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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02236/2022

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la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 02/12/2020. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 2 dicembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 5 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto e punito dall'art. 10 ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riformando, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la pena in euro 30.000 di multa.Avverso la suddetta sentenza, l'imputato tramite il proprio difensore, propone ricorso articolato nei seguenti motivi. 2.Nel primo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità della motivazione per travisamento di una prova essenziale e violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen.

Sostanzialmente il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non ha riconosciuto che la condotta contestata è stata posta in essere a causa del grave stato di crisi economica della ditta e pertanto per una causa di forza maggiore.

Chiarisce di aver adottato numerose misure per far fronte al rischio d'impresa ricorrendo anche alla soluzione estrema della vendita del patrimonio immobiliare, non andata a buon fine a causa del sistema bancario che ha determinato l'automatico impossessamento degli introiti a copertura di ipoteche o scoperti. 3.Nel secondo motivo di ricorso si deduce l'illogicità di motivazione per travisamento di prova essenziale e la violazione dell'articolo 43 cod. pen.; anche in tal caso si censura che la Corte d'appello non ha considerato che la condotta di omesso versamento dell'IVA non è stata voluta, e pertanto non è stata sorretta, come risulta dalle deposizioni testimoniali, dal dolo richiesto dalla norma. 4.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta oltre che l'illogicità di motivazione per travisamento di prova essenziale, anche l'inosservanza l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 45 e 43 cod. pen. e 13 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7, ritenendo la decisione censurabile nella parte in cui giudici non riconoscono che la causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 13 bis del decreto citato non ha potuto operare per cause di forza maggiore e non per una volontà esplicita da parte del ricorrente. 5.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta ancora l'illogicità di motivazione per travisamento di prova essenziale al fine del decidere e la violazione della legge penale in relazione agli articoli 45 e 131 bis, cod. pen., anche in questo caso si lamenta la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità ex articolo 131 bis,cod. pen. anche alla luce dell'avvenuto pagamento rateale di una parte del debito punibile. 6.Nell'ultimo motivo di ricorso si deduce l'illogicità della motivazione per travisamento della prova essenziale ai fini del decidere e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 45 e 62, numero 6 cod. pen., nella parte della decisione negativa delle attenuanti generiche, non riconosciute nemmeno alla luce della circostanza dell'avvenuto pagamento rateale che, sottolinea nuovamente la difesa, è stato tale soltanto perché hanno operato cause di forza maggiore. 2 i Da ultimo, nel proposto motivo nuovo del 3 luglio 2021, ferme le già proposte doglianze, si è prospettata la prescrizione del reato risalente, come da capo d'imputazione, al 27 dicembre 2013.

Ad avviso della difesa, trattandosi di norma (articolo 10 ter d.lgs. n.74/2000) che non rientra tra quelle la cui prescrizione è stata prorogata di un terzo dal secondo comma dell'articolo 17, d.lgs. n.74/2000, per il reato in esame valgono i termini di prescrizione ordinaria e quindi lo stesso si sarebbe prescritto il 27 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 2.1 primi tre motivi di ricorso, analizzabili congiuntamente in quanto fondati sulla prospettazione difensiva secondo la quale la crisi di liquidità che ha investito l'impresa dovrebbe rilevare quale causa di forza maggiore o quale elemento esclusivo del dolo richiesto dal reato contestato, sono manifestamente infondati.

In proposito, va osservato che la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente Nello specifico ambito dei reati tributari, è costante il rilievo secondo il quale l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Cfr. Sez. 3, n.16035 del 10/10/2018, Schirosi, Rv. 263128 - 01).

Quanto allo specifico aspetto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in tema di reato di omesso versamento dell'Iva, si è affermato che la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967).

Tanto premesso, va osservato che Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati disattendendo la prospettazione difensiva circa la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 45 cod. pen. e, o, dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato.I giudici d'appello, con motivazione esente dai vizi censurati, hanno, infatti, evidenziato che, nel caso di specie, l'omesso versamento è il risultato della precisa scelta imprenditoriale di soddisfare altre ragioni di credito "sostanzialmente autofinanziandosi con VIVA non versata", emergendo con certezza che tutti i debiti verso banche, fornitori per acconti ricevuti, oltre alle voci "altri debiti" erano diminuiti nel corso dell'esercizio 2013 eccetto quelli nei confronti dell'erario. 3.Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto fondata sull'avvenuto parziale adempimento dell'obbligo tributario, è manifestamente infondato.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (ex plurimis Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015).

Anche in tal caso, quindi, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi evocati escludendo la punibilità ex art. 131 bis, cod. pen., sulla dirimente considerazione che l'importo non versato dell'iva 2012 era superiore di oltre 100 mila euro alla soglia di rilevanza penale, mentre anche i versamenti successivi al perfezionamento del reato, in esecuzione del piano di rateizzazione concordato con l'ufficio finanziario, hanno comunque determinato un residuo erariale di oltre 200 mila euro, maggiorato di sanzioni e interessi. 4.Manifestamente infondato è anche il quinto motivo proposto, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.

La Corte d'appello nel respingere la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., ha specificato che sia per la concessione della stessa, sia per l'applicabilità della diposizione di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000, che dovrebbe per il principio di specialità, trovare applicazione nel caso concreto, vi è necessità di un ristoro integrale, (Cfr. da ultimo Sez. 2, n. 9877 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280725) non avvenuto nel caso di specie. 5.L'inammissibilità dei motivi principali rende tale anche il motivo nuovo.

6. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 02/12/2020. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 2 dicembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 5 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto e punito dall'art. 10 ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riformando, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la pena in euro 30.000 di multa.Avverso la suddetta sentenza, l'imputato tramite il proprio difensore, propone ricorso articolato nei seguenti motivi. 2.Nel primo motivo di ricorso si lamenta l'illogicità della motivazione per travisamento di una prova essenziale e violazione di legge in relazione all'art. 45 cod. pen. Sostanzialmente il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non ha riconosciuto che la condotta contestata è stata posta in essere a causa del grave stato di crisi economica della ditta e pertanto per una causa di forza maggiore. Chiarisce di aver adottato numerose misure per far fronte al rischio d'impresa ricorrendo anche alla soluzione estrema della vendita del patrimonio immobiliare, non andata a buon fine a causa del sistema bancario che ha determinato l'automatico impossessamento degli introiti a copertura di ipoteche o scoperti. 3.Nel secondo motivo di ricorso si deduce l'illogicità di motivazione per travisamento di prova essenziale e la violazione dell'articolo 43 cod. pen.; anche in tal caso si censura che la Corte d'appello non ha considerato che la condotta di omesso versamento dell'IVA non è stata voluta, e pertanto non è stata sorretta, come risulta dalle deposizioni testimoniali, dal dolo richiesto dalla norma. 4.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta oltre che l'illogicità di motivazione per travisamento di prova essenziale, anche l'inosservanza l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 45 e 43 cod. pen. e 13 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7, ritenendo la decisione censurabile nella parte in cui giudici non riconoscono che la causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 13 bis del decreto citato non ha potuto operare per cause di forza maggiore e non per una volontà esplicita da parte del ricorrente. 5.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta ancora l'illogicità di motivazione per travisamento di prova essenziale al fine del decidere e la violazione della legge penale in relazione agli articoli 45 e 131 bis, cod. pen., anche in questo caso si lamenta la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità ex articolo 131 bis,cod. pen. anche alla luce dell'avvenuto pagamento rateale di una parte del debito punibile. 6.Nell'ultimo motivo di ricorso si deduce l'illogicità della motivazione per travisamento della prova essenziale ai fini del decidere e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 45 e 62, numero 6 cod. pen., nella parte della decisione negativa delle attenuanti generiche, non riconosciute nemmeno alla luce della circostanza dell'avvenuto pagamento rateale che, sottolinea nuovamente la difesa, è stato tale soltanto perché hanno operato cause di forza maggiore. 2 i Da ultimo, nel proposto motivo nuovo del 3 luglio 2021, ferme le già proposte doglianze, si è prospettata la prescrizione del reato risalente, come da capo d'imputazione, al 27 dicembre 2013. Ad avviso della difesa, trattandosi di norma (articolo 10 ter d.lgs. n.74/2000) che non rientra tra quelle la cui prescrizione è stata prorogata di un terzo dal secondo comma dell'articolo 17, d.lgs. n.74/2000, per il reato in esame valgono i termini di prescrizione ordinaria e quindi lo stesso si sarebbe prescritto il 27 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.1 primi tre motivi di ricorso, analizzabili congiuntamente in quanto fondati sulla prospettazione difensiva secondo la quale la crisi di liquidità che ha investito l'impresa dovrebbe rilevare quale causa di forza maggiore o quale elemento esclusivo del dolo richiesto dal reato contestato, sono manifestamente infondati. In proposito, va osservato che la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente Nello specifico ambito dei reati tributari, è costante il rilievo secondo il quale l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Cfr. Sez. 3, n.16035 del 10/10/2018, Schirosi, Rv. 263128 - 01). Quanto allo specifico aspetto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in tema di reato di omesso versamento dell'Iva, si è affermato che la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967). Tanto premesso, va osservato che Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati disattendendo la prospettazione difensiva circa la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 45 cod. pen. e, o, dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato.I giudici d'appello, con motivazione esente dai vizi censurati, hanno, infatti, evidenziato che, nel caso di specie, l'omesso versamento è il risultato della precisa scelta imprenditoriale di soddisfare altre ragioni di credito "sostanzialmente autofinanziandosi con VIVA non versata", emergendo con certezza che tutti i debiti verso banche, fornitori per acconti ricevuti, oltre alle voci "altri debiti" erano diminuiti nel corso dell'esercizio 2013 eccetto quelli nei confronti dell'erario. 3.Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto fondata sull'avvenuto parziale adempimento dell'obbligo tributario, è manifestamente infondato. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (ex plurimis Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015). Anche in tal caso, quindi, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi evocati escludendo la punibilità ex art. 131 bis, cod. pen., sulla dirimente considerazione che l'importo non versato dell'iva 2012 era superiore di oltre 100 mila euro alla soglia di rilevanza penale, mentre anche i versamenti successivi al perfezionamento del reato, in esecuzione del piano di rateizzazione concordato con l'ufficio finanziario, hanno comunque determinato un residuo erariale di oltre 200 mila euro, maggiorato di sanzioni e interessi. 4.Manifestamente infondato è anche il quinto motivo proposto, relativo al riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. La Corte d'appello nel respingere la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., ha specificato che sia per la concessione della stessa, sia per l'applicabilità della diposizione di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000, che dovrebbe per il principio di specialità, trovare applicazione nel caso concreto, vi è necessità di un ristoro integrale, (Cfr. da ultimo Sez. 2, n. 9877 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280725) non avvenuto nel caso di specie. 5.L'inammissibilità dei motivi principali rende tale anche il motivo nuovo. 6. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla ca
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