CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte, confutativi e generici. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come legittimamente affermato dalla Corte territoriale, alla data della pronuncia della sentenza impugnata non erano ancora decorsi i termini di prescrizione del reato, stante la ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale; ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso deducono doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato ed alla esclusione del dedotto errore di persona, fondata sul riconoscimento fotografico effettuato dal IPubblico Ufficiale; nonché la pagina 5 in ordine alla qualificazione giuridica del fatto); ritenuto che anche il quinto e sesto motivo sono generici e reiterativi delle medesime doglianze puntualmente esaminate e rigettate dalla Corte territoriale can motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]