CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 35445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8495/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avversoil DECRETO d el TRIBUNALE di TORINO R.G. n. 18340/2022 depositatoi l 24/10/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 21 ottobre 2022, comunicato il 24 ottobre 2022, il Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza, ex art. 9, Direttiva 2013/33/UE,di riesame della convalida del trattenimento del 14 - 9 - 2022, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 agosto 2003 . 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la « violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 6, D. Lgs. 142/15, 27, 28-bis, D. Lgs. 25/08 – violazione dei termini per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale – cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R.». Il ricorrente espone che: a) in data 31 agosto riceveva la notifica di un decreto di respingimento in quanto “fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera […] essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso”; b)contestualmente veniva emesso decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, convalidato dal Giudice di Pace il 2 settembre 2022, durante l’udienza di convalida, il Duibi manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale e il 12 settembre 2022 la Questura di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, c. 3, D. Lgs. 142/15, convalidato il 14 settembre 2022 dal Tribunale di Torino; c) il 16 settembre 2022 il ricorrente sottoscriveva il cd. modulo C3 presso ilC.P.R. di Torino, e il 27 settembre 2022 il medesimo riceveva la notifica della convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il 4 ottobre 2022; d) il10 ottobre 2022 il ricorrente depositava l'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE avanti il Tribunale di Torino. Deduce, quanto alla possibilità di superare i termini stabiliti per la procedura accelerata “per assicurare un esame adeguato e completo della domanda” (art. 28-bis, c. 5, D. Lgs. 25/08), che il D.L. 130/20, conv. in L. 173/20, ha modificato l’art. 6, c. 6, D. Lgs. 142/15, e l’art. 28- bis, D. Lgs. 25/08, innovando rispetto al quadro normativo precedente, che prevedeva la facoltà di estendere i termini del trattenimento del richiedente asilo presso un C.P.R. attraverso il richiamo all’art. 28-bis, c. 3, D. Lgs. 25/2008. La novella dispone che i termini “non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, senza rinviare alla possibilità di estensione attualmente prevista dal comma 5. Tanto preclude, ad avviso del ricorrente, un’applicazione estensiva o analogica in malam partem delle norme in questione, sia per l’esigenza di limitare al minimo il periodo di trattenimento del richiedente asilo (in ossequio al considerando n. 16 e all’art. 9, par. 1, Dir. 2013/33/UE), sia in quanto materia attinente la libertà personale (C. Cost., sent. 105/01), soggetta a stretta interpretazione. Peraltro la facoltà in esame consente il superamento dei termini solo ai fini di “un esame adeguato e completo della domanda” (art. 28-bis, c. 5, D. Lgs. 25/08), vale a dire un’attività squisitamente di merito volta alla decisione, mentre nel caso odierno si denuncia il ritardo della pubblica amministrazione nell’avvio della procedura (in particolare nella trasmissione degli atti alla Commissione territoriale e nella celebrazione dell’audizione). I l ricorrente rileva che il Tribunale aveva giustificato il rigetto dell’istanza, in primo luogo, sostenendo l'applicabilità dell'art. 27, c. 3, lett. b), D. Lgs. 25/08, alla luce delle “47 richieste di protezione internazionale in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini”, ed invece, rimarca il ricorrente, la vigente formulazione dell'art. 6, c. 6, D. Lgs. 142/15, come modificato dal D.L. 130/20, convertito dalla L. 173/20, relativo al trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, stabilisce che “Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. A seguito della modifica legislativa la durata del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale non può, ad avviso del ricorrente,superare i termini stabiliti dai commi 1 e 2, essendo stato soppresso il rinvio all'attuale comma 5 (a tenore del quale ”I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda”). Poiché tra la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del Duibi , avvenuta il 12 settembre 2022, e la celebrazione dell’audizione personale, che aveva luogo il 4 ottobre 2022, erano trascorsi 22 giorni, il superamento dei termini stabiliti per la procedura accelerata non sarebbein alcun modo sanabile. Secondo il ricorrente, la possibilità di superare i termini della procedura accelerata, ai sensi dell’art. art. 27, c. 3, lett. b), D. Lgs. 25/08, è consentita unicamente ai fini dell’adozione della decisione e non della mera preparazione dell’esame della domanda, come si evincerebbe dal disposto dell’art.6, comma 6 d.lgs. 142/2015, secondo cui il trattenimento del richiedente asilo non può protrarsi in presenza di “Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda”. Nel caso in esame, l’audizione dell’odierno ricorrente veniva fissata e svolta ben oltre i termini di legge ex art. 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, circostanza che integra un ritardo nella procedura amministrativa preordinata all’esame della domanda. Ad avviso del ricorrente neppure era fondata la ratio decidendidell’irrilevanza dell’obbligo informativo sul ritardo in capo alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti del trattenuto, dato che invece la norma è espressione di un principio fondamentale di origine eurounitaria e di applicazione generale in materia di asilo, secondo cui "[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente interessato: a) sia informato del ritardo" (art. 31, par. 6, Direttiva 2013/32/UE). 2. In via pregiudiziale va ribadito che l’istanza di riesame è ammissibile, atteso che in tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione "self-executing"), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art.111 Cost., non per la naturadecisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale(Cass.24721/2021) . 3. Tanto precisato, il motivo è infondato. Il ricorrente si duole del ritardo nella trasmissione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] per l’esame della sua domanda di protezione internazionale e nella celebrazione dell’audizione. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 2458/2021), i l trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l'esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142del 2015 e 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. v), del d.lgs. n. 142 del 2015, per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata. Detto termine coincide, di norma, con quello di 14 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dal secondo comma dell'art. 28 bis, a meno che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 -come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 142 del 2015 - ovvero ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 28 bis, comma 3, de l d.lgs. n. 25 del 2008, che a sua volta rinvia all'art. 27, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto legislativo. Nel contesto di questa enunciazione di principio, la citata sentenza ha affermato che “se da un lato il superamento dei termini previsti dall’art. 28 bis, commi 1 e 2, per la fissazione dell’audizione e la decisione della domanda di protezione non è causa di nullità del relativo procedimento, tuttavia ciò non giustifica la proroga del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione. Ne consegue che il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi del combinato del d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6 e del d.lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, ovverosia in presenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 28 bis , comma 2, non può comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione da quegli introdotta”. La giurisprudenza successiva (Cass.17834/2022) ha precisato la portata del suddetto orientamen to e , in particolare , ha chiarito che,ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che "il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda”, deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. Si è ulteriormente chiarito, con la citata pronuncia, che il problema esegetico sorge per la compresenza di due norme “apparentemente contrastanti, che disciplinano la durata del nuovo trattenimento disposto nei confronti del richiedente asilo, già trattenuto in un CPR”: l’art. 6, c. 5, d.lgs. 142/15, secondo il quale il questore richiede “la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda”, e il successivo comma 6, a tenore del quale “Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28gennaio 2008, n. 25”. Detta antinomia è solo apparente, atteso che, come per l’appunto precisato con la citata pronuncia, la durata del trattenimento non può essere che quella stabilita dal decreto di convalida e i termini della procedura accelerata sono, in difetto di esplicita previsione normativa, non perentori(così anche Cass. 9042/ 2023 ). A ciò si aggiunga che, nella specie, il Tribunale ha dato atto della sussistenza di circostanze giustificative dell’allungamento della procedura ai sensi dell’art.27 comma 3 lett. b) del citato d.lgs. (47 richieste di protezione internazionale pervenute nel mese di settembre presso il CPR di Torino) e che la procedura si è conclusa, con il rigetto della domanda, in data 7-10-2022. Va, infine, esclusa, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la rilevanza della mancata informazione dell’asserito ritardo nel senso invocato, ossia con l’effetto di invalidare il trattenimento. 4. l ricorso va rigettato, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. 5. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 13-