Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09987/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ione, dall’avvocatoROSARIO DIDATO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC deldifensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore– intimato –per la cassazione della sentenza n. 318 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 maggio 2022 (R.G.N.484/2020).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo ha respinto il gravame proposto dalla signora Carolina RitaMaria Didato contro la pronuncia del Tribunale di Sciacca, che haNumero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/2026rigettato per l’intervenuta decadenza le domande volte a conseguiredal Fondo di garanzia gestito dall’INPS il trattamento di fine rapporto(TFR), per il complessivo importo di Euro 11.734,80, e le ultimeretribuzioni, pari ad Euro 2.214,00.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chela domanda amministrativa è stata presentata il 12 agosto 2014 e che,al momento del deposito del ricorso introduttivo (2 gennaio 2017), eragià vanamente decorso il termine annuale di decadenza.Tale termine, sancito per l’instaurazione del giudizio, dev’esserecomputato a partire dal 3 marzo 2015, allorché erano trascorsi novantagiorni dalla presentazione al Comitato provinciale dell’INPS, il 2dicembre 2014, del ricorso contro il diniego del 21 ottobre 2014.Né all’appellante giova addurre la reiterazione della domanda,risalente al 22 aprile 2016.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la signoraCarolina [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo, illustrato damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– L’INPS, pur evocato ritualmente in giudizio, in questa sede nonha svolto attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ecensura la sentenza d’appello per aver analizzato esclusivamente il«termine decadenziale per agire in giudizio avverso il rigetto delladomanda di ammissione al fondo di garanzia dell’INPS una voltaesaurito tutto l’iter amministrativo […], senza invece tenere in- 2 -Numero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/2026considerazione il termine annuale di prescrizione» (pagina 4 del ricorsoper cassazione) e il dies a quo di tale termine: il 16 aprile 2016, «datain cui la lavoratrice esauriva l’esperimento di ogni tentativo diesecuzione forzata nei confronti della ditta datrice» (pagina 10 delricorso).

Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe erratonel richiamare soltanto la domanda amministrativa del 12 agosto 2014,senza tener conto della domanda del 22 aprile 2016 edell’impugnazione proposta contro il silenzio diniego concernente taledomanda.2.– Le censure non superano il vaglio di ammissibilità per unduplice e concorrente ordine di ragioni.2.1.– Anzitutto, la parte ricorrente si diffonde sul tema dellaprescrizione delle pretese, che non ha attinenza con la ratio decidendidella sentenza d’appello, incentrata sul profilo distinto e autonomodella decadenza.A tale riguardo, la Corte di merito ha rettamente inteso e applicatoi princìpi oramai consolidati, che affermano l’operatività delladecadenza annuale dall’azione (art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639del 1970) alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, riconducibilealla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cuiall’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzodell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (Cass., sez. lav., 8 luglio 2014,n. 15531).Nel computo del dies a quo del termine annuale di decadenza, igiudici d’appello si sono poi uniformati alle indicazioni delineate daCass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718 (pagina 3 della sentenzaimpugnata), conferendo rilievo alla scadenza del termine stabilito perla pronuncia della decisione dei competenti organi dell’[OSCURATO:PERSONA] enegando ogni effetto al ritardo dell’[OSCURATO:PERSONA] nella risposta, alla streguadel rango pubblicistico degl’interessi coinvolti (di recente, Cass., sez.lav., 27 agosto 2025, n. 24015).- 3 -Numero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2.– La ricorrente non contesta che, rispetto all’originariadomanda amministrativa, sia infruttuosamente decorso il termineannuale e che il computo della decadenza sia conforme a diritto.Al fine di confutare la decisione d’appello, la ricorrente propugna latesi che di tale domanda non si debba tener conto e che rileviunicamente la successiva e diversa domanda del 22 aprile 2016.Tuttavia, tale prospettazione, ribadita anche nella memoriaillustrativa, s’infrange contro le puntuali considerazioni dei giudicid’appello, che in tale domanda, in linea con la valutazione espressa dalTribunale, ravvisano una mera “reiterazione” dell’originaria domanda(pagina 4 della sentenza impugnata), dunque inidonea a vanificare glieffetti della sopravvenuta decadenza.Il percorso logico, che sorregge la decisione impugnata e impediscedi annettere rilievo alla reiterazione dell’iniziale domanda, non è statoscalfito con argomenti persuasivi e le censure si esauriscononell’assertiva contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze dicausa.Anche da quest’angolazione, si coglie il difetto di specificità e dipertinenza delle critiche svolte.3.– Dalle considerazioni illustrate consegue la complessivainammissibilità del ricorso.4.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantol’[OSCURATO:PERSONA] non vi ha dispiegato alcuna attività difensiva.5.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.- 4 -Numero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione, dall’avvocatoROSARIO DIDATO, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC deldifensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore– intimato –per la cassazione della sentenza n. 318 del 2022 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 16 maggio 2022 (R.G.N.484/2020).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo ha respinto il gravame proposto dalla signora Carolina RitaMaria Didato contro la pronuncia del Tribunale di Sciacca, che haNumero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/2026rigettato per l’intervenuta decadenza le domande volte a conseguiredal Fondo di garanzia gestito dall’INPS il trattamento di fine rapporto(TFR), per il complessivo importo di Euro 11.734,80, e le ultimeretribuzioni, pari ad Euro 2.214,00.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta chela domanda amministrativa è stata presentata il 12 agosto 2014 e che,al momento del deposito del ricorso introduttivo (2 gennaio 2017), eragià vanamente decorso il termine annuale di decadenza.Tale termine, sancito per l’instaurazione del giudizio, dev’esserecomputato a partire dal 3 marzo 2015, allorché erano trascorsi novantagiorni dalla presentazione al Comitato provinciale dell’INPS, il 2dicembre 2014, del ricorso contro il diniego del 21 ottobre 2014.Né all’appellante giova addurre la reiterazione della domanda,risalente al 22 aprile 2016.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la signoraCarolina [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo, illustrato damemoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– L’INPS, pur evocato ritualmente in giudizio, in questa sede nonha svolto attività difensiva.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ecensura la sentenza d’appello per aver analizzato esclusivamente il«termine decadenziale per agire in giudizio avverso il rigetto delladomanda di ammissione al fondo di garanzia dell’INPS una voltaesaurito tutto l’iter amministrativo […], senza invece tenere in- 2 -Numero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/2026considerazione il termine annuale di prescrizione» (pagina 4 del ricorsoper cassazione) e il dies a quo di tale termine: il 16 aprile 2016, «datain cui la lavoratrice esauriva l’esperimento di ogni tentativo diesecuzione forzata nei confronti della ditta datrice» (pagina 10 delricorso). Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe erratonel richiamare soltanto la domanda amministrativa del 12 agosto 2014,senza tener conto della domanda del 22 aprile 2016 edell’impugnazione proposta contro il silenzio diniego concernente taledomanda.2.– Le censure non superano il vaglio di ammissibilità per unduplice e concorrente ordine di ragioni.2.1.– Anzitutto, la parte ricorrente si diffonde sul tema dellaprescrizione delle pretese, che non ha attinenza con la ratio decidendidella sentenza d’appello, incentrata sul profilo distinto e autonomodella decadenza.A tale riguardo, la Corte di merito ha rettamente inteso e applicatoi princìpi oramai consolidati, che affermano l’operatività delladecadenza annuale dall’azione (art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639del 1970) alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, riconducibilealla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cuiall’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzodell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (Cass., sez. lav., 8 luglio 2014,n. 15531).Nel computo del dies a quo del termine annuale di decadenza, igiudici d’appello si sono poi uniformati alle indicazioni delineate daCass., S.U., 29 maggio 2009, n. 12718 (pagina 3 della sentenzaimpugnata), conferendo rilievo alla scadenza del termine stabilito perla pronuncia della decisione dei competenti organi dell’[OSCURATO:PERSONA] enegando ogni effetto al ritardo dell’[OSCURATO:PERSONA] nella risposta, alla streguadel rango pubblicistico degl’interessi coinvolti (di recente, Cass., sez.lav., 27 agosto 2025, n. 24015).- 3 -Numero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/20262.2.– La ricorrente non contesta che, rispetto all’originariadomanda amministrativa, sia infruttuosamente decorso il termineannuale e che il computo della decadenza sia conforme a diritto.Al fine di confutare la decisione d’appello, la ricorrente propugna latesi che di tale domanda non si debba tener conto e che rileviunicamente la successiva e diversa domanda del 22 aprile 2016.Tuttavia, tale prospettazione, ribadita anche nella memoriaillustrativa, s’infrange contro le puntuali considerazioni dei giudicid’appello, che in tale domanda, in linea con la valutazione espressa dalTribunale, ravvisano una mera “reiterazione” dell’originaria domanda(pagina 4 della sentenza impugnata), dunque inidonea a vanificare glieffetti della sopravvenuta decadenza.Il percorso logico, che sorregge la decisione impugnata e impediscedi annettere rilievo alla reiterazione dell’iniziale domanda, non è statoscalfito con argomenti persuasivi e le censure si esauriscononell’assertiva contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze dicausa.Anche da quest’angolazione, si coglie il difetto di specificità e dipertinenza delle critiche svolte.3.– Dalle considerazioni illustrate consegue la complessivainammissibilità del ricorso.4.– Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quantol’[OSCURATO:PERSONA] non vi ha dispiegato alcuna attività difensiva.5.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.- 4 -Numero registro generale 16996/2022Numero sezionale 752/2026Numero di raccolta generale 9987/2026Data pubblicazione 17/04/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 5 -
Sentenza Cassazione n. 09987/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris