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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 10333/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32086/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 73/2018 depositatail 13/01/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva del 25/11/2016 - in controversia proposta, nel 1987, dinanzi al Tribunale di Siracusa, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui poi erano subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti del Comune di Lentini (che aveva occupato, negli anni settanta, alcuni terreni di proprietà dei privati, al fine di costruire il carcere mandamentale), per sentire condannare l’Ente locale convenuto alla retrocessione dei terreni, ai sensi dell’art.63 l.2359/1865, essendo scaduti i termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità senza che fossero iniziate le opere, e al pagamento dell’indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni, - ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, che aveva dichiarato il diritto dei Caruso alla restituzione di mq. 7.998, previo versamento del prezzo di € 100.000,00, mentre aveva respinto la domanda di retrocessione della restante parte del fondo, di mq. 9.166, stante l’irreversibile trasformazione, e dichiarato infondate le domande risarcitorie, essendo stati l’occupazione dei terreni, la distruzione degli impianti e delle colture esistenti e lo smembramento del fondo conseguenza dell’esercizio del diritto dominicale del Comune.

Con la sentenza non definitiva, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello dei Caruso, condannava il Comune, inforza di domanda subordinata di danni, al risarcimento del danno, per la perdita del tratto di terreno di mq 9.166 (non oggetto della statuizione di primo grado di condanna alla retrocessione), irreversibilmente trasformato, nonché per la perdita delle utilità dello stesso bene ricavabili dall’agosto 1978 al novembre 2004, e rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione del danno.

La Corte territoriale, preliminarmente, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune appellato, ritenendo ricorrente un’ipotesi di occupazione usurpativa (pag. 6 del controricorso) Con successiva sentenza definitiva n. 73/2018, pubblicata il 13/1/2018, la Corte d’appello di Catania, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, ha condannato il Comune al pagamento pro-quota in favore dei Caruso dell’importo complessivo di € 920.000,00, corrispondente al valore venale del bene, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di edificabilità legale, prescindendo dai vincoli preordinati all’esproprio, e di € 55.534,71, a titolo di danno da mancata fruttificazione del bene, considerato che il terreno, al momento dell’apprensione illegittima, era destinato ad agrumeto («come accertato nella sentenza del 1986»).

Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Lentini propone ricorso per cassazione, notificato il 5/11/2018, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 14/12/2018) e di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso).

Il ricorrente ha depositato memora. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Comune ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art.360 n. 1 c.p.c., dal momento che gli appellanti avevano chiesto espressamente una pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., atteso che la domanda subordinata degli attori di risarcimento del danno da mancata fruttificazione del bene non era stata provata dagli attori; c) con il terzo motivo, l’omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivo, rappresentato dalle contestazioni mosse dal Comune con il proprio consulente di parte e con le conclusionali agli accertamenti svolti dal consulentetecnico d’ufficio in ordine alla quantificazione del danno richiesto dagli attori, in relazione all’area agricola ed alla sua mancata effettiva irreversibile trasformazione, nonché in relazione alla stima come «edificabili di fatto» di «terreni palesemente non edificabili».

2. La prima censura è inammissibile.

Il Comune fa, anzitutto, riferimento agli atti di un pregresso giudizio instaurato dal Caruso e dalla Galifi nel 1977, nei confronti del Comune di Lentini, nonché del Ministero dei lavori pubblici e dell’Assessorato ai [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, al fine di ottenere la restituzione degli stessi terreni illegittimamente occupati, scaduti i termini di occupazione d’urgenza e senza che fosse stato emanato il decreto di espropriazione, e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni: in sede di gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Catania, con sentenza della Corte d’appello di Catania del 1986 (passata in giudicato per effetto del rigetto, nel 1992, del ricorso per cassazione), in parziale riforma della stessa, essendo stati espropriati i terreni in oggetto con decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] ai LL.PP. della Regione Siciliana del 1978, a seguito di proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, era stata respinta la domanda di restituzione e il Comune era stato condannato al pagamento dell’indennità di occupazione legittima ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Inoltre, il Comune deduce che, avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania emessa il 25/11/2016, era stato proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. 25684/2017).

Il Comune ricorrente reitera quindi, anche in questa sede (deducendo di avere sollevato analogo motivo con il ricorso per cassazione n. 25684/2017, avverso la sentenza non definitiva della corte d’appello di Catania del 2016), l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo gli appellanti chiesto espressamente che fosse pronunciata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, peraltro mai chiesta in primo grado, e sulla cui legittimità era pure calato il giudicato, stante quanto statuito da questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 8710/1992, di rigetto del ricorso proposto avverso altra decisione tra le stesse parti della Corte d’appello di Catania del 1986: di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la posizione soggettiva degli eredi del Caruso, stante l’assoggettamento legittimo dei terreni al vincolo preordinato all’esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità, integrerebbe un interesse legittimo, la cui cognizione, in quanto ricollegabile ad un illecito posto in essere nella realizzazione di un'opera legalmente dichiarata di pubblica utilità, e quindi ad un comportamento originariamente legittimo, divenuto illecito soltanto per fatti successivi, è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ora, la Corte d’appello di Catania nella decisione definitiva del 2018 qui impugnata ha proceduto solo alla quantificazione del danno, a seguito di statuizione, con sentenza non definitiva del 2016, sull’ an debeature sull’affermata giurisdizione del giudice ordinario.

Occorre quindi verificare l’esito del ricorso per cassazione n. 25684/2017, potendo profilarsi un’inammissibilità del presente ricorso per cassazione ove fosse stato accolto l’identico motivo di difetto di giurisdizione sollevato nell’altro procedimento, in quanto, come chiarito da questa Corte (Cass. 1541/2019, «la parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile.

Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale» (nella specie, questa Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).

Già in un remoto precedente (Cass. 363/1995) questa Corte aveva affermato che «la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso prodotto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità».

Orbene, nella specie, il ricorso per cassazione n. 25684/2017 (che aveva ad oggetto l’impugnazione della sentenza non definitiva della Corte catanese), è stato definito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23539/2019, con la quale il motivo concernente il difetto di giurisdizione è stato respinto, con la seguente motivazione: «la questione di giurisdizione, sollevata per la prima volta in appello dalla difesa del Comune, non era stata espressamente esaminata dalla sentenza di primo grado, la quale l'aveva tuttavia risolta implicitamente in senso positivo, avendo pronunciato sul merito della controversia, con il parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori: in sede di gravame, essa non avrebbe dunque potuto essere proposta nella forma di mera eccezione, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante appello incidentale, la cui mancata proposizione ne preclude l'ulteriore riproposizione in questa fase; nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che, nonostante l'inammissibilità della questione, il giudice di secondo grado l'abbia ugualmente esaminata, dal momento che la mancata proposizione dell'impugnazione incidentale ha comportato la formazione del giudicato interno in ordine alla spettanza della giurisdizione al Giudice ordinario, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez.

Un., 28/01/2011, n. 2067; 20/11/2008, n. 27531; Cass., Sez. lav., 2/02/2018, n. 2605)».

Stante il giudicato sul punto, la doglianza, reiterata anche nel presente ricorso, è inammissibile.

3. La seconda censura è del pari inammissibile.

Invero, analoga censura era stata mossa dal Comune sempre con il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva del 2016 (il secondo motivo), in cui era stato deciso l’ an debeatur della pretesa risarcitoria in questione, e la stessa censura con la sentenza n. 23539/2019 è stata dichiarata inammissibile, con la seguente motivazione : « Nel vigente ordinamento processuale, ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, tutti i mezzi di prova hanno pari valore, e nulla quindi impedisce al giudice di formare il proprio convincimento in base a risultanze probatorie comunque acquisite, ivi compresa la consulenza tecnica … Nel lamentare l'impropria utilizzazione della c.t.u., il Comune non è d'altronde in grado neppure di specificare quali sarebbero i fatti, desunti dalla relazione del consulente, che la Corte di merito avrebbe posto a fondamento della decisione, ma si limita ad insistere genericamente sulla mancata dimostrazione degli stessi da parte degli attori: in tal modo, esso dimostra di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione degli elementi di prova, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonché la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative carenze sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134…».

Per le ragioni già sopra espresse, la censura in esame nel presente ricorso risulta quindi inammissibile.

4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile per assoluta genericità e difetto di autosufficienza(Cass.11482/2016 ; Cass. 19427/2017).

Il ricorrente neppure riporta tutti i passaggi significativi della CTU ovvero le critiche mosse dallo stesso Comune a tale elaborato.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, nei confronti di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32086/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 73/2018 depositatail 13/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con sentenza non definitiva del 25/11/2016 - in controversia proposta, nel 1987, dinanzi al Tribunale di Siracusa, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cui poi erano subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nei confronti del Comune di Lentini (che aveva occupato, negli anni settanta, alcuni terreni di proprietà dei privati, al fine di costruire il carcere mandamentale), per sentire condannare l’Ente locale convenuto alla retrocessione dei terreni, ai sensi dell’art.63 l.2359/1865, essendo scaduti i termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità senza che fossero iniziate le opere, e al pagamento dell’indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni, - ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, che aveva dichiarato il diritto dei Caruso alla restituzione di mq. 7.998, previo versamento del prezzo di € 100.000,00, mentre aveva respinto la domanda di retrocessione della restante parte del fondo, di mq. 9.166, stante l’irreversibile trasformazione, e dichiarato infondate le domande risarcitorie, essendo stati l’occupazione dei terreni, la distruzione degli impianti e delle colture esistenti e lo smembramento del fondo conseguenza dell’esercizio del diritto dominicale del Comune. Con la sentenza non definitiva, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello dei Caruso, condannava il Comune, inforza di domanda subordinata di danni, al risarcimento del danno, per la perdita del tratto di terreno di mq 9.166 (non oggetto della statuizione di primo grado di condanna alla retrocessione), irreversibilmente trasformato, nonché per la perdita delle utilità dello stesso bene ricavabili dall’agosto 1978 al novembre 2004, e rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione del danno. La Corte territoriale, preliminarmente, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune appellato, ritenendo ricorrente un’ipotesi di occupazione usurpativa (pag. 6 del controricorso) Con successiva sentenza definitiva n. 73/2018, pubblicata il 13/1/2018, la Corte d’appello di Catania, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, ha condannato il Comune al pagamento pro-quota in favore dei Caruso dell’importo complessivo di € 920.000,00, corrispondente al valore venale del bene, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di edificabilità legale, prescindendo dai vincoli preordinati all’esproprio, e di € 55.534,71, a titolo di danno da mancata fruttificazione del bene, considerato che il terreno, al momento dell’apprensione illegittima, era destinato ad agrumeto («come accertato nella sentenza del 1986»). Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Lentini propone ricorso per cassazione, notificato il 5/11/2018, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 14/12/2018) e di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art.360 n. 1 c.p.c., dal momento che gli appellanti avevano chiesto espressamente una pronuncia di decadenza della dichiarazione di pubblica utilità; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., atteso che la domanda subordinata degli attori di risarcimento del danno da mancata fruttificazione del bene non era stata provata dagli attori; c) con il terzo motivo, l’omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. di fatto decisivo, rappresentato dalle contestazioni mosse dal Comune con il proprio consulente di parte e con le conclusionali agli accertamenti svolti dal consulentetecnico d’ufficio in ordine alla quantificazione del danno richiesto dagli attori, in relazione all’area agricola ed alla sua mancata effettiva irreversibile trasformazione, nonché in relazione alla stima come «edificabili di fatto» di «terreni palesemente non edificabili». 2. La prima censura è inammissibile. Il Comune fa, anzitutto, riferimento agli atti di un pregresso giudizio instaurato dal Caruso e dalla Galifi nel 1977, nei confronti del Comune di Lentini, nonché del Ministero dei lavori pubblici e dell’Assessorato ai [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana, al fine di ottenere la restituzione degli stessi terreni illegittimamente occupati, scaduti i termini di occupazione d’urgenza e senza che fosse stato emanato il decreto di espropriazione, e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni: in sede di gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Catania, con sentenza della Corte d’appello di Catania del 1986 (passata in giudicato per effetto del rigetto, nel 1992, del ricorso per cassazione), in parziale riforma della stessa, essendo stati espropriati i terreni in oggetto con decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] ai LL.PP. della Regione Siciliana del 1978, a seguito di proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità, era stata respinta la domanda di restituzione e il Comune era stato condannato al pagamento dell’indennità di occupazione legittima ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Inoltre, il Comune deduce che, avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Catania emessa il 25/11/2016, era stato proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. 25684/2017). Il Comune ricorrente reitera quindi, anche in questa sede (deducendo di avere sollevato analogo motivo con il ricorso per cassazione n. 25684/2017, avverso la sentenza non definitiva della corte d’appello di Catania del 2016), l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo gli appellanti chiesto espressamente che fosse pronunciata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, peraltro mai chiesta in primo grado, e sulla cui legittimità era pure calato il giudicato, stante quanto statuito da questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 8710/1992, di rigetto del ricorso proposto avverso altra decisione tra le stesse parti della Corte d’appello di Catania del 1986: di conseguenza, ad avviso del ricorrente, la posizione soggettiva degli eredi del Caruso, stante l’assoggettamento legittimo dei terreni al vincolo preordinato all’esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità, integrerebbe un interesse legittimo, la cui cognizione, in quanto ricollegabile ad un illecito posto in essere nella realizzazione di un'opera legalmente dichiarata di pubblica utilità, e quindi ad un comportamento originariamente legittimo, divenuto illecito soltanto per fatti successivi, è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ora, la Corte d’appello di Catania nella decisione definitiva del 2018 qui impugnata ha proceduto solo alla quantificazione del danno, a seguito di statuizione, con sentenza non definitiva del 2016, sull’ an debeature sull’affermata giurisdizione del giudice ordinario. Occorre quindi verificare l’esito del ricorso per cassazione n. 25684/2017, potendo profilarsi un’inammissibilità del presente ricorso per cassazione ove fosse stato accolto l’identico motivo di difetto di giurisdizione sollevato nell’altro procedimento, in quanto, come chiarito da questa Corte (Cass. 1541/2019, «la parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale» (nella specie, questa Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo). Già in un remoto precedente (Cass. 363/1995) questa Corte aveva affermato che «la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso prodotto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità». Orbene, nella specie, il ricorso per cassazione n. 25684/2017 (che aveva ad oggetto l’impugnazione della sentenza non definitiva della Corte catanese), è stato definito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 23539/2019, con la quale il motivo concernente il difetto di giurisdizione è stato respinto, con la seguente motivazione: «la questione di giurisdizione, sollevata per la prima volta in appello dalla difesa del Comune, non era stata espressamente esaminata dalla sentenza di primo grado, la quale l'aveva tuttavia risolta implicitamente in senso positivo, avendo pronunciato sul merito della controversia, con il parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori: in sede di gravame, essa non avrebbe dunque potuto essere proposta nella forma di mera eccezione, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante appello incidentale, la cui mancata proposizione ne preclude l'ulteriore riproposizione in questa fase; nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che, nonostante l'inammissibilità della questione, il giudice di secondo grado l'abbia ugualmente esaminata, dal momento che la mancata proposizione dell'impugnazione incidentale ha comportato la formazione del giudicato interno in ordine alla spettanza della giurisdizione al Giudice ordinario, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 28/01/2011, n. 2067; 20/11/2008, n. 27531; Cass., Sez. lav., 2/02/2018, n. 2605)». Stante il giudicato sul punto, la doglianza, reiterata anche nel presente ricorso, è inammissibile. 3. La seconda censura è del pari inammissibile. Invero, analoga censura era stata mossa dal Comune sempre con il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva del 2016 (il secondo motivo), in cui era stato deciso l’ an debeatur della pretesa risarcitoria in questione, e la stessa censura con la sentenza n. 23539/2019 è stata dichiarata inammissibile, con la seguente motivazione : « Nel vigente ordinamento processuale, ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, tutti i mezzi di prova hanno pari valore, e nulla quindi impedisce al giudice di formare il proprio convincimento in base a risultanze probatorie comunque acquisite, ivi compresa la consulenza tecnica … Nel lamentare l'impropria utilizzazione della c.t.u., il Comune non è d'altronde in grado neppure di specificare quali sarebbero i fatti, desunti dalla relazione del consulente, che la Corte di merito avrebbe posto a fondamento della decisione, ma si limita ad insistere genericamente sulla mancata dimostrazione degli stessi da parte degli attori: in tal modo, esso dimostra di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione degli elementi di prova, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonché la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative carenze sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134…». Per le ragioni già sopra espresse, la censura in esame nel presente ricorso risulta quindi inammissibile. 4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile per assoluta genericità e difetto di autosufficienza(Cass.11482/2016 ; Cass. 19427/2017). Il ricorrente neppure riporta tutti i passaggi significativi della CTU ovvero le critiche mosse dallo stesso Comune a tale elaborato. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, nei confronti di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 10333/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris