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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 25787/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.315/2026 depositata il09/02/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14 luglio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 8096/2026Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 25787/2026Data pubblicazione 25/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.315/2026 depositata il09/02/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14 luglio 2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 8096/2026Numero sezionale 570/2026Numero di raccolta generale 25787/2026Data pubblicazione 25/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Laura Tricomi
Sentenza Cassazione n. 25787/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris