CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto l'impugnazione ex art. 680 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede del 7/1/2021 che l'aveva dichiarato socialmente pericoloso e aveva confermato la misura di sicurezza della colonia agricola per un anno, applicata dall'Ufficio di sorveglianza di Bari con ordinanza del 7/12/2016. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Caselli, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la viola- zione di legge e la mancanza assoluta della motivazione, sub specie di art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla necessaria verifica di sussistenza della pericolosità sociale e alle deduzioni difensive avanzate dal condannato. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato criticamente tutti gli elementi disponibili, avendo valorizzato le condanne ripor- tate in data antecedente a quella oggetto del titolo che ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza, mentre ha trascurato gli elementi positivi discendenti dalla condotta irreprensibile e collaborativa tenuta nel corso della detenzione, che sono valsi al Caselli permessi premio e la liberazione anticipata; da ciò discendono i denunciati vizi di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, ponendosi in un'ottica di mera confutazione delle corrette e logiche argomentazioni illustrate nell'impugnata ordinanza. Non sussiste la dedotta mancanza assoluta di motivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza dato conto delle ragioni della conferma della misura di sicurezza della colonia agricola, applicata al Caselli dall'Ufficio di sorveglianza di Bari con ordinanza del 7/12/2016. Peraltro, l'intera motivazione di quest'ultima ordinanza è stata riportata per incorporazione nell'impugnato provvedimento (tecnica motivazionale ammessa nell'esegesi di questa Corte: Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339), che ha condiviso ed integrato le ragioni della ritenuta pericolosità sociale del Caselli. Inoltre, si è dato conto della memoria difensiva e, pur riportandone i dati salienti, nonché indicando le ulteriori emergenze della relazione comportamentale del 23/6/2021, si è ritenuto che gli elementi negativi (pendenze giudiziarie, aggravamento della misura di sicurezza a seguito di varie violazioni, trasgressione del giugno 2020, rilevante anche in sede penale) siano preponderanti rispetto agli elementi positivi, pure considerati, così da determinare la conferma del giudizio di pericolosità sociale.2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 20 gennaio 20