civili (si v., tra le altre, Cass. sez. 2 n. 3495 del 7.2.2024,che ha rimarcato che, in tema di esercizio della professione di espertocontabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinatodisposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto traprofessionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizioneall'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendalee di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativipagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolteNumero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo,organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse,l'apparenza della prescritta iscrizione; conf. Cass. n. 15004/2021).Invero, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che le prestazionisvolte dalla [OSCURATO:SOCIETA] non rientrassero tra quelle riservate, in via esclusiva,ai dottori commercialisti e ai ragionieri, senza considerare: a. che lecollocano in epoca successiva all’entrata in vigore il d. lgs. n. 139/2005; b.che era necessario verificare se l’esercizio delle stesse fosse statoeffettuato in maniera non occasionale, ma abituale e continuativa, postoche, in tale seconda ipotesi, si può configurare il reato di cui all’art. 348c.p., che determina, sul piano civilistico, la nullità contrattuale el’esclusione del diritto al compenso; c. se vi siano, poi, altre attività che lalegge non connota come tipizzanti la detta professione, la cui esecuzionelegittimerebbe, in ogni caso, la richiesta di compenso da parte dellaItalcons.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, dovendosiribadire il principio per cui l'esecuzione di una prestazione d'operaprofessionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscrittonell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt.1418 e2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente,privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che ilprofessionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno dellaprescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tuttodifferente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione,nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché laprestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sonoriservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale,essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione inapposito albo o ad abilitazione (Cass. Sez. 2, n.14085 del 11/06/2010;Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026conf. Cass. Sez.2, n. 953 del 16/01/2013, non massimata, e Cass. Sez. 2,n. 13342 del 28/05/2018).2. Con il secondo motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1460, 2697 c.c., 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 360 I co. n. 3 c.p.c. perché: a) la corte di Appelloha invertito l’onere della prova gravante su [OSCURATO:SOCIETA]. in relazioneall’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali per le quali è stataformulata la richiesta di pagamento, e ciò anche a seguito dell’eccezione diinadempimento e/o di inesatto adempimento formulata da [OSCURATO:SOCIETA].;b) ha invertito l’onere della prova gravante su [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alladomanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] e contro il cui rigetto èstato proposto motivo di appello sub 7); c) per non avere la Corte diappello ammesso le istanze istruttorie formulate da [OSCURATO:SOCIETA], rigettate inprimo grado e riproposte in appello.Con il terzo motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all’art. 360 I co. n. 5 c.p.c., in quantoerroneamente la corte di Appello ha ritenuto nuova la questione inerentelo svolgimento dell’attività professionale per cui [OSCURATO:SOCIETA] ha richiesto ilpagamento.Con il quarto motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la nullitàdella sentenza ex artt. 111 Cost. e/o 132 II co. n. 4 c.p.c. e/o 118 disp.Con il quinto motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazionedegli artt. 24 Cost. 91 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 360 I co. n. 3 c.p.c.perché la Corte di Appello ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto adire levie giudiziali con ricorso per decreto ingiuntivo per intimare la consegnadei documenti solo a fronte di un “motivo di urgenza” o di uncomportamento ingiustificatamente dilatorio da parte del soggettoonerato.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026Con il sesto motivo del ricorso principale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 132 II co. n. 4 c.p.c., 91 c.p.c., 75 disp.Att c.p.c., 36 Cost, 2233 c.c., anche in relazione alla l. 7 novembre 1957n. 1051, agli artt. da 57 a 64 r.d. 1578/1933 ed all’art. 24 l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.794 in relazione al d.m. 55/2014 con riferimento all’art. 360 I co. n. 3c.p.c., in relazione alla condanna alle spese subita da [OSCURATO:SOCIETA] conriferimento al decreto ingiuntivo n. 525/2014 espressamente revocato.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 1284 comma 4° c.c. in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello condannato laricorrente principale al pagamento degli interessi di mora di cui al dgls.231/2002.3. Il carattere assorbente della decisione sul primo motivo, che imponeuna rivalutazione da parte del giudice di rinvio circa la validità delcontratto sulla scorta del quale la prestatrice d’opera ha azionato lapretesa creditoria in via monitoria, e dalla quale dipende anche alregolazione delle spese di lite, esonera il Collegio dalla disamina degliulteriori motivi del ricorso principale, nonché dell’unico motivo di ricorsoincidentale, in quanto evidentemente assorbiti.4. In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata va, pertanto,cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello diTrieste in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorsoprincipale, e assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 24078/2020Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 18764/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19.5.2026Il PRESIDENTEMauro Criscuolo
Decreto Cassazione n. 18764/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris