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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 16209/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 20 dicembre 2022 il Giudice di Pace di Livorno ha dichiarato OUNI Bilel responsabile del reato a lui ascritto - in tema di trattenimento posteriore ad ordine di allontanamento - con condanna alla pena di C 15.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OUNI Bilel deducendo:

I. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998;

II. vizio di motivazione in punto di pena, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.;

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Quanto al primo motivo questa Corte ha più volte affermato che in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo v.

Sez.

I n. Sez.

I n. 44567 del 3.11.2021, rv 282216). 3.2 Quanto al secondo motivo ne va rilevata la genericità, a fronte di motivazione del tutto congrua espressa in sede di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. - z Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 dicembre 2022 il Giudice di Pace di Livorno ha dichiarato OUNI Bilel responsabile del reato a lui ascritto - in tema di trattenimento posteriore ad ordine di allontanamento - con condanna alla pena di C 15.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OUNI Bilel deducendo: I. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998; II. vizio di motivazione in punto di pena, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Quanto al primo motivo questa Corte ha più volte affermato che in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo v. Sez. I n. Sez. I n. 44567 del 3.11.2021, rv 282216). 3.2 Quanto al secondo motivo ne va rilevata la genericità, a fronte di motivazione del tutto congrua espressa in sede di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. - z Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16209/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris