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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20491/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 22 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

In motivazione il tribunale evidenziava la mancanza di titolo di soggiorno in Italia del condannato, la mancanza di compiuta identificazione dello stesso e la non disponibilità allo 'stato da parte dello stesso di una attività lavorativa o risocializzante in cui essere occupato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 47 e 72 ordinamento penitenziario e dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. per esistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, nonché dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorrente evidenzia che la disponibilità di attività lavorativa non dovrebbe essere il parametro unico di valutazione, e che in ogni caso la proposta della stessa competerebbe non al condannato, ma all'ufficio esecuzione penale esterna.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati".

Le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo").

Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena.

La eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico +, di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01).

Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto non possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, evidenziando la precarietà del soggiorno in Italia del ricorrente, qui giunto con la fidanzata per sfuggire a contrasti con le rispettive famiglie nel paese di origine, e che in Italia avrebbe soltanto l'appoggio di uno zio, nonché la mancanza di titolo di soggiorno del condannato, la mancanza di compiuta identificazione dello stesso e la non disponibilità allo stato da parte dello stesso di una attività lavorativa o risocializzante.

Pertanto, a differenza di ciò che è sostenuto in ricorso, che è fondato sulla circostanza che la mancata disponibilità di attività lavorativa non dovrebbe essere il parametro unico di valutazione, in realtà, il tribunale di sorveglianza ha valutato la complessiva situazione di soggiorno del condannato in Italia e le sue possibilità di inserimento sociale, anche alla luce del provvedimento di espulsione che pende sullo stesso, e della mancanza di compiuta identificazione, che è un oggettivo ostacolo ad un positivo reinserimento sociale.

In questo modo il tribunale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la mancanza di un'occupazione stabile debba essere valutata unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723 - 01: l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente).

D'altronde, la norma dell'art. 47, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non vieta di prendere in considerazione, per effettuare la doppia prognosi cui è subordinata l'ammissione all'affidamento in prova, l'eventuale svolgimento di attività lavorativa, che rappresenta, pur sempre, un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con l'unico limite che esso non può costituire da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (cfr. Sez. 1 , Sentenza n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 - 01: ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute).

Nel caso in esame, come evidenziato sopra, la ordinanza impugnata ha inserito il dato storico dell'assenza di disponibilità di attività lavorativa o risocializzante all'interno della valutazione degli altri elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, e conseguentemente il ricorso presentato contro la stessa deve essere respinto.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione il tribunale evidenziava la mancanza di titolo di soggiorno in Italia del condannato, la mancanza di compiuta identificazione dello stesso e la non disponibilità allo 'stato da parte dello stesso di una attività lavorativa o risocializzante in cui essere occupato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 47 e 72 ordinamento penitenziario e dell'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen. per esistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, nonché dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che la disponibilità di attività lavorativa non dovrebbe essere il parametro unico di valutazione, e che in ogni caso la proposta della stessa competerebbe non al condannato, ma all'ufficio esecuzione penale esterna. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l'ordinanza impugnata è l'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". Le valutazioni che normativamente il tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull'affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena. La eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico +, di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01). Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ritenuto non possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, evidenziando la precarietà del soggiorno in Italia del ricorrente, qui giunto con la fidanzata per sfuggire a contrasti con le rispettive famiglie nel paese di origine, e che in Italia avrebbe soltanto l'appoggio di uno zio, nonché la mancanza di titolo di soggiorno del condannato, la mancanza di compiuta identificazione dello stesso e la non disponibilità allo stato da parte dello stesso di una attività lavorativa o risocializzante. Pertanto, a differenza di ciò che è sostenuto in ricorso, che è fondato sulla circostanza che la mancata disponibilità di attività lavorativa non dovrebbe essere il parametro unico di valutazione, in realtà, il tribunale di sorveglianza ha valutato la complessiva situazione di soggiorno del condannato in Italia e le sue possibilità di inserimento sociale, anche alla luce del provvedimento di espulsione che pende sullo stesso, e della mancanza di compiuta identificazione, che è un oggettivo ostacolo ad un positivo reinserimento sociale. In questo modo il tribunale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, che ritiene che la mancanza di un'occupazione stabile debba essere valutata unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723 - 01: l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen. - nel prevedere la possibilità di dichiarare "de plano" l'inammissibilità della richiesta, quando la stessa sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge - non è applicabile in tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il richiedente non abbia allegato un'attività di lavoro, non rientrando tale elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in esame e dovendosi valutare la mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente). D'altronde, la norma dell'art. 47, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non vieta di prendere in considerazione, per effettuare la doppia prognosi cui è subordinata l'ammissione all'affidamento in prova, l'eventuale svolgimento di attività lavorativa, che rappresenta, pur sempre, un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con l'unico limite che esso non può costituire da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (cfr. Sez. 1 , Sentenza n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 - 01: ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute). Nel caso in esame, come evidenziato sopra, la ordinanza impugnata ha inserito il dato storico dell'assenza di disponibilità di attività lavorativa o risocializzante all'interno della valutazione degli altri elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, e conseguentemente il ricorso presentato contro la stessa deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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