CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:ENCI; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina 1'8 luglio 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina, il 31 maggio 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8, el.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto un triplice profilo: 1) in ordine alle irregolarità commesse dagli agenti di p.g. durante la perquisizione eseguita nei confronti dell'imputato; 2) in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: il carattere generico del verbale redatto dagli operanti non consente di ravvisare una consapevole volontà dell'imputato di rifiutare l'esecuzione dell'alcool test; 3) in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato contravvenzionale per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a cinque anni (fatto: 13 settembre 2016 + 5 anni = 13 settembre 2021 + 64 gg. per il rinvio disposto in appello in base alla disposizione sull'emergenza pandemica = 17 novembre 2021). Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione; ciò con particolare riferimento al tema del contenuto del verbale della polizia giudiziaria. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che, tenuto conto della suindicata sospensione, è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, Ja pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Messina per quanto di eventu