Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 40363/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti, udita e svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27/10/2017 con la quale il ricorrente era condannato alla pena di legge per il reato di truffa.

2. Meocci ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza, deducendo l'errore di fatto consistito nella mancata dichiarazione di prescrizione del reato.

3. Rileva il Collegio che il ricorso straordinario è stato presentato fuori termine.

Ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen. il ricorso straordinario deve essere depositato entro 180 giorni dal deposito della sentenza della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte è stata depositata il 28 agosto 2018 e il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato presentato il 16 aprile 2021 e, quindi, ampiamente oltre i termini di legge.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che pare equo determinare in euro 3.000 in favore della casa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti, udita e svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27/10/2017 con la quale il ricorrente era condannato alla pena di legge per il reato di truffa. 2. Meocci ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza, deducendo l'errore di fatto consistito nella mancata dichiarazione di prescrizione del reato. 3. Rileva il Collegio che il ricorso straordinario è stato presentato fuori termine. Ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen. il ricorso straordinario deve essere depositato entro 180 giorni dal deposito della sentenza della Corte di cassazione. Nel caso in esame, la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte è stata depositata il 28 agosto 2018 e il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato presentato il 16 aprile 2021 e, quindi, ampiamente oltre i termini di legge. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che pare equo determinare in euro 3.000 in favore della casa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensor
Sentenza Cassazione n. 40363/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris