CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza del fatto. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la motivazione della sentenza di appello in relazione alla sussistenza del fatto in contestazione - con particolare riferimento alla sussistenza del nesso causale - non è proponibile in sede di legittimità, in ragione del fatto che è proponibile ricorso avverso sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace soltanto per vizio di violazione di legge, non dedotto neppure sostanzialmente (art. 39-bis d.lgs. 274/2000; art. 606 co. 2-bis c.p.p.). Ed infatti, la regola di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., è applicabile anche al ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in ragione della lettera della disposizione, che non contiene alcuna distinzione, e del principio costituzionale di uguaglianza (Sez. 4, n. 38625 del 5/10/2021, Rv. 282058). 3. Considerato che il secondo motivo, con cui si denuncia la mancata riqualificazione del fatto come percosse, oltre a proporre doglianze in fatto, è manifestamente infondato, poggiando sull'assunto che il Tribunale abbia ritenuto provato che Cerruto abbia colpito la parte civile, laddove di tale circostanza non è stata ritenuta raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). 4.1. Letta la memoria dell'imputato con cui si chiede il rigetto del ricorso della parte civile, con condanna alle spese del procedimento, non quantificata e considerato che detta istanza non può essere accolta, alla luce dell'orientamento secondo cui non si fa luogo alla condanna alla rifusione delle spese quando non vi sia stata un'attività diretta a contrastare effettivamente la pretesa della parte ricorrente (cfr., da ultimo, la ricostruzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite, in motivazione, nella sentenza Sez. U, n. 877 del 2023, Sacchettino). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese richieste dall'imput