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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10396/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17234-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 6884/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 17234/2018 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indicata in epigrafe, con la quale era stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 90/2013, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2007; l'Agenzia delle Entrate non slAtituit4; h ),),, 2' / r i [OSCURATO:PERSONA] non vi è agli atti prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla Agenzia delle Entrate; il ricorrente ha depositato infatti la ricevuta di spedizione ma non l'avviso di ricevimento del ricorso; è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr.

Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354); è stato anche precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id.

H sez. 18.7.2003 n. 11257; id.

I sez. 10.2.2005 n. 2722 —con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione-; id.

V sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell'atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354). il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché l'amministrazione non si-è custituita L P.Q.M.

L- / 1 La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2019, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17234-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 6884/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17234/2018 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indicata in epigrafe, con la quale era stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Latina n. 90/2013, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2007; l'Agenzia delle Entrate non slAtituit4; h ),),, 2' / r i [OSCURATO:PERSONA] non vi è agli atti prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla Agenzia delle Entrate; il ricorrente ha depositato infatti la ricevuta di spedizione ma non l'avviso di ricevimento del ricorso; è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354); è stato anche precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. H sez. 18.7.2003 n. 11257; id. I sez. 10.2.2005 n. 2722 —con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione-; id. V sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell'atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354). il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché l'amministrazione non si-è custituita L P.Q.M. L- / 1 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2019, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA]
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