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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2026

Cassazione n. 24975/2026

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enerale dello Stato, dalla qualeè rappresentata e difesa ope legis;– controricorrente –avverso la sentenza n. 139/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, depositata il 31/01/2024 e mai notificata;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Treviso notificava aBordignon Stiven l’atto di accertamento e recupero n.

T6XCRRY00017, conNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026il quale gli contestava la violazione dell’art. 36, commi 1 e 4 del D.P.R. n.602/73 in quanto, nella qualità di liquidatore ed ultimo amministratoredella società A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, del quale lostesso era socio al 75%, avrebbe provveduto al pagamento di debitiaventi privilegio inferiore a quelli tributari (Ires, Irap e ritenute d’acconto).L’atto impositivo era stato preceduto dall’invito a fornire chiarimenti, alquale il Bordignon non aveva fornito riscontro.

L’Ufficio aveva, pertanto,proceduto all’istruttoria della posizione del liquidatore, esaminando ladocumentazione in proprio possesso (bilanci 2012 e 2013, dichiarazionedei redditi), dai quali era emersa la riduzione della massa debitoria afavore dei fornitori e delle banche, a discapito dei debiti tributari.2.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ed il ricorso venivaaccolto dai giudici di primo grado, la cui decisione veniva riformata inappello, in accoglimento del gravame dell’ente impositore.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tremotivi.4.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.5.

È stata indi depositata in data 30.5.2025 una proposta di definizioneaccelerata del giudizio.6.

Il ricorrente ha proposto opposizione in data 27.6.2025, chiedendofissarsi l’udienza di discussione della causa.7.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimitàdella quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «nullità della sentenza e/odella pretesa tributaria in relazione all’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e art.360, comma 1 n. 3, cpc.».

Assume l’errata interpretazione dell’art. 36 deld.P.R. n. 602/1973, sotto un duplice profilo: a) la Corte di secondo gradonon avrebbe dato corretto rilievo alla necessaria “conoscenza legale” deltributo dovuto; b) non sarebbe stata dimostrata da parte dell’AgenziaNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026delle Entrate la circostanza che il signor Bordignon avesse effettuato deipagamenti a danno dell’Erario.1.1.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.1.2.

La pronuncia a Sezioni unite n. 32790 del 2023, invocata dalricorrente, ha chiarito che l’avvenuta iscrizione dell’obbligazione tributariaè mera condizione per l’azione di responsabilità ex art. 36 d.P.R.602/1973.

Per le Sezioni Unite l’azione deve estrinsecarsi in un atto diaccertamento e riscossione ai sensi del medesimo articolo, secondo cuioccorre che i “presupposti della responsabilità vengano accertatidall'Amministrazione con atto motivato e che tale atto sia ricorribile […]; èin tale sede, pertanto, e non al di fuori di essa, che la certezza del debitodella società dovrà essere acquisita nei confronti del liquidatore, il qualepotrà ivi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa”.

In sintesi, laresponsabilità del liquidatore non richiede la previa notifica di un avviso diaccertamento alla società, ma richiede solo l’esistenza di un debitotributario certo, anche se non notificato al momento della distribuzionedell’attivo.1.3.

Non vi è, dunque, la necessità della notifica di atti prodromici, mentreil liquidatore è onerato di contestare la sussistenza dei presuppostidell’azione, ivi compresa l’esistenza del debito tributario.

1.2. Secondo igiudici di appello, il contribuente non ha adempiuto a tale onere,limitandosi ad affermare la non conoscenza del debito tributario el’insussistenza di pagamenti a favore dei fornitori in danno dell’erario.

Lasentenza di appello sul punto rileva: La quasi totalità delle riprese èproprio riferita all’annualità 2013, anno in cui il Bordignon ha ricoperto,prima, la carica di amministratore unico e, successivamente, quella diliquidatore.

Ora, a parere di questo Collegio, non v’è chi non veda come illiquidatore che ha presentato le dichiarazioni soggette al controllo di cui alprecitato art. 36 bis, non potesse non conoscere il mancato assolvimentodelle obbligazioni tributarie indicate dalla società nelle dichiarazioniNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026presentate. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era socio di maggioranza dell’ ATI daottobre del 2013 e, in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore,non ha fornito alcuna informazione sul periodo anteriore alla messa inliquidazione legittimando, pertanto, l’ufficio ad avvalersi esclusivamentedella documentazione in proprio possesso dalla quale emerge che, rispettoall’esercizio 2012, nel 2013 i debiti verso i fornitori risultano sensibilmentediminuiti (da € 412.977,00 ad € 80.086,00) ed azzerati quelli verso lebanche.

I debiti tributari, al contrario, aumentano da € 13.793,00 ad €50.283,00.

Conseguentemente, va ritenuto che l’ufficio abbiaadeguatamente dimostrato come, dalla documentazione contabile inproprio possesso, siano stati soddisfatti crediti di rango inferiore rispetto aquelli tributari .1.4.

Pertanto, il motivo appare per un verso infondato e per altro versoinammissibile, con esso censurandosi l’accertamento in fatto operato daigiudici di secondo grado sull’esistenza del credito tributario e suipagamenti degli altri crediti di rango inferiore, in danno dell’Erario, nonconsentito in sede di legittimità (Cass. Sez.

U. n. 34476/2019; Cass. n.29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n.16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 3403/2024).2.

Il secondo motivo, con il quale si deduce la «nullità della sentenza e/odella pretesa tributaria in relazione all’art. 43 dpr 600/73 e art. 360comma 1 n. 3 cpc.» è infondato, in quanto la disposizione dell’art. 36d.P.R. 602/1973, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.14570/2021, Cass. n. 3311 del 2022 e Cass. n. 2906 del 2023; Cass. n.21851/2024 e Cass. n. 20014/2024), configura una responsabilità dinatura civilistica e fa riferimento alla responsabilità risarcitoria verso ilcreditore che l'art. 1218 c.c. pone in capo al debitore che non esegueesattamente la prestazione dovuta, e rinvia al parametro della normalediligenza di cui all'art. 1176 c.c. in base al quale valutare la responsabilitàdel liquidatore” (così le citate Sezioni Unite).

Per l’esercizio dell’azione diNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026responsabilità del liquidatore è sufficiente la sussistenza degli elementiobiettivi di presenza di attivo e distrazione dell’attivo dal pagamento delleimposte, ponendosi l’obbligazione fiscale quale mero presupposto; iltermine per l’esercizio dell’azione di responsabilità, come precisato daquesta Corte (cfr. Cass. n. 21851/2024 e Cass. 16446/2016), è quelloordinario di prescrizione decennale.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.4.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, va inoltre disposta la condanna della parte istante, a normadell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ..

Infatti, in tema di procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380 bis c.p.c., comma 3, cod. proc. civ.contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificandoaltresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità delladecisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lasciapresumere (così Cass. Sez.

