Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24071/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del Tribunale di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che in data 13 febbraio2026 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari peri delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio contestati ai capi 3) e 5)dell’imputazione cautelare.Il Tribunale di Roma nell’ordinanza impugnata ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] DiLelio (cl. 1952) gravemente indiziato della commissione del delitto di corruzioneper atto contrario ai doveri di ufficio, in quanto, quale ex agente della [OSCURATO:PERSONA] e «braccio destro del sindaco» [OSCURATO:PERSONA], avrebbe intrattenutorelazioni illecite durature con i pubblici ufficiali del Comune di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, al capo 3) dell’imputazione provvisoria, il Pubblico Ministerodel Tribunale di Latina ha contestato al ricorrente di aver promesso a [OSCURATO:PERSONA] DiLelio (cl. 1969), agente della [OSCURATO:PERSONA] locale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbeadoperato, anche mediante l’ausilio del sindaco [OSCURATO:PERSONA], per far arruolareil figlio [OSCURATO:PERSONA] nelle forze dell’ordine, in cambio della disponibilità acompiere atti contrari ai doveri di ufficio (la rapida definizione del rilascio di alcunipermessi di parcheggio, la mancata trasmissione della comunicazione dellatrasgressione prevista dal codice della strada ai fini della decurtazione dei puntidella patente, la contestazione di infrazioni al codice della strada meno gravi diquelle effettivamente commesse, la rivelazione al ricorrente di notizie di ufficio,relative alle indagini).Il ricorrente, inoltre, in concorso con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e MassiminaDe Filippis, segretario comunale presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe promessoa [OSCURATO:PERSONA], presidente della commissione di concorso pubblico per unposto di istruttore direttivo amministrativo bandito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], edunque pubblico ufficiale, in cambio dell’assegnazione del posto a VittoriaMaggiarra, persona vicina e gradita al sindaco, di fargli incontrare il noto managerpubblico [OSCURATO:PERSONA], al fine di trovare una sistemazione lavorativa per la figliaMaria Beatrice, e di ricevere la nomina per incarichi di natura politica; fatticommessi in [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al mese di gennaio del 2022(capo 5 dell’imputazione cautelare).2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoavverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo tre motividi ricorso.2.1.

Con il primo motivo il difensore ha dedotto la nullità dell’ordinanzaimpugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delleesigenze cautelari.Il difensore ha premesso di aver proposto censure nel procedimento diriesame esclusivamente in ordine alle esigenze cautelari, senza contestare lagravità indiziaria.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, avrebbe motivato in modopuramente apparente o, comunque, avrebbe omesso di motivare in ordine allaconcretezza e all’attualità delle esigenze cautelari, in quanto nel periodo trascorsosuccessivamente all’interrogatorio di garanzia il ricorrente ha dato costante provadi una corretto comportamento processuale, conformandosi alle prescrizioniimposte; il ricorrente, peraltro, ha sempre «svolto le sue funzioni di marito, padree nonno», senza violare la legge penale.Queste circostanze, unitamente all’età avanzata del ricorrente e alla suaincensuratezza avrebbero imposto una rigorosa valutazione delle esigenzecautelari.D’altra parte tra la commissione dei fatti in contestazione e l’applicazionedella misura cautelare sono decorsi oltre cinque anni; la stessa misura cautelareè stata applicata a distanza di oltre un anno e sei mesi dopo il deposito dellarichiesta di misure cautelare.

Questi elementi confuterebbero in radice l’attualitàdelle esigenze cautelari.Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, l’attualità del pericolo direato non richiede l’indicazione della specifica occasione per reiterare il reato, mapur sempre una valutazione prognostica fondata su elementi indicativi dellaconcretezza del pericolo di concretizzazione del rischio cautelare che la misuracautelare intende neutralizzare.2.2.

Con il secondo motivo il difensore ha censurato la mera apparenza dellamotivazione sulle esigenze cautelari, in quanto il Tribunale del riesame si è limitatoa riproporre il contenuto dell’intercettazioni e a indicare che il ricorrente avrebbeposto in essere tentativi di bonifica degli ambienti interessati dalle intercettazionitra presenti disposte dal Pubblico Ministero, ma questo rilievo nulla direbbesull’attualità del pericolo di inquinamento probatorio ravvisabile nel caso di specie.Molte conversazioni intercettate riportate nell’ordinanza impugnata,peraltro, riguarderebbero altri soggetti e vicende diverse da quelle contestate.2.3.

Con il terzo motivo di difensore ha eccepito la carenza e la manifestaillogicità della motivazione in ordine all’esclusiva adeguatezza della misura degliarresti domiciliari e al rigetto della richiesta di applicazione di una misura piùtenue, in quanto, in ragione dell’età avanzata del ricorrente (settantatré anni) edelle sue attuali condizioni di vita, la misura coercitiva applicata sarebbesproporzionata.

Il Tribunale del riesame, peraltro, non avrebbe indicato le ulteriori3.

Con istanza depositata in data 15 maggio 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiesto la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.2.

Con il primo motivo il difensore ha dedotto la nullità dell’ordinanzaimpugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delleesigenze cautelari.3.

Il motivo è fondato.Il Tribunale del riesame ha ritenuto concreti e attuali il pericolo di recidiva eil pericolo di inquinamento probatorio.Il Tribunale, quanto al pericolo di recidiva, ha rilevato che il ricorrente haposto in essere «condotte illecite sistematiche e cicliche», influendo illecitamentesull’attività della [OSCURATO:PERSONA] locale e sullo svolgimento delle procedure concorsualiindette dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29 dell’ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] rilevato che «colpisce il fatto che [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo alcun incarico formaleall’interno dell’ente locale, abbia una struttura di potere volta a gestire in modoclientelare la res publica.

Egli è risultato inserito in un ampio, radicato, diffuso ecapillare sistema criminoso esistente da anni nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], chepermea tutta la gestione pubblica» (pag. 32 dell’ordinanza impugnata).Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha rilevato che ilricorrente «ha più volte realizzato bonifiche degli uffici e dell’automobile; haevitato di parlare al telefono, dopo aver saputo delle indagini in corso a cagionedella notifica della proroga di indagine; ha ipotizzato di avvicinare altri militaridell’Arma per chiedere il loro intervento per interrompere le indagini» (pag. 32dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale del riesame ha, da ultimo, ritenuto l’esclusiva adeguatezza dellamisura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto altre misure cautelari menoafflittive non potrebbero assicurare «l’interruzione dei ramificati legami e dei fitticontatti e dei fitti contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli ambienti del Comune, ove hadimostrato di avere solide relazioni e “appoggi”» (pag. 32 dell’ordinanzaimpugnata).Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, l’unica misura adeguata è quelladegli arresti domiciliari, in quanto «quella interdittiva lascerebbe all’indagatoampio spazio di manovra e, quindi, la possibilità di avere, comunque, contattianche al di fuori del Comune con persone che ricoprono a tutt’oggi ruoli ancheapicali presso l’ente e ripetere azioni similari» (pag. 33 dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale del riesame, tuttavia, non si è confrontato specificamente con illungo lasso di tempo decorso dalle condotte illecite accertate (che risalgono al2021-2022) e non ha chiarito, quanto al pericolo di recidiva, se il ruolo, attribuitoal ricorrente, di fiduciario del sindaco e il suo potere di influire sulle determinazionidell’apparato amministrativo del Comune, condizionandole anche in modo illecito,sia rimasto immutato in questo lasso di tempo.Le intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata documentano anchetentativi del ricorrente di influire sulle indagini, mediante ricorrenti bonifiche perla ricerca di microspie ambientali, il posizionamento di un disturbatore di segnalenell’autovettura, la presentazione di esposti contro gli inquirenti, ma questecondotte risalgono al 2022.L’attualità delle esigenze cautelari non va confusa con l’attualità dellecondotte criminose e, pertanto, il mero decorso del tempo non esclude di per séla sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali.Perché possa ritenersi soddisfatto l’obbligo di motivazione sul punto è,tuttavia, necessario che il giudice argomenti la minusvalenza attribuita al datotemporale, rispetto agli altri elementi sintomatici che eventualmente locontrobilanciano, anche in considerazione della condotta tenuta dall’indagato trail momento della consumazione del reato e quello dell’adozione del provvedimentocautelare.L’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità ha, delresto, chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualitàdel pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non èequiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez.2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 3, n. 9041del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01).Il Tribunale del riesame di Roma, tuttavia, limitando la propria disaminaesclusivamente alle condotte poste in essere dal ricorrente all’epoca degli illeciticontestati (e, dunque, agli anni 2021 e 2022), ha omesso di chiarire se le esigenzecautelari permangano attualmente concrete e attuali, pur a fronte del significativolasso di tempo decorso dalla commissione delle condotte contestate, e, in casopositivo, se il decorso del tempo non le abbia attenuante, imponendo l’applicazionedi una misura cautelare meno afflittiva di quella in corso di esecuzione.L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione del proprio caratterepregiudiziale, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.4.

Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art.309, comma 7, cod. proc. pen., che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diRoma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso;udite le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina che in data 13 febbraio2026 ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari peri delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio contestati ai capi 3) e 5)dell’imputazione cautelare.Il Tribunale di Roma nell’ordinanza impugnata ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] DiLelio (cl. 1952) gravemente indiziato della commissione del delitto di corruzioneper atto contrario ai doveri di ufficio, in quanto, quale ex agente della [OSCURATO:PERSONA] e «braccio destro del sindaco» [OSCURATO:PERSONA], avrebbe intrattenutorelazioni illecite durature con i pubblici ufficiali del Comune di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, al capo 3) dell’imputazione provvisoria, il Pubblico Ministerodel Tribunale di Latina ha contestato al ricorrente di aver promesso a [OSCURATO:PERSONA] DiLelio (cl. 1969), agente della [OSCURATO:PERSONA] locale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbeadoperato, anche mediante l’ausilio del sindaco [OSCURATO:PERSONA], per far arruolareil figlio [OSCURATO:PERSONA] nelle forze dell’ordine, in cambio della disponibilità acompiere atti contrari ai doveri di ufficio (la rapida definizione del rilascio di alcunipermessi di parcheggio, la mancata trasmissione della comunicazione dellatrasgressione prevista dal codice della strada ai fini della decurtazione dei puntidella patente, la contestazione di infrazioni al codice della strada meno gravi diquelle effettivamente commesse, la rivelazione al ricorrente di notizie di ufficio,relative alle indagini).Il ricorrente, inoltre, in concorso con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] e MassiminaDe Filippis, segretario comunale presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe promessoa [OSCURATO:PERSONA], presidente della commissione di concorso pubblico per unposto di istruttore direttivo amministrativo bandito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], edunque pubblico ufficiale, in cambio dell’assegnazione del posto a VittoriaMaggiarra, persona vicina e gradita al sindaco, di fargli incontrare il noto managerpubblico [OSCURATO:PERSONA], al fine di trovare una sistemazione lavorativa per la figliaMaria Beatrice, e di ricevere la nomina per incarichi di natura politica; fatticommessi in [OSCURATO:PERSONA] in data anteriore e prossima al mese di gennaio del 2022(capo 5 dell’imputazione cautelare).2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsoavverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, proponendo tre motividi ricorso.2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la nullità dell’ordinanzaimpugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delleesigenze cautelari.Il difensore ha premesso di aver proposto censure nel procedimento diriesame esclusivamente in ordine alle esigenze cautelari, senza contestare lagravità indiziaria. Il Tribunale del riesame, tuttavia, avrebbe motivato in modopuramente apparente o, comunque, avrebbe omesso di motivare in ordine allaconcretezza e all’attualità delle esigenze cautelari, in quanto nel periodo trascorsosuccessivamente all’interrogatorio di garanzia il ricorrente ha dato costante provadi una corretto comportamento processuale, conformandosi alle prescrizioniimposte; il ricorrente, peraltro, ha sempre «svolto le sue funzioni di marito, padree nonno», senza violare la legge penale.Queste circostanze, unitamente all’età avanzata del ricorrente e alla suaincensuratezza avrebbero imposto una rigorosa valutazione delle esigenzecautelari.D’altra parte tra la commissione dei fatti in contestazione e l’applicazionedella misura cautelare sono decorsi oltre cinque anni; la stessa misura cautelareè stata applicata a distanza di oltre un anno e sei mesi dopo il deposito dellarichiesta di misure cautelare. Questi elementi confuterebbero in radice l’attualitàdelle esigenze cautelari.Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, l’attualità del pericolo direato non richiede l’indicazione della specifica occasione per reiterare il reato, mapur sempre una valutazione prognostica fondata su elementi indicativi dellaconcretezza del pericolo di concretizzazione del rischio cautelare che la misuracautelare intende neutralizzare.2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la mera apparenza dellamotivazione sulle esigenze cautelari, in quanto il Tribunale del riesame si è limitatoa riproporre il contenuto dell’intercettazioni e a indicare che il ricorrente avrebbeposto in essere tentativi di bonifica degli ambienti interessati dalle intercettazionitra presenti disposte dal Pubblico Ministero, ma questo rilievo nulla direbbesull’attualità del pericolo di inquinamento probatorio ravvisabile nel caso di specie.Molte conversazioni intercettate riportate nell’ordinanza impugnata,peraltro, riguarderebbero altri soggetti e vicende diverse da quelle contestate.2.3. Con il terzo motivo di difensore ha eccepito la carenza e la manifestaillogicità della motivazione in ordine all’esclusiva adeguatezza della misura degliarresti domiciliari e al rigetto della richiesta di applicazione di una misura piùtenue, in quanto, in ragione dell’età avanzata del ricorrente (settantatré anni) edelle sue attuali condizioni di vita, la misura coercitiva applicata sarebbesproporzionata. Il Tribunale del riesame, peraltro, non avrebbe indicato le ulteriori3. Con istanza depositata in data 15 maggio 2026 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiesto la trattazione orale del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la nullità dell’ordinanzaimpugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza delleesigenze cautelari.3. Il motivo è fondato.Il Tribunale del riesame ha ritenuto concreti e attuali il pericolo di recidiva eil pericolo di inquinamento probatorio.Il Tribunale, quanto al pericolo di recidiva, ha rilevato che il ricorrente haposto in essere «condotte illecite sistematiche e cicliche», influendo illecitamentesull’attività della [OSCURATO:PERSONA] locale e sullo svolgimento delle procedure concorsualiindette dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29 dell’ordinanza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] rilevato che «colpisce il fatto che [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo alcun incarico formaleall’interno dell’ente locale, abbia una struttura di potere volta a gestire in modoclientelare la res publica. Egli è risultato inserito in un ampio, radicato, diffuso ecapillare sistema criminoso esistente da anni nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], chepermea tutta la gestione pubblica» (pag. 32 dell’ordinanza impugnata).Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha rilevato che ilricorrente «ha più volte realizzato bonifiche degli uffici e dell’automobile; haevitato di parlare al telefono, dopo aver saputo delle indagini in corso a cagionedella notifica della proroga di indagine; ha ipotizzato di avvicinare altri militaridell’Arma per chiedere il loro intervento per interrompere le indagini» (pag. 32dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale del riesame ha, da ultimo, ritenuto l’esclusiva adeguatezza dellamisura coercitiva degli arresti domiciliari, in quanto altre misure cautelari menoafflittive non potrebbero assicurare «l’interruzione dei ramificati legami e dei fitticontatti e dei fitti contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli ambienti del Comune, ove hadimostrato di avere solide relazioni e “appoggi”» (pag. 32 dell’ordinanzaimpugnata).Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, l’unica misura adeguata è quelladegli arresti domiciliari, in quanto «quella interdittiva lascerebbe all’indagatoampio spazio di manovra e, quindi, la possibilità di avere, comunque, contattianche al di fuori del Comune con persone che ricoprono a tutt’oggi ruoli ancheapicali presso l’ente e ripetere azioni similari» (pag. 33 dell’ordinanza impugnata).Il Tribunale del riesame, tuttavia, non si è confrontato specificamente con illungo lasso di tempo decorso dalle condotte illecite accertate (che risalgono al2021-2022) e non ha chiarito, quanto al pericolo di recidiva, se il ruolo, attribuitoal ricorrente, di fiduciario del sindaco e il suo potere di influire sulle determinazionidell’apparato amministrativo del Comune, condizionandole anche in modo illecito,sia rimasto immutato in questo lasso di tempo.Le intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata documentano anchetentativi del ricorrente di influire sulle indagini, mediante ricorrenti bonifiche perla ricerca di microspie ambientali, il posizionamento di un disturbatore di segnalenell’autovettura, la presentazione di esposti contro gli inquirenti, ma questecondotte risalgono al 2022.L’attualità delle esigenze cautelari non va confusa con l’attualità dellecondotte criminose e, pertanto, il mero decorso del tempo non esclude di per séla sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali.Perché possa ritenersi soddisfatto l’obbligo di motivazione sul punto è,tuttavia, necessario che il giudice argomenti la minusvalenza attribuita al datotemporale, rispetto agli altri elementi sintomatici che eventualmente locontrobilanciano, anche in considerazione della condotta tenuta dall’indagato trail momento della consumazione del reato e quello dell’adozione del provvedimentocautelare.L’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità ha, delresto, chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualitàdel pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non èequiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto erichiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti,ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex plurimis: Sez.2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 3, n. 9041del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022,Mungiguerra, Rv. 282767- 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01).Il Tribunale del riesame di Roma, tuttavia, limitando la propria disaminaesclusivamente alle condotte poste in essere dal ricorrente all’epoca degli illeciticontestati (e, dunque, agli anni 2021 e 2022), ha omesso di chiarire se le esigenzecautelari permangano attualmente concrete e attuali, pur a fronte del significativolasso di tempo decorso dalla commissione delle condotte contestate, e, in casopositivo, se il decorso del tempo non le abbia attenuante, imponendo l’applicazionedi una misura cautelare meno afflittiva di quella in corso di esecuzione.L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione del proprio caratterepregiudiziale, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.4.  Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullatacon rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art.309, comma 7, cod. proc. pen., che si uniformerà ai principi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diRoma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris