CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16279/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'ad 75 comma 2 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando quattro motivi. Con il primo motivo contesta la sussistenza del dolo, posto che il ricorrente non ha violato intenzionalmente le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, non avendo risposto al citofono a causa di un guasto dello stesso. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, avendo il Collegio partenopeo fondato il proprio giudizio solo sulla base della relazione di servizio redatta dagli agenti del locale Commissariato, obliterando qualsivoglia accertamento in ordine alle prospettazioni difensive circa la presenza in casa del prevenuto all'atto del controllo e delle cause che hanno determinato la sua mancata risposta al citofono (guasto al c:ampanello e assenza di corrente). Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con il quarto motivo si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto la configurabilità del reato in contestazione, omettendo di verificare la ricorrenza di tutti gli elementi atti ad integrarlo. 3. Rilevato che il primo, il secondo e il quarto motivo proposto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagr)a da 2). Nel caso in esame, il giudice di appello, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha evidenziato come vi fossero gli elementi per decretare la responsabilità dell'imputato per il contestato reato, posto che dalla relazione di servizio acquisita agli atti si evinceva che gli operanti non solo avessero ripetutamente suonato al citofono dell'abitazione, ma hanno anche bussato alla porta e chiamato sull'utenza mobile e fissa del proposto, senza ricevere alcuna risposta. Considerato inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è inedito poiché la causa di non punibilità non risulta richiesta in appello. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve e:ssere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]