U. 13/10/2023, n. 28540).6.

Pertanto, la parte ricorrente va condannata anche al pagamento dellasomma equitativamente determinata di euro 4.200,00, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.7.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro4.200,00, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’ulteriore somma dieuro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale dello Stato, dalla qualeè rappresentata e difesa ope legis;– controricorrente –avverso la sentenza n. 139/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, depositata il 31/01/2024 e mai notificata;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Treviso notificava aBordignon Stiven l’atto di accertamento e recupero n. T6XCRRY00017, conNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026il quale gli contestava la violazione dell’art. 36, commi 1 e 4 del D.P.R. n.602/73 in quanto, nella qualità di liquidatore ed ultimo amministratoredella società A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, del quale lostesso era socio al 75%, avrebbe provveduto al pagamento di debitiaventi privilegio inferiore a quelli tributari (Ires, Irap e ritenute d’acconto).L’atto impositivo era stato preceduto dall’invito a fornire chiarimenti, alquale il Bordignon non aveva fornito riscontro. L’Ufficio aveva, pertanto,proceduto all’istruttoria della posizione del liquidatore, esaminando ladocumentazione in proprio possesso (bilanci 2012 e 2013, dichiarazionedei redditi), dai quali era emersa la riduzione della massa debitoria afavore dei fornitori e delle banche, a discapito dei debiti tributari.2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento ed il ricorso venivaaccolto dai giudici di primo grado, la cui decisione veniva riformata inappello, in accoglimento del gravame dell’ente impositore.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tremotivi.4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.5. È stata indi depositata in data 30.5.2025 una proposta di definizioneaccelerata del giudizio.6. Il ricorrente ha proposto opposizione in data 27.6.2025, chiedendofissarsi l’udienza di discussione della causa.7. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimitàdella quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «nullità della sentenza e/odella pretesa tributaria in relazione all’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e art.360, comma 1 n. 3, cpc.». Assume l’errata interpretazione dell’art. 36 deld.P.R. n. 602/1973, sotto un duplice profilo: a) la Corte di secondo gradonon avrebbe dato corretto rilievo alla necessaria “conoscenza legale” deltributo dovuto; b) non sarebbe stata dimostrata da parte dell’AgenziaNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026delle Entrate la circostanza che il signor Bordignon avesse effettuato deipagamenti a danno dell’Erario.1.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.1.2. La pronuncia a Sezioni unite n. 32790 del 2023, invocata dalricorrente, ha chiarito che l’avvenuta iscrizione dell’obbligazione tributariaè mera condizione per l’azione di responsabilità ex art. 36 d.P.R.602/1973. Per le Sezioni Unite l’azione deve estrinsecarsi in un atto diaccertamento e riscossione ai sensi del medesimo articolo, secondo cuioccorre che i “presupposti della responsabilità vengano accertatidall'Amministrazione con atto motivato e che tale atto sia ricorribile […]; èin tale sede, pertanto, e non al di fuori di essa, che la certezza del debitodella società dovrà essere acquisita nei confronti del liquidatore, il qualepotrà ivi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa”. In sintesi, laresponsabilità del liquidatore non richiede la previa notifica di un avviso diaccertamento alla società, ma richiede solo l’esistenza di un debitotributario certo, anche se non notificato al momento della distribuzionedell’attivo.1.3. Non vi è, dunque, la necessità della notifica di atti prodromici, mentreil liquidatore è onerato di contestare la sussistenza dei presuppostidell’azione, ivi compresa l’esistenza del debito tributario. 1.2. Secondo igiudici di appello, il contribuente non ha adempiuto a tale onere,limitandosi ad affermare la non conoscenza del debito tributario el’insussistenza di pagamenti a favore dei fornitori in danno dell’erario. Lasentenza di appello sul punto rileva: La quasi totalità delle riprese èproprio riferita all’annualità 2013, anno in cui il Bordignon ha ricoperto,prima, la carica di amministratore unico e, successivamente, quella diliquidatore. Ora, a parere di questo Collegio, non v’è chi non veda come illiquidatore che ha presentato le dichiarazioni soggette al controllo di cui alprecitato art. 36 bis, non potesse non conoscere il mancato assolvimentodelle obbligazioni tributarie indicate dalla società nelle dichiarazioniNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026presentate. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era socio di maggioranza dell’ ATI daottobre del 2013 e, in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore,non ha fornito alcuna informazione sul periodo anteriore alla messa inliquidazione legittimando, pertanto, l’ufficio ad avvalersi esclusivamentedella documentazione in proprio possesso dalla quale emerge che, rispettoall’esercizio 2012, nel 2013 i debiti verso i fornitori risultano sensibilmentediminuiti (da € 412.977,00 ad € 80.086,00) ed azzerati quelli verso lebanche. I debiti tributari, al contrario, aumentano da € 13.793,00 ad €50.283,00. Conseguentemente, va ritenuto che l’ufficio abbiaadeguatamente dimostrato come, dalla documentazione contabile inproprio possesso, siano stati soddisfatti crediti di rango inferiore rispetto aquelli tributari .1.4. Pertanto, il motivo appare per un verso infondato e per altro versoinammissibile, con esso censurandosi l’accertamento in fatto operato daigiudici di secondo grado sull’esistenza del credito tributario e suipagamenti degli altri crediti di rango inferiore, in danno dell’Erario, nonconsentito in sede di legittimità (Cass. Sez. U. n. 34476/2019; Cass. n.29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n.16056/2016; Cass. n. 5987/2021, Cass. n. 3403/2024).2. Il secondo motivo, con il quale si deduce la «nullità della sentenza e/odella pretesa tributaria in relazione all’art. 43 dpr 600/73 e art. 360comma 1 n. 3 cpc.» è infondato, in quanto la disposizione dell’art. 36d.P.R. 602/1973, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.14570/2021, Cass. n. 3311 del 2022 e Cass. n. 2906 del 2023; Cass. n.21851/2024 e Cass. n. 20014/2024), configura una responsabilità dinatura civilistica e fa riferimento alla responsabilità risarcitoria verso ilcreditore che l'art. 1218 c.c. pone in capo al debitore che non esegueesattamente la prestazione dovuta, e rinvia al parametro della normalediligenza di cui all'art. 1176 c.c. in base al quale valutare la responsabilitàdel liquidatore” (così le citate Sezioni Unite). Per l’esercizio dell’azione diNumero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026responsabilità del liquidatore è sufficiente la sussistenza degli elementiobiettivi di presenza di attivo e distrazione dell’attivo dal pagamento delleimposte, ponendosi l’obbligazione fiscale quale mero presupposto; iltermine per l’esercizio dell’azione di responsabilità, come precisato daquesta Corte (cfr. Cass. n. 21851/2024 e Cass. 16446/2016), è quelloordinario di prescrizione decennale.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.5. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta di definizioneaccelerata, va inoltre disposta la condanna della parte istante, a normadell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380 bis c.p.c., comma 3, cod. proc. civ.contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti perla condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificandoaltresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità delladecisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lasciapresumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).6. Pertanto, la parte ricorrente va condannata anche al pagamento dellasomma equitativamente determinata di euro 4.200,00, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.7. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese processuali del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 19430/2024Numero sezionale 5234/2026Numero di raccolta generale 24975/2026Data pubblicazione 03/09/2026Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro4.200,00, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’ulteriore somma dieuro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